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Privacy

decreto trasparenza garante privacy
news
Decreto Trasparenza, cosa prevede e quali sono le novità introdotte dal Garante della Privacy

Nell’agosto 2022 è entrato in vigore il Decreto Trasparenza, il d.lgs n. 104 del 27/06/2022. Si tratta di un decreto che collega il diritto del lavoro e quello della privacy. 

Cosa prevede il Decreto Trasparenza?

Il Decreto Trasparenza riguarda diverse categorie: contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, incluso l’apprendistato, contratto di lavoro somministrato, contratto di lavoro intermittente, Co. Co. Co e professionisti a partita IVA, contratto di prestazione occasionale, rapporti di lavoro dei dipendenti di pubblica amministrazione ed enti pubblici economici, lavoratori domestici, lavoratori marittimi.

Ma passiamo alla domanda: “Cosa prevede il Decreto Trasparenza?”. Il nuovo testo legislativo prevede che il datore di lavoro debba informare i lavoratori qualora vengano utilizzati sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati finalizzati a:

    • fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni;
    • fornire indicazioni relative alla sorveglianza, alla valutazione, alle prestazioni e all’adempimento degli obblighi contrattuali dei lavoratori.

Per maggiori informazioni sul Decreto Trasparenza chiedete una consulenza agli esperti di Studio Riitano. 

I chiarimenti del Garante della privacy

Per quanto riguarda il nuovo Decreto, il Ministero del Lavoro ha specificato che per “sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati” si intendono strumenti che, attraverso l’attività di raccolta ed elaborazione dei dati, ricorrono ad algoritmi, sistemi di intelligenza artificiale o altri programmi del genere usati per ottenere decisioni datoriali automatizzate (es. uso di chatbots durante il colloquio, profilazione automatizzata dei candidati, screening dei curricula, utilizzo di software per il riconoscimento emotivo e test psicoattitudinali, data analytics o machine learning).

Di recente è intervenuto il Garante della privacy per precisare che gli obblighi imposti dal Decreto Trasparenza sono aggiuntivi, non sostitutivi rispetto a quelli previsti dalla normativa della privacy.  In merito ai sistemi che prendono decisioni unicamente automatizzate compresa la profilazione, che producono effetti giuridici o incidono significativamente su un soggetto, il Garante ha sottolineato che bisogna assicurare all’interessato l’intervento umano, nonché il diritto di esprimere la propria opinione e di confutare la decisione. Contattate Studio Riitano. 

news
Vietati controlli indiscriminati su email e telefoni aziendali

Lavoro: vietati i controlli indiscriminati su e-mail e smartphone aziendali

Il datore di lavoro non può accedere in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli smartphone in dotazione al personale.

Il Garante della privacy ha ribadito che si tratta di un comportamento illecito ed ha vietato ad un datore di lavoro l’ulteriore utilizzo dei dati personali trattati in violazione di legge [doc. web n. 5958296]. La società potrà solo conservarli per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Nel disporre il divieto l’Autorità ha affermato che il datore di lavoro, pur avendo la facoltà di verificare l’esatto adempimento della prestazione professionale ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la dignità, attenendosi ai limiti previsti dalla normativa. La disciplina di settore in materia di controlli a distanza, inoltre, non consente di effettuare  attività idonee a realizzare, anche indirettamente, il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell’attività del lavoratore.

I lavoratori, poi, devono essere sempre informati in modo chiaro e dettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali ed eventuali verifiche.

La vicenda nasce dal reclamo di un dipendente che si era rivolto al Garante lamentando un illegittimo trattamento effettuato da una multinazionale, che avrebbe acquisito informazioni anche private contenute nella e-mail e nel telefono aziendale, sia durante il rapporto professionale sia dopo il suo licenziamento.

Dai riscontri effettuati dall’Autorità sono effettivamente emerse numerose irregolarità. La società, ad esempio, non aveva adeguatamente informato i lavoratori sulle modalità e finalità di utilizzo degli strumenti elettronici in dotazione, né su quelle relative al trattamento dei dati. Aveva poi configurato il sistema di posta elettronica in modo da conservare copia di tutta la corrispondenza per ben dieci anni, un tempo non proporzionato allo scopo della raccolta. Esisteva anche una procedura che consentiva alla società di accedere al contenuto dei messaggi che, in linea con la policy aziendale, potevano avere anche carattere privato. E’ inoltre emerso che la società continuava a mantenere attive le caselle e-mail fino a sei mesi dopo la cessazione del contratto, senza però dare agli ex dipendenti la possibilità di consultarle o, comunque, senza informare i mittenti che le lettere non sarebbero state visionate dai legittimi destinatari ma da altri soggetti.

Nel corso dell’istruttoria è stato accertato inoltre, che il titolare poteva accedere da remoto – non solo per attività di manutenzione – alle informazioni contenute negli smartphone in dotazione ai dipendenti (anche privatissime e non attinenti allo svolgimento dell’attività lavorativa), di copiarle o cancellarle, di comunicarle a terzi violando i principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza del trattamento.

Il Garante ha disposto l’apertura di un autonomo procedimento per verificare l’applicazione di eventuali sanzioni amministrative.