I verbali di conciliazione nei rapporti lavorativi sono strumenti che l’ordinamento giuridico pone come metodo preventivo alla nascita di controversie in sede giudiziale tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Verbale di conciliazione lavoro: contenuto
Oggetto dei verbali di conciliazione possono essere la rinuncia, atto unilaterale con cui si rimette un proprio diritto soggettivo, e la transazione, patto alla cui base vi sono delle reciproche concessioni.
Il contenzioso in materia di lavoro può essere risolto dalle parti sia in via stragiudiziale, presso la direzione provinciale del lavoro o in sede sindacale, sia in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420 c.p.c. davanti al giudice del lavoro. Le parti devono sottoscrivere il cosiddetto verbale di conciliazione.
All’interno del verbale di conciliazione del lavoro devono figurare alcuni elementi: le parti e gli eventuali soggetti che le rappresentano; la sede dove il verbale viene sottoscritto; l’oggetto della controversia relativa alla materia del lavoro; l’accordo che definisce bonariamente la controversia; la sottoscrizione delle parti e del conciliatore.
Quest’ultimo può essere il giudice, il sindacalista o ancora la commissione di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro. Se vi serve un servizio legale di questo tipo, rivolgetevi a Studio Riitano.
Verbale di conciliazione in sede sindacale: cos’è
Se manca la sottoscrizione contestuale del conciliatore, i verbali di conciliazione non producono alcun effetto, così come in mancanza di reciproche concessioni e rinunce. A fronte di un riconoscimento tra le parti, deve essere riportata la contestuale rinuncia delle stesse a qualsiasi rivendicazione concernente il rapporto di lavoro intercorso.
Ai sensi dell’art. 412ter c.p.c., può essere stipulato un verbale di conciliazione in sede sindacale. La conciliazione sindacale rappresenta il tentativo di mettere fine a una lite sorta tra lavoratore e datore di lavoro. I motivi della lite devono riguardare il rapporto lavorativo.
Di solito si tratta di contrasti relativi a differenze retributive, contestazioni circa l’inquadramento e le mansioni affidate al dipendente, contestazioni circa la legittimità di provvedimenti assunti dal datore di lavoro. Nella maggior parte dei casi le reciproche rinunce delle parti si traducono in una transazione economica che viene riportata sul verbale di conciliazione.
Come già visto, questo verbale viene sottoscritto da tutte le parti intervenute e può acquistare valore di titolo esecutivo. Contattate Studio Riitano.