Buoni pasto deducibili: il nuovo regime fiscale 2026

Buoni pasto deducibili - il nuovo regime fiscale 2026

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La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina dei buoni pasto, modificando il regime fiscale applicabile a uno degli strumenti di welfare aziendale più diffusi. Le nuove disposizioni, introdotte dall’art. 1, comma 14, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, incidono in modo diretto sulle soglie di esenzione IRPEF e sul trattamento dell’eventuale eccedenza, con effetti concreti sia per i lavoratori sia per le imprese.

Il tema dei buoni pasto deducibili torna quindi centrale nella gestione del costo del lavoro e nelle politiche di welfare aziendale, soprattutto per quelle realtà che utilizzano il ticket restaurant come alternativa alla mensa o come beneficio riconosciuto anche in presenza di smart working e part-time.

Comprendere cosa cambia dal 2026, quali importi restano esenti e quali diventano imponibili, è fondamentale per impostare correttamente le scelte aziendali ed evitare errori in busta paga o nella contabilizzazione dei costi.

Cosa sono i buoni pasto e perché rientrano nei fringe benefit

I buoni pasto rientrano nella categoria dei fringe benefit, ossia compensi in natura che il datore di lavoro eroga al dipendente in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Non esiste una definizione legislativa unitaria, ma il D.M. 122/2017 li qualifica come documenti, cartacei o elettronici, che attribuiscono al titolare il diritto di ottenere un servizio sostitutivo di mensa presso esercizi convenzionati.

Dal punto di vista giuridico, i buoni pasto:

  • non sono cedibili né convertibili in denaro;
  • non sono commercializzabili;
  • sono utilizzabili esclusivamente dal titolare;
  • danno diritto alla somministrazione di alimenti e bevande o prodotti pronti per il consumo.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che si tratta di prestazioni di carattere assistenziale, estranee alla retribuzione lorda ordinaria. Questo elemento è determinante sia sotto il profilo fiscale, sia nella gestione delle assenze tutelate, come ferie, malattia o congedi.

Il regime fiscale prima del 2026

Fino al 31 dicembre 2025, l’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR prevedeva che i buoni pasto non concorressero al calcolo del reddito netto da lavoro dipendente entro i seguenti limiti giornalieri:

  • 4,00 euro per i buoni pasto in formato cartaceo;
  • 8,00 euro per i buoni pasto in formato elettronico.

L’eventuale eccedenza rispetto a tali soglie veniva interamente assoggettata a tassazione e contribuzione in capo al lavoratore. La differenziazione tra cartaceo ed elettronico era stata introdotta già con la Legge di Bilancio 2020, con l’obiettivo di favorire la diffusione dei sistemi digitali.

Le novità della Legge di Bilancio 2026

Con la riforma introdotta dalla Legge n. 199/2025, il legislatore interviene nuovamente sull’art. 51 del TUIR, modificando il meccanismo di tassazione nelle buste paga dei buoni pasto elettronici.

Dal 1° gennaio 2026:

  • il limite di esenzione per i buoni pasto elettronici sale a 10,00 euro giornalieri;
  • resta invariato il limite di 4,00 euro per i buoni cartacei;
  • in caso di superamento della soglia, viene tassata esclusivamente la parte eccedente.

Questo significa che, ad esempio, un buono elettronico da 12 euro non sarà interamente imponibile: solo i 2 euro eccedenti la soglia di esenzione concorreranno alla formazione del reddito.

La novità rende il sistema più coerente e meno penalizzante per il lavoratore, rafforzando al tempo stesso il ruolo del buono pasto elettronico come strumento privilegiato di welfare.

Buoni pasto deducibili per l’azienda: cosa cambia davvero

Per il datore di lavoro, l’acquisto dei buoni pasto continua a rappresentare un costo integralmente deducibile. A differenza delle spese di vitto e alloggio, soggette al limite del 75%, il costo dei ticket restaurant è considerato come acquisizione di un servizio complesso e non come semplice somministrazione di alimenti.

In termini pratici:

  • il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni pasto è interamente deducibile dal reddito d’impresa;
  • non subisce i limiti tipici delle spese di rappresentanza o di vitto;
  • consente di ottimizzare il costo del lavoro mantenendo elevato il valore percepito dal dipendente.

L’innalzamento della soglia di esenzione per i buoni elettronici rafforza ulteriormente questo strumento, rendendolo una leva fiscale e organizzativa ancora più efficace.

A chi possono essere riconosciuti

I buoni pasto devono essere riconosciuti alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di dipendenti. Possono beneficiarne:

  • lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale;
  • collaboratori con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • lavoratori in smart working;
  • dipendenti anche in assenza di una pausa pranzo formalmente prevista.

È essenziale che l’erogazione non avvenga in modo arbitrario o selettivo, pena la perdita del regime di favore e l’assoggettamento integrale a tassazione.

Mensa diffusa e indennità sostitutiva: le alternative

Accanto ai buoni pasto, il datore di lavoro può adottare sistemi alternativi di ristorazione:

  • Mensa aziendale interna o interaziendale, con totale esclusione dal reddito;
  • Mensa diffusa, basata su badge o app utilizzabili presso esercizi convenzionati, con costo interamente a carico dell’azienda;
  • Indennità sostitutiva di mensa, erogata in busta paga, che costituisce retribuzione a tutti gli effetti ed è quindi soggetta a tassazione e contribuzione.

A differenza dei buoni pasto, l’indennità economica entra pienamente nella base retributiva, incidendo anche sul calcolo di ferie non godute, TFR e istituti indiretti.

Buoni pasto, ferie e assenze: cosa dice la giurisprudenza

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte di Cassazione hanno chiarito che durante le ferie il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria, in modo da non essere disincentivato all’esercizio del diritto al riposo.

Tuttavia, gli elementi destinati a coprire spese occasionali o accessorie non rientrano in tale concetto. I buoni pasto, qualificati come prestazioni assistenziali, sono quindi esclusi dal trattamento economico spettante in caso di ferie, malattia o altre sospensioni tutelate.

Diverso è il caso dell’indennità sostitutiva di mensa, che, essendo parte della retribuzione, continua a essere riconosciuta anche durante le assenze protette.

Buoni pasto deducibili e regime fiscale 2026: sintesi e consigli operativi

Il nuovo regime 2026 rende i buoni pasto deducibili uno strumento ancora più strategico per le imprese. L’innalzamento della soglia di esenzione a 10 euro per i buoni elettronici consente di aumentare il valore del beneficio senza incidere sul reddito imponibile del lavoratore, mantenendo al contempo la piena deducibilità del costo aziendale.

Per le aziende, questo significa poter:

  • contenere il costo del lavoro;
  • rafforzare le politiche di welfare;
  • offrire un beneficio concreto e fiscalmente efficiente;
  • evitare distorsioni tra retribuzione e prestazioni assistenziali.

In un contesto normativo in continua evoluzione, la corretta impostazione dei sistemi di welfare richiede competenze tecniche e aggiornamento costante. Affidarsi a consulenti del lavoro a Milano consente di trasformare le novità fiscali in opportunità reali per l’organizzazione, evitando rischi e valorizzando al meglio gli strumenti messi a disposizione dalla legge.

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