C’è un tipo di contratto a tempo indeterminato che si applica a tutti i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015. Si tratta del contratto a tutele crescenti, in cui non si distingue tra imprese grandi e piccole e si limita la reintegra sul posto di lavoro soltanto a pochi casi ben definiti, anche in caso di licenziamento illegittimo.
Contratto a tutele crescenti: come funziona
La formula del contratto a tutele crescenti si applica in alcuni casi: ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015; ai lavoratori con contratto a tempo determinato che viene trasformato a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015; ai lavoratori con contratto di apprendistato che viene trasformato a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015; a tutti i lavoratori di un’azienda che per una nuova assunzione dopo il 7 marzo 2015 superano i 15 dipendenti.
La nuova disciplina non si applica, invece, ai dirigenti. Il contratto a tutele crescenti come funziona? L’espressione “tutele crescenti” si riferisce non tanto a una tipologia contrattuale, quando a nuove sanzioni in caso di licenziamento illegittimo e all’ammontare dell’indennità in base all’anzianità di servizio maturata dal dipendente. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato prima dell’entrata in vigore del decreto continuerà a essere applicato il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Il passaggio al sistema può sempre avvenire nel caso in cui il lavoratore passi a una nuova azienda. Rivolgetevi agli esperti di Studio Riitano, che offrono servizi legali nel campo del diritto del lavoro a imprenditori, manager, aziende e dipendenti.
Licenziamento e tutele crescenti: i limiti
Il contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato fa sì che la reintegrazione nel posto sia limitata a pochi casi in cui si configuri il licenziamento illegittimo.
Riguardo a licenziamento e tutele crescenti, dunque, la reintegra sul posto esiste ancora tassativamente solo nelle ipotesi di licenziamento nullo perché discriminatorio; licenziamento in difetto di giustificazione, legato alla disabilità fisica o psichica del lavoratore; licenziamento nullo per altre ragioni previste dalla legge (perché ritorsivo o perché avviene in un periodo di tutela, ossia durante il primo anno di matrimonio, durante la gravidanza e fino a un anno di età del figlio, durante la fruizione dei congedi parentali); licenziamento orale (solo intimato, ma inefficace).
Con il contratto a tutele crescenti si ha diritto a un’indennità di risarcimento pari alla busta paga che avrebbe dovuto percepire dal giorno del licenziamento fino al giorno del reintegro, somma diminuita delle eventuali altre attività svolte durante questo periodo. Sempre per lo stesso periodo l’impresa che licenzia illegittimamente un lavoratore assunto con la formula in questione deve provvedere anche a versare i relativi contributi previdenziali. Contattate Studio Riitano.