Il datore di lavoro può decidere di mandare il proprio dipendente in una sede di lavoro diversa dalla sede contrattuale di lavoro, a fronte di comprovate esigenze aziendali. In casi come le trasferte all’estero e quelle dentro al proprio territorio comunale o nazionale è prevista la cosiddetta indennità di trasferta.
Indennità di trasferta per le trasferte all’estero
Per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, quindi anche per trasferte all’estero, il lavoratore di un’azienda riceve il rimborso di spese viaggio e di trasporto, di alloggio, o di vitto, ma anche una indennità di trasferta. La tassazione delle indennità e dei rimborsi spese percepiti per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale è diversificata a seconda che il lavoratore in trasferta riceva totalmente o parzialmente un rimborso a piè di lista.
L’indennità di trasferta è parzialmente esente da IRPEF. La misura dell’esenzione varia a seconda che la trasferta sia in Italia o all’estero. In caso di pagamento al lavoratore in trasferta della sola indennità forfettaria, quest’ultima è esente fino a 46,48 euro al giorno se avviene entro il territorio nazionale, fino a 77,47 euro al dì per la trasferta all’estero. E questo anche nel caso in cui la trasferta non comporti il pernottamento.
Se al lavoratore è corrisposta un’indennità forfettaria con rimborso a piè di lista o fornitura gratuita del vitto o dell’alloggio, in alternativa tra loro, l’esenzione si ferma a 30,99 euro entro i confini nazionali e a euro 51,65 per l’estero. Se l’indennità è accompagnata dal rimborso a piè di lista sia del vitto che dell’alloggio l’esenzione si ferma, rispettivamente, a 15,49 euro e a 25,82 al giorno. Se volete saperne di più, rivolgetevi agli esperti di Studio Riitano, specializzati in diritto del lavoro.
Rimborsi per spese forfettari: spese di trasferta
L’indennità di trasferta non va confusa con i rimborsi spese. In entrambi i casi si tratta di contributi economici finalizzati al rimborso dei costi di uno spostamento temporaneo dalla sede di lavoro abituale. Tuttavia tra l’uno e l’altro c’è una differenza.
Le indennità sono dei rimborsi spese forfettari, cioè sono compensi erogati a prescindere dalla spesa effettivamente sostenuta e comprovata dalle ricevute di spesa esibite dal dipendente. Il loro importo, di solito, è stabilito dai contratti collettivi di categoria. Nel caso del rimborso spese, invece, l’azienda riconosce i costi sostenuti durante una trasferta sulla base di una nota spese. I rimborsi per le spese di trasferta non costituiscono mai reddito per il lavoratore. Tali spese devono essere documentate dal prestatore. Il datore di lavoro può fissare con un regolamento interno dei limiti di spesa ai rimborsi erogabili al dipendente. Contattate Studio Riitano.