In merito all’assunzione dei minorenni ci sono molte cose da sapere. Infatti questi sono soggetti tutelati dal nostro ordinamento che prevede una normativa specifica delle condizioni lavorative del minore, vietando quelle attività che possono minare la sua salute e la sua dignità. Scopriamo nel dettaglio tutto quello da sapere sul lavoro dei minori, come viene tutelato, a che età si può assumere e gli obblighi previsti dalla legge.
Assunzione dei minorenni, la normativa: cosa sapere
È l’ordinamento a tutelare l’assunzione e i lavoratori minorenni, prevedendo una normativa speciale protettiva in merito alle sue condizioni lavorative, vietando attività che possono minare la sua salute e la sua integrità ed esigendo il completamento dell’istruzione obbligatoria. Ma a che età si può iniziare a lavorare in Italia? La legge prevede che il minore può accedere al lavoro dopo aver terminato il periodo di istruzione obbligatoria. Per quanto riguarda l’età minima per lavorare questa non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.
Attualmente l’istruzione deve essere portata avanti per almeno 10 anni e quindi il minore può essere assunto a 16 anni e se ha svolto il periodo obbligatorio previsto per l’istruzione.
Nell’ordinamento italiano la tutela del lavoro minorile si basa sugli articoli 34 e 37 della Costituzione. In particolare troviamo una disciplina specifica nella legge 17 ottobre 1967 n. 997 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”, modificata poi per recepire le norme comunitarie dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e il D.lgs. 18. Inoltre affonda nelle Convenzioni internazionali, come la Convenzione di New York del 1989, incentrata sui diritti dei fanciulli.
Sono previste delle eccezioni in merito all’assunzione dei minori, relative alla finalizzazione del completamento dell’istruzione. Stiamo parlando dell’apprendistato di primo livello dei minorenni da intendersi nell’ambito dello svolgimento di attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario oppure nello spettacolo. Per svolgere questo tipo di mansioni è necessario che venga rilasciata un’autorizzazione ad hoc da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
Dai divieti agli orari di lavoro, tutti i dettagli
Prima di iniziare il lavoro, il minore deve essere soggetto a una visita medica d’idoneità a carico del datore di lavoro, seguendo gli obblighi di sorveglianza sanitaria.
Se il minore ha compiuto 16 anni, essendo titolare della capacità lavorativa, può sottoscrivere autonomamente il contratto lavorativo, senza aver bisogno dell’assistenza genitoriale. L’assistenza di chi esercita la potestà genitoriale è, invece, necessaria se l’adolescente ha 15 anni e stipula un contratto di apprendistato.
Per quanto riguarda i lavori che possono fare i minorenni sono da escludere tutte quelle attività che possono esporli agli agenti chimici nonché a processi pesanti o pericolosi. Sono previste tuttavia delle deroghe per eventuali motivi didattici oppure di formazione professionale: in ogni caso è necessaria l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, previo parere della Asl.
E per quanto riguarda l’orario di lavoro? La normativa prevede limiti specifici: per i 16enni non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 ore settimanali e per gli adolescenti le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Inoltre l’attività lavorativa deve in modo imprescindibile essere compatibile con gli impegni scolastici: è inoltre immancabile un riposo di almeno 1 ora ogni 4 ore e mezzo di lavoro. I giorni di riposo settimanale devono essere 2 (meglio se consecutivi), salvo eventuali deroghe.
Per quanto riguarda il lavoro notturno, questo è vietato salvo – entro specifici limiti – per le attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo, oppure per casi di forza maggiore, purché non si protragga oltre le ore 24. Inoltre non si devono pregiudicare la sicurezza, l’integrità psicofisica, lo sviluppo del minore e la sua frequenza scolastica. Nel caso di lavoro notturno del minore è prevista l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e l’assenso scritto dei genitori. In merito alla retribuzione del minorenne gli importi sono i medesimi previsti per i maggiorenni.
Per avere maggiori informazioni sul lavoro dei minori, oppure se cercate un consulente del lavoro, contattate lo Studio Riitano, da decenni punto di riferimento del settore.