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Assunzioni disabili

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Collocamento obbligatorio disabili, quando scatta per legge e per quali aziende

La disciplina sul diritto al lavoro dei disabili è regolamentata dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68. Questa legge prevede il collocamento del lavoratore con condizioni psico-fisiche particolari nell’occupazione più idonea, dunque più proficua sia per sé che per l’azienda che lo assume. Le aziende, in base al numero di dipendenti, hanno specifici obblighi riguardanti il collocamento mirato, destinato a promuovere l’occupazione di persone disabili. In questo articolo, ne esamineremo tutti i dettagli.

Quali aziende sono tenute a rispettare obblighi di assunzione di lavoratori dal collocamento mirato

Per le aziende dai 15 ai 35 dipendenti vige l’obbligo di assumere un lavoratore disabile, mentre per le imprese con un numero di dipendenti dai 36 ai 50 sussiste l’obbligo di assunzione di due lavoratori disabili. Le realtà con oltre 50 dipendenti devono assumere categorie protette pari al 7% dei lavoratori dipendenti.

Nel caso di aziende private è possibile realizzare le assunzioni con due modalità: 

  • la richiesta nominativa, attraverso la quale l’azienda individua in modo autonomo la persona, che richiede l’attivazione dei servizi di preselezione presso l’ufficio specialistico L.68/99;
  • l’avviamento numerico al lavoro, nel caso in cui la persona da assumere è individuata dall’ufficio specialistico legge 68/99 per Disabili e Categorie Protette, che predispone una graduatoria per ogni specifico avviamento.

In entrambi i casi, l’ufficio specialistico L.68/99 diffonde la richiesta, riportando il profilo professionale ricercato, le mansioni da svolgere, il luogo di lavoro e il contratto proposto. Nell’avviso sono indicati anche il luogo, la data e l’ora della raccolta delle adesioni, eventuali documenti da presentare e altre modalità con cui è possibile partecipare.

Ogni avviamento prevede la stesura di una graduatoria dall’ufficio specialistico L.68/99, redatta in base al punteggio assegnato alle persone candidate. Successivamente, l’ufficio trasmette alle aziende i nominativi dei soggetti da assumere, tenendo conto della graduatoria. Come previsto all’art. 8, comma 1-bis della L. 68/99, prima di procedere al rilascio del nulla osta all’assunzione, l’ufficio specialistico L.68/99 provvede a richiedere il parere del Comitato tecnico.

Quando non si è tenuti alla disciplina legge 68/1999?  Non sono tenuti alla disciplina della legge 68/1999 i datori di lavoro che svolgono attività nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, facendo riferimento al personale viaggiante e navigante, nell’edilizia,  per quanto riguarda il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore, negli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio, e nel trasporto su strada, per quanto riguarda il personale viaggiante. 

Sono altresì esclusi i datori di lavoro i cui lavoratori sono impegnati in attività che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille. Questi possono essere esonerati dall’obbligo e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Collocamento obbligatorio disabili: dettagli utili

I datori di lavoro devono presentare ogni anno, entro il 31 gennaio, un prospetto informativo del personale dipendente, dal quale possano risultare eventuali posti disponibili da ricoprire con le categorie di lavoratori disabili.

Solo i datori di lavoro che hanno presentato in passato il prospetto informativo e non hanno evidenziato diversi o nuovi obblighi relativi alla Legge 68/99 sono esonerati dall’invio di un nuovo prospetto: resta valido l’ultimo trasmesso. Dal momento in cui si evidenzia l’obbligo di assunzione, le aziende private hanno un lasso di tempo di 60 giorni per ottemperare alla norma.

Il prospetto deve essere inviato telematicamente tramite un modulo online e attraverso la procedura telematica presente sul sito www.servizi.lavoro.gov.it, in cui vengono richiesti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva e i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

Mediante i servizi informatici viene rilasciata una ricevuta di avvenuta trasmissione, che funge da documento per l’adempimento. Nel caso di mancato adempimento all’obbligo comunicativo, è prevista una sanzione amministrativa di 635,11 euro per il ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Collocamento mirato disabili: chi può accedere

Coloro che possono iscriversi alle liste di collocamento devono trovarsi nelle seguenti condizioni: minorazione fisica, psichica o sensoriale o handicap intellettivo tale da causare una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; invalidità del lavoro in percentuale maggiore del 33%; invalidità di guerra r invalidità civile di guerra o invalidità per servizio e inabilità allo svolgimento della propria mansione a seguito di un infortunio o di una malattia, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%. Per iscriversi alle liste di collocamento mirato, è necessario rispettare tre requisiti: non essere né minori di 16 anni né aver raggiunto l’età pensionabile, essere in possesso del certificato di invalidità rilasciato dall’INPS ed essere disoccupati


Per avere maggiori informazioni sul collocamento mirato o se cerchi un consulente del lavoro contatta lo staff dello Studio Riitano.

news
Disabili e contributo esonerativo

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 2452 del 15 aprile 2016, ha fornito le indicazioni per autocertificare l’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille.Il Decreto Interministeriale economia/lavoro del 10 marzo 2016 è in corso di registrazione alla Corte dei Conti ed è contenuto nella nota, assieme al fac simile di autocertificazione.

I requisiti richiesti dalla norma sono i seguenti:

· occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille;

· autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’art.3 della legge n.68/99 per quanto concerne i medesimi addetti;

· versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art.13 legge n. 68/99 un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

In sede di prima applicazione, l’autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

news
Incentivi per l’inserimento dei disabili: tutte le novità

Dal 2016 le agevolazioni per l’assunzione dei disabili saranno notevolmente ridimensionate.

Nella nuova stesura dell’art. 13 della legge n. 68/1999, prevista dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151,  viene modificato anche il sistema di erogazione dell’incentivo che passerà dalla erogazione diretta da parte delle Regioni al conguaglio attraverso l’INPS. L’attivazione avverrà mediante una procedura telematica che sarà predisposta dall’Istituto.

Ma vediamo quali sono le differenze sostanziali del risparmio contributivo.

A fronte del precedente esonero del 100% dei contributi per una durata di otto anni si passa a tre anni di agevolazione con una riduzione  del 70%. Questo nel caso in cui l’assunzione a tempo indeterminato riguardi un soggetto con un handicap fisico superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria inserite nella tabella allegata al testo unico sulle pensioni di guerra.

La misura scende al 35% qualora la riduzione della capacità lavorativa sia tra il 67% ed il 79% o le minorazioni riferite alla tabella di cui si è appena parlato siano comprese tra la quarta e la sesta categoria. In questo secondo caso fino ad ora lo sconto era del  50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile.

Scompare poi il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile.

Viene invece introdotta una nuova misura di esonero contributivo pari al 70% nel caso in cui ad essere assunto sia un disabile intellettivo o psichico con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Nel caso in cui l’assunzione sia a tempo indeterminato l’agevolazione viene riconosciuta per 60 mesi. Se invece si tratta di un contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a 12 mesi, il beneficio viene riconosciuto per tutta la durata del contratto.

 

Tommaso Siracusano su consulentidellavoro.it