Con l’acronimo co co co si indica un tipo di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito di un tipo di contratto provvisorio. È importante che la collaborazione presenti effettivamente determinate caratteristiche, altrimenti si configura un rapporto di lavoro subordinato, con diverse implicazioni sia per il datore di lavoro, sia per il collaboratore che, in tal caso, risulterebbe un dipendente a tutti gli effetti.
Cococo e cocopro: differenze
Nel caso di un co co co si parla di una collaborazione che dura a lungo nel tempo, coordinata e organizzata con il datore di lavoro, in assenza di un vincolo di subordinazione. Nei limiti della sua autonomia, il collaboratore deve attenersi alle direttive del committente.
Questi due contratti rientrano nei cosiddetti contratti a termine, dalla durata definita. Entrambe le formule lavorative consentono a un’azienda di stipulare un contratto di lavoro che non prevede l’assunzione, ma un accordo economico e di responsabilità relativo a uno specifico periodo di lavoro.
Per quanto riguarda, nello specifico, una collaborazione a progetto, deve essere indicato in forma scritta il progetto o programma di lavoro su cui è impegnato il collaboratore, che deve sempre poter svolgere la propria mansione in autonomia. Il datore di lavoro deve versare i contributi? In che misura? Rivolgetevi agli esperti di Studio Riitano.
Cos’è cambiato nel corso degli anni
Negli anni la formula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, originariamente introdotta nel pacchetto Treu del 1997, è stata oggetto di diverse modifiche. In tempi recenti il decreto legislativo n. 81/2015 ha previsto delle novità per questi due tipi di contratto a partire dal 1° gennaio 2016.
Nella fattispecie, è stato stabilito che, a partire da quella data, non si potevano stipulare nuovi contratti di collaborazione a progetto. Ai rapporti di collaborazione consistenti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione fossero organizzate dal datore di lavoro con riguardo ai tempi e al luogo di lavoro stesso veniva applicato lo scherma dei rapporti subordinati.
Il legislatore ha previsto eccezioni? E cosa è stato deciso, successivamente, per i collaboratori di piattaforme digitali come i rider? Contattate Studio Riitano.