Lo straordinario, ovvero il lavoro che il dipendente, su richiesta del datore di lavoro, svolge oltre il tetto orario prefissato per contratto, può essere pagato di volta in volta, in base alle singole ore di lavoro prestate, oppure à forfait. Quest’ultimo è il cosiddetto straordinario forfettizzato ed è una formula più conveniente nel caso in cui lo straordinario si verifichi in modo costante e ripetuto nel tempo.
Straordinario forfettizzato e ccnl: come funziona
I contratti collettivi delle varie categorie prevedono una retribuzione maggiorata per compensare il dipendente che ha svolto prestazioni oltre l’orario di lavoro a tempo pieno.
Azienda e dipendente, però, possono concordare un importo fisso mensile a titolo di straordinario forfettizzato, da erogare in busta paga indipendentemente da quante ore il dipendente presta nei singoli mesi. Il corrispondente economico delle ore effettivamente prestate sarà erogato in busta paga.
A differenza della disciplina relativa agli straordinari effettivamente svolti, la forfettizzazione, così come la detassazione degli straordinari, non viene regolata nei contratti collettivi. Sono aspetti lasciati alla volontà dell’azienda e all’accordo che questa deve necessariamente trovare con il dipendente. Rivolgetevi a Studio Riitano per ulteriori chiarimenti.
Detassazione degli straordinari: cos’è previsto
I dipendenti possono rifiutarsi di sottoscrivere un contratto o un accordo che preveda lo straordinario forfettizzato. In simili casi, l’azienda dovrà retribuire i lavoratori in base alle ore in più effettivamente prestate. Nei ccnl viene stabilito l’eventuale limite di ore annue di lavoro straordinario oltre alle maggiorazioni da riconoscere per coloro che le svolgono.
Per quanto riguarda la detassazione degli straordinari, in base al decreto legge 93/2008 i dipendenti del settore privato potevano usufruire dell’imposta agevolata sugli straordinari, pari al 10% entro il limite complessivo di 3 mila euro lordi.
Successivamente è rimasta solo l’imposta sostitutiva del 10% per i premi di risultato di importo complessivo non superiore ai 3 mila euro (al netto dei contributi obbligatori e al lordo della ritenuta fiscale) collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
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