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Lavoro subordinato

news
Congedo matrimoniale Inps: quanto dura e come richiederlo

I lavoratori e le lavoratrici dipendenti che contraggono un matrimonio avente validità civile hanno diritto ad un periodo di astensione lavorativa retribuito: il congedo matrimoniale. L’Inps provvede a coprire una retribuzione pari a 7 giorni di lavoro, mentre il datore di lavoro integra l’importo per un massimo di 15 giorni di congedo, in base al Ccnl di riferimento. Generalmente il congedo inizia con il giorno del matrimonio, ma è possibile usufruirne entro 30 giorni dalla data del matrimonio. 

La richiesta di congedo matrimoniale

Per effettuare la richiesta di congedo matrimoniale è necessario presentare al proprio datore di lavoro, entro 60 giorni, la certificazione di matrimonio civile: il congedo, infatti, non è consentito per il solo rito religioso. È diritto di entrambi i coniugi richiedere il congedo matrimoniale all’Inps, se lavoratori dipendenti: l’ente previdenziale riconoscerà a entrambi la retribuzione stabilita dal singolo contratto di lavoro. Per chi si sposa all’estero, è necessario documentare la residenza in Italia e acquisire lo stato di coniugato valido per la legge italiana. È possibile fare richiesta di congedo matrimoniale anche per seconde o terze nozze, in caso di divorzio o di decesso del coniuge.

Calcolo congedo matrimoniale Inps

Per il congedo matrimoniale, l’Inps provvede a coprire una retribuzione pari a 7 giornate lavorative su un totale di 15, che vengono anticipate dal datore di lavoro insieme alla restante retribuzione. Per effettuare il calcolo del congedo matrimoniale, l’Inps si basa sul contratto di lavoro subordinato sottoscritto dal lavoratore, sia questo dipendente da un’azienda, da una società o da una cooperativa.

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Il lavoro agile ridisegna il concetto di lavoro subordinato

Smart working, innanzitutto, è una “filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persona di flessibilità ed autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilità sui risultati”

La nuova disciplina del lavoro agile (o smart working) ma soprattutto la diffusione ad ampio raggio mette fortemente in discussione i vecchi concetti di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione.

Non aver creato una nuova tipologia contrattuale ma aver solo previsto una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato ha smussato il concetto di subordinazione rendendolo sicuramente più “soft“. Concedere la possibilità al dipendente di stabilire quando e dove svolgere la prestazione lavorativa ha sicuramente comportato uno stravolgimento  al concetto tipico dell’organizzazione gerarchica dell’impresa descritta dal codice civile all’articolo 2086 o dell’organizzazione tayloristica realizzata nella fabbrica fordista con la parcellizzazione del lavoro e la standardizzazione dei tempi di esecuzione.

Il dato normativo, quindi, evidenzia che anche il legislatore ha dovuto prendere atto del cambiamento morfologico del lavoro, più responsabilizzato e partecipe anche in ordine agli obiettivi e ai risultati della prestazione.

Il concetto è che sicuramente ormai sono maturi i tempi per riflettere concretamente sull’ampliamento di quelle tutele dovute a chi lavora, che oggi rimangono ancorati alla subordinazione pura.

E’ ormai necessaria la riorganizzazione delle protezioni del lavoro per renderla compatibile al disposto costituzionale (articolo 35) che impegna il legislatore a tutelare il lavoro  “in tutte le sue forme ed applicazioni”.