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Contratto a tutele crescenti
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Contratto a tutele crescenti, che cos’è e come funziona

C’è un tipo di contratto a tempo indeterminato che si applica a tutti i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015. Si tratta del contratto a tutele crescenti, in cui non si distingue tra imprese grandi e piccole e si limita la reintegra sul posto di lavoro soltanto a pochi casi ben definiti, anche in caso di licenziamento illegittimo. 

Contratto a tutele crescenti: come funziona 

La formula del contratto a tutele crescenti si applica in alcuni casi: ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015; ai lavoratori con contratto a tempo determinato che viene trasformato a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015; ai lavoratori con contratto di apprendistato che viene trasformato a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015; a tutti i lavoratori di un’azienda che per una nuova assunzione dopo il 7 marzo 2015 superano i 15 dipendenti.

La nuova disciplina non si applica, invece, ai dirigenti. Il contratto a tutele crescenti come funziona? L’espressione “tutele crescenti” si riferisce non tanto a una tipologia contrattuale, quando a nuove sanzioni in caso di licenziamento illegittimo e all’ammontare dell’indennità in base all’anzianità di servizio maturata dal dipendente. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato prima dell’entrata in vigore del decreto continuerà a essere applicato il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Il passaggio al sistema può sempre avvenire nel caso in cui il lavoratore passi a una nuova azienda. Rivolgetevi agli esperti di Studio Riitano, che offrono servizi legali nel campo del diritto del lavoro a imprenditori, manager, aziende e dipendenti. 

Licenziamento e tutele crescenti: i limiti 

Il contratto a tutele crescenti a tempo indeterminato fa sì che la reintegrazione nel posto sia limitata a pochi casi in cui si configuri il licenziamento illegittimo.

Riguardo a licenziamento e tutele crescenti, dunque, la reintegra sul posto esiste ancora tassativamente solo nelle ipotesi di licenziamento nullo perché discriminatorio; licenziamento in difetto di giustificazione, legato alla disabilità fisica o psichica del lavoratore; licenziamento nullo per altre ragioni previste dalla legge (perché ritorsivo o perché avviene in un periodo di tutela, ossia durante il primo anno di matrimonio, durante la gravidanza e fino a un anno di età del figlio, durante la fruizione dei congedi parentali); licenziamento orale (solo intimato, ma inefficace).

Con il contratto a tutele crescenti si ha diritto a un’indennità di risarcimento pari alla busta paga che avrebbe dovuto percepire dal giorno del licenziamento fino al giorno del reintegro, somma diminuita delle eventuali altre attività svolte durante questo periodo. Sempre per lo stesso periodo l’impresa che licenzia illegittimamente un lavoratore assunto con la formula in questione deve provvedere anche a versare i relativi contributi previdenziali. Contattate Studio Riitano. 

permessi legge 104
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Permessi Legge 104: come funziona, novità e come modificare una domanda

Può capitare che i lavoratori dipendenti debbano seguire i propri familiari in età avanzata o disabili. In questi casi i permessi legge 104 permettono di assentarsi dal posto di lavoro per alcune ore, giorni o anni senza però perdere il diritto a ricevere la regolare e piena retribuzione.  

Permessi Legge 104 novità: cosa cambia 

Anche gli stessi lavoratori disabili, se hanno bisogno di assentarsi per cure, visite o riposi aggiuntivi, possono richiedere permessi legge 104. Possono essere richiesti: permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore; tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore. Sono poi previste delle alternative per i genitori, anche adottivi o affidatari.

Con il D.Lgs n 105 del 30 giugno 2022, sono state introdotte per i permessi della legge 104 delle novità. In particolare, a partire dal 13 agosto 2022 più soggetti aventi diritto potranno chiedere all’Inps l’autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti, in alternativa tra loro, per assistere la stessa persona disabile grave, ma sempre nel limite di 3 giorni di permesso al mese. Chiedete una consulenza legale allo Studio Riitano. 

Permessi retribuiti per legge: quando richiederli

La domanda per i permessi retribuiti per legge in base alla legge 104 vanno trasmessi all’Inps in modalità telematica e possono essere richiesti per il coniuge, per la parte dell’unione civile, per la convivente di fatto, per i parenti o affini entro il secondo grado.

È possibile fruirne per parenti ed affini entro il terzo grado nel caso in cui genitori, coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto abbiano compiuto 65 anni, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, siano deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica o per situazioni di assenze continuative giuridicamente assimilabili a quelle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità.

Una recente novità riguarda la nuova funzionalità dello sportello telematico Inps dedicato alla presentazione delle domande per la Legge 104 e i permessi. Lo scopo di questo nuovo strumento è consentire agli utenti di comunicare la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria. 

La rinuncia può riguardare i giorni di permesso mensile per assistere un familiare disabile; i giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi richiesti dal lavoratore per sé stesso e, infine, il prolungamento del congedo parentale e riposi orari a essi alternativi. Contattate Studio Riitano. 

Congedo parentale padre
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Paternità, congedo parentale padre: tutte le novità

Il congedo di paternità è un congedo obbligatorio di 10 giorni pensato per agevolare una ripartizione più equilibrata delle responsabilità tra uomini e donne rispetto alla prole e per facilitare l’instaurarsi del legame tra padre e figlio.

Il congedo di paternità: a chi spetta e quanto dura

Il congedo per paternità è disciplinato dall’articolo 27-bis del Testo Unico maternità/paternità, decreto legislativo 151/2001. Del congedo di paternità obbligatorio possono fruire i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche in caso di adozione e affidamento. Sono esclusi, invece, i padri lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata.

Come funziona il congedo per un papà lavoratore contrattualizzato? Il dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, nell’arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo).

Se si verifica un parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Il congedo è previsto anche in caso di morte perinatale. Richiedete una consulenza agli esperti di Studio Riitano. 

Come gestire il congedo di paternità e indennità giornaliera 

Per il congedo di paternità di 10 giorni devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative. Il congedo del padre può essere frazionato a giorni, ma non frazionato a ore. I padri possono fruire dei giorni di congedo parentale del padre obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Per tutta la durata del congedo di paternità si percepisce un’indennità economica da parte dell’Inps, ma anticipata dal datore di lavoro, pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita. Molti contratti collettivi prevedono anche un’integrazione all’indennità da parte del datore di lavoro. Il periodo, coperto dalla contribuzione figurativa, viene considerato utile a fini pensionistici. Cambia qualcosa per i lavoratori del pubblico impiego? Contattate Studio Riitano, specializzato in diritto del lavoro per aziende, manager, imprenditori, dipendenti e liberi professionisti. 

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Stop al contante!

Secondo le disposizioni dell’articolo 1, commi 910-914, della legge 205/2017, dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;

strumenti di pagamento elettronico;

emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La corresponsione dello stipendio in contanti rimane possibile ma soltanto se il pagamento avviene presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Il divieto di retribuzione in contanti, prescinde dall’ammontare della retribuzione corrisposta. Non è stata prevista, infatti, una soglia minima retributiva oltre la quale ha effetto il divieto, né la possibilità di frazionare la retribuzione in pagamenti in contanti infra-mensili.
Tirocini e anticipi di cassa
Sembrerebbero rimanere esclusi dal divieto i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Resta in vigore il divieto generale di trasferire denaro contante, per importi pari o superiori a 3mila euro.
I rapporti coinvolti
Dal 1° luglio i datori di lavoro o i committenti non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Con quest’ultima definizione, secondo il legislatore, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato, di cui all’articolo 2094 del Codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.
Rientrano tra i rapporti oggetto dello stop al contante anche quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, in base alla legge 142/2001.
Restano esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli di lavoro domestico.
Per il datore di lavoro o committente che viola il divieto di retribuzione in contanti è prevista la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5mila euro, che si aggiunge ad eventuali condotte penalmente rilevanti.
La norma precisa infine che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

 

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Attenti ai social network, possono costare il rapporto di lavoro

A volte può bastare un post – o anche un tweet – per essere licenziati. Ma altre volte, invece, i dipendenti troppo “disinvolti” nel citare sui social network il datore di lavoro o i colleghi vengono “salvati” dai giudici. Negli ultimi anni sempre più spesso l’utilizzo dei social network sui luoghi di lavoro è entrato nelle aule dei tribunali, con risultati non sempre scontati né uniformi. Se infatti la partita si gioca spesso sul filo del diritto di critica, le interpretazioni rischiano – a volte – di essere soggettive.

Così, per il Tribunale di Busto Arsizio (sentenza 62/2018) sono sufficienti i pochi caratteri dei tweet per ledere l’immagine del datore di lavoro e «rendere esplicito un atteggiamento di disprezzo verso l’azienda e i suoi amministratori». Il fatto è stato commesso ai danni di una compagnia aerea quando esisteva ancora il limite dei 140 caratteri (oggi passati a 280): sufficienti, per il giudice, per ritenere leso il rapporto fiduciario con l’azienda. Il diritto di critica ha infatti dei precisi requisiti che, se varcati, possono ledere il vincolo di fedeltà alla base dei rapporti di lavoro.

Sotto la lente dei giudici finiscono gli obblighi di diligenza e fedeltà prescritti dagli articoli 2104 e 2105 del Codice civile e reinterpretati alla luce dell’attività social del lavoratore. I toni del dipendente devono essere sempre quelli di una comunicazione non offensiva né ingiuriosa che resti nei limiti di un dialogo costruttivo.

Così è stata reintegrata l’allieva dell’aeronautica militare ritratta su Facebook mentre simulava una sfilata di moda, seguita dall’affermazione «È così che si lavora», rivolta al proprio datore di lavoro. Per il giudice, l’atteggiamento è provocatorio ma non abbastanza da portare al licenziamento. È andato oltre, invece, il dipendente che, sfogandosi su Facebook, dava ripetutamente del «lecchino» e della «pecora» al collega. Rientra invece nel diritto di critica pubblicare un articolo che riguarda la propria azienda e commentarlo “genericamente”, affermando che «padroni così meritano solo disprezzo». E ilTribunale di Milano (sentenza 3153/2017) ha ritenuto la parola «bastardo» non diffamatoria, ma una semplice espressione di disistima.

Un quadro confuso, insomma, in cui i lavoratori continuano a postare, assumendosi i rischi. Nel frattempo i contratti collettivi e le policy aziendali si stanno evolvendo, prevedendo sanzioni disciplinari per le violazioni più ricorrenti commesse dai dipendenti che navigano sui social. Il contratto collettivo che regolamenta il trasporto aereo prevede la sospensione per il pilota che «leda l’immagine della compagnia utilizzando i social network in modo inappropriato»; mentre scatta il licenziamento con preavviso quando la lesione è considerata «grave». Un cortocircuito nel quale finiscono i giudici.

Di certo c’è che le policy aziendali devono essere conosciute dal dipendente e le condotte contestate tempestivamente. Il ritardo nell’addebito pesa sull’azienda che non potrà irrogare sanzioni se le contestazioni sono generiche. Ad esempio, si salva la commessa accusata – senza prove sufficienti – di essere sempre connessa a Facebook dal proprio smartphone. La genericità del post salva il lavoratore in tutti i casi in cui l’azienda non è direttamente identificata e assume rilievo dirimente il ruolo ricoperto dal lavoratore all’interno dell’azienda. Se è tollerata la critica del sindacalista, lo è meno quella del dirigente o dell’addetto marketing: mano a mano che sale il ruolo ricoperto diminuisce la clemenza dei tribunali. Per la Cassazione il sindacalista che scambia in chat una vignetta satirica sulla propria azienda non deve essere licenziato (sentenza 2499 del 31 gennaio 2017).

Dubbia poi la rilevanza delle condotte extralavorative postate sui social. Per i giudici possono condurre al licenziamento se molto gravi e allarmanti, come nel caso del lavoratore licenziato per aver pubblicato sue fotografie con armi (Tribunale di Bergamo, sentenza del 24 dicembre 2015).

Non mancano, poi, le discussioni sull’attendibilità delle prove portate dal datore. I lavoratori in tribunale contestano sempre più spesso la paternità dei post, sostenendo di lasciare incustoditi smartphone e tablet. Per i giudici, se non c’è prova dell’accesso abusivo, lo screenshot dei contenuti pubblicati sui social basta a dimostrarne la paternità, almeno quando le frasi sono verosimili e rafforzate da testimoni.

Tuttavia, non c’è scampo per il dipendente che si affretta a rimuovere le tracce delle proprie navigazioni in rete durante un’ispezione dell’azienda. Può essere licenziato perché il datore può effettuare verifiche sui propri computer: non si tratta di controlli a distanza ma di una verifica lecita sugli strumenti di lavoro che non deve essere ostacolata dal dipendente (Cassazione, sentenza 22313 del 3 novembre 2016).

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Il lavoro agile ridisegna il concetto di lavoro subordinato

Smart working, innanzitutto, è una “filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persona di flessibilità ed autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilità sui risultati”

La nuova disciplina del lavoro agile (o smart working) ma soprattutto la diffusione ad ampio raggio mette fortemente in discussione i vecchi concetti di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione.

Non aver creato una nuova tipologia contrattuale ma aver solo previsto una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato ha smussato il concetto di subordinazione rendendolo sicuramente più “soft“. Concedere la possibilità al dipendente di stabilire quando e dove svolgere la prestazione lavorativa ha sicuramente comportato uno stravolgimento  al concetto tipico dell’organizzazione gerarchica dell’impresa descritta dal codice civile all’articolo 2086 o dell’organizzazione tayloristica realizzata nella fabbrica fordista con la parcellizzazione del lavoro e la standardizzazione dei tempi di esecuzione.

Il dato normativo, quindi, evidenzia che anche il legislatore ha dovuto prendere atto del cambiamento morfologico del lavoro, più responsabilizzato e partecipe anche in ordine agli obiettivi e ai risultati della prestazione.

Il concetto è che sicuramente ormai sono maturi i tempi per riflettere concretamente sull’ampliamento di quelle tutele dovute a chi lavora, che oggi rimangono ancorati alla subordinazione pura.

E’ ormai necessaria la riorganizzazione delle protezioni del lavoro per renderla compatibile al disposto costituzionale (articolo 35) che impegna il legislatore a tutelare il lavoro  “in tutte le sue forme ed applicazioni”.

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Lavoro occasionale con notifica all’Inps

La nuova disciplina sul lavoro occasionale rinnova anche le modalità che garantiscono la tracciabilità delle prestazioni.

Per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps, la quale supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

L’accesso alla piattaforma è consentito anche agli intermediari abilitati (professionisti e associazioni datoriali). Per poter pagare le prestazioni rese, aziende e professionisti effettueranno i pagamenti all’Inps, utilizzando il modello F24, senza, però, poter compensare eventuali crediti contributivi o fiscali. Qui la norma non presenta sostanziali differenze rispetto al passato, in quanto anche per i voucher era necessaria la preventiva registrazione sul sito dell’Inps e l’istituto gestiva poi le operazioni di accredito in seguito al pagamento effettuato con F24 e dopo l’attribuzione dei dati ai prestatori.

La vecchia disciplina del Dlgs 81/2015 prevedeva l’acquisto, esclusivamente attraverso modalità telematiche, anche presso le tabaccherie, di uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. Ora il pagamento del compenso spettante sarà effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo, mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (con oneri a carico del prestatore). Le nuove modalità di pagamento diretto dovrebbero essere più semplici e certe rispetto alla vecchia procedura, che poteva anche causare ritardi nella riscossione da parte del prestatore.

In linea con quanto introdotto dal decreto correttivo al Jobs act (Dlgs 185/2016 – per contrastare il lavoro nero) la nuova disciplina sul lavoro occasionale contiene l’obbligo della comunicazione preventiva. Mentre in passato questo adempimento era limitato a imprese e professionisti, adesso l’obbligo riguarda tutti gli utilizzatori con esclusione delle sole famiglie.

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o dei servizi del contact center, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni (regole specifiche valgono per il settore agricolo): dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo di svolgimento, oggetto, data e ora di inizio e di termine della prestazione, compenso pattuito.

In passato, invece, la comunicazione andava effettuata mediante sms o posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, indicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Sono dunque state aggiunti l’oggetto e il compenso minimo.Di nuova introduzione è anche l’avviso al prestatore, mediante sms o posta elettronica, della notifica effettuata dal datore.

Invece, qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare all’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione, la revoca della dichiarazione trasmessa. In mancanza di revoca, l’Inps provvederà comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali. Qui la norma concede uno spazio temporale più ampio rispetto ai previgenti 60 minuti(successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata).

Le modalità di gestione completamente telematiche consentiranno anche di verificare l’eventuale superamento dei limiti di importo o di durata complessiva della prestazione (280 ore).

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VOUCHER 2017:ARRIVA LA STRETTA

 

È in elaborazione alla Camera il disegno di legge sui buoni lavoro in risposta al referendum proposto dalla CGIL, che punta alla loro abolizione.

La bozza del testo mira a rivedere il modo d’uso dei voucher con il ritorno alla legge Biagi che stringe il loro utilizzo alle sole attività occasionali, ai piccoli lavoretti e alle famiglie.

Le nuove regole hanno salvaguardato solo le imprese senza dipendenti; ma anche per quest’ultime sono state imposte regole molto rigide. L’importo nominale di ogni buono lavoro per le imprese sarà di 15 euro, rispetto ai 10 euro di costo per le famiglie.

Restano escluse le imprese da un dipendente in su, provocando forti proteste soprattutto tra le associazioni del commercio, dell’artigianato e del terziario. La scorsa settimana il ministro del Lavoro Giuliano Poletti aveva annunciato la loro esclusione totale. Nei giorni seguenti nell’ambito del dialogo avviato tra Parlamento e governo era però spuntata l’ipotesi di consentirne l’utilizzo alle sole imprese che avessero al massimo un dipendente. L’ultima mediazione si ferma a metà strada: si è pensato infatti di concedere la deroga solamente agli imprenditori singoli, a cui comunque verrebbero imposti tetti molti rigidi di utilizzo.

Rimane confermato, invece, l’impiego dei buoni in agricoltura, con i tetti già previsti di 2/5 mila euro, ma solo per consentire a pensionati e studenti la raccolta di prodotti stagionali o la vendemmia.

Nel testo in esame si sta ragionando anche sulla platea dei soggetti interessati. Da un lato si pensa di stilare una lista che comprenda studenti, pensionati, disabili e disoccupati; dall’altro si potrebbe estendere l’uso del voucher a tutte le categorie.

Altra modifica riguarda il tetto massimo di spesa assegnato ad ogni committente che dai 7 mila euro verrà riportato a 5 mila (come nella legge Biagi).

Tassativamente escluso l’utilizzo dei voucher nell’ambito della pubblica amministrazione, fatti salvi casi straordinari come le iniziative di solidarietà, le calamità e le emergenze.

 

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ALTERNANZA: 1 STUDENTE SU 3 SI FORMA IN AZIENDA

Il primo anno dell’alternanza scuola-lavoro, il piano obbligatorio per la formazione degli studenti “on the job” che si pone l’obiettivo di legare il sistema della formazione professionale al mercato del lavoro, vanta dati incoraggianti. Uno studente su tre, iscritto al terzo anno degli istituti superiori, ha svolto un periodo di formazione nelle aziende italiane.

Secondo i dati rilasciati dal Ministero dell’Istruzione nel focus “Alternanza scuola – lavoro”, la maggior parte degli studenti ha svolto un programma di alternanza nel proprio istituto oppure in enti pubblici, ordini professionali, biblioteche, asili nido e sindacati.

Per quanto riguarda, invece, le imprese che hanno contribuito alla formazione pratica degli studenti, il numero maggiore si concentra nelle regioni settentrionali (Lombardia in testa, seguita da Veneto, Piemonte, Emilia Romagna) e a seguire nel Centro Italia, mentre al Sud sono gli imprenditori pugliesi a distinguersi per l’accoglienza degli studenti nelle proprie aziende.

In questa prima fase del percorso formativo obbligatorio sono stati coinvolti 652.641 alunni, pari al 45,8% del totale dei frequentanti le ultime tre classi delle superiori statali o paritarie. Dal prossimo settembre, la partecipazione degli studenti sarà di 1.1 milioni e a regime di 1.5 milioni.

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