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Stipendi

Portale stipendio pa
news
Portale stipendio PA: cos’è e a cosa serve?

A fronte del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione in Italia è nato il portale stipendio PA. Noi PA, nello specifico, è la piattaforma digitale per gli stipendi della Pubblica amministrazione e la gestione delle risorse umane all’interno degli enti pubblici amministrativi.

Portale stipendi PA istruzione

Ci sono diversi servizi per i dipendenti della pubblica amministrazione, disponibili sul portale stipendio PA. Tra di essi figurano quelli legati, per l’appunto, agli stipendi. Sulla piattaforma NoiPa, infatti, si può accedere al trattamento fisso ed accessorio, al trattamento pensionistico e fiscale, alle riduzioni del trattamento e alle ritenute volontarie, alle dichiarazioni e alle rendicontazioni. Per esempio sul portale stipendi pa istruzione, per i dipendenti del mondo scolastico, sono disponibili on line i cedolini mensili e i Cud. Volete sapere a quali dati, procedure e servizi dedicati appositamente a loro possono accedere i dipendenti della pubblica amministrazione? Potete fare riferimento agli esperti dello Studio Riitano.

A cosa serve il progetto NoiPa

Il progetto NoiPa, portale per lo stipendio PA e per tanti altri servizi e informazioni per dipendenti di enti pubblici, è nato per semplificare e rendere sempre più trasparente la relazione tra dipendente pubblico e Amministrazione. Il sistema NoiPA è stato realizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (DAG), del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per la gestione degli stipendi del personale centrale e periferico della Pubblica Amministrazione. Nei vari servizi di NoiPa sono inclusi quelli giuridici e quelli legati alla gestione delle presenze nonché la gestione del capitale umano con valutazione delle performances, formazione e concorsi. Siete dipendenti pubblici e avete bisogno di chiarimenti sul funzionamento e sulle possibilità di utilizzo della piattaforma? Volete sapere come registrarvi e come consultare i cedolini mensili? Contattate Studio Riitano.

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Stop al contante!

Secondo le disposizioni dell’articolo 1, commi 910-914, della legge 205/2017, dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;

strumenti di pagamento elettronico;

emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La corresponsione dello stipendio in contanti rimane possibile ma soltanto se il pagamento avviene presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.

Il divieto di retribuzione in contanti, prescinde dall’ammontare della retribuzione corrisposta. Non è stata prevista, infatti, una soglia minima retributiva oltre la quale ha effetto il divieto, né la possibilità di frazionare la retribuzione in pagamenti in contanti infra-mensili.
Tirocini e anticipi di cassa
Sembrerebbero rimanere esclusi dal divieto i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
Resta in vigore il divieto generale di trasferire denaro contante, per importi pari o superiori a 3mila euro.
I rapporti coinvolti
Dal 1° luglio i datori di lavoro o i committenti non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Con quest’ultima definizione, secondo il legislatore, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato, di cui all’articolo 2094 del Codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto.
Rientrano tra i rapporti oggetto dello stop al contante anche quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, in base alla legge 142/2001.
Restano esclusi dall’obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli di lavoro domestico.
Per il datore di lavoro o committente che viola il divieto di retribuzione in contanti è prevista la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5mila euro, che si aggiunge ad eventuali condotte penalmente rilevanti.
La norma precisa infine che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.