Tredicesima mensilità: cos’è e come si calcola precisamente

Tredicesima mensilità

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La tredicesima mensilità rappresenta una delle componenti più rilevanti della retribuzione dei lavoratori dipendenti in Italia. Si tratta di una mensilità aggiuntiva che integra lo stipendio ordinario e che, nella maggior parte dei casi, viene erogata nel mese di dicembre, in prossimità delle festività natalizie. Nonostante sia un istituto molto diffuso, il calcolo della tredicesima non è sempre intuitivo, poiché dipende da diversi fattori: tipologie di contratti di lavoro, CCNL applicato, eventi intervenuti durante l’anno lavorativo, orario di lavoro e modalità di erogazione. Comprendere come funziona la tredicesima mensilità, come matura e come viene tassata è fondamentale sia per i lavoratori sia per le aziende, anche per evitare errori che possono avere riflessi contributivi e normativi.

Cos’è la tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità è una retribuzione differita, ovvero una somma che viene maturata progressivamente nel corso dell’anno ma corrisposta in un momento successivo rispetto allo stipendio ordinario. Questo meccanismo la distingue dalla retribuzione mensile, che invece viene maturata e pagata nello stesso periodo di riferimento. Un concetto analogo è quello del TFR in busta paga, che viene accantonato per tutta la durata del rapporto di lavoro e liquidato alla cessazione. La tredicesima nasce storicamente come beneficio riconosciuto agli impiegati del settore industriale e viene estesa a tutti i lavoratori dipendenti con l’Accordo Interconfederale del 27 ottobre 1946, successivamente reso efficace per tutti i settori dal D.P.R. 1070/1960. La giurisprudenza ha chiarito che il CCNL non può peggiorare il trattamento minimo previsto dalla normativa (Cass. 4119/1981).

Chi ha diritto alla tredicesima

Hanno diritto alla tredicesima in busta paga tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal settore di appartenenza, purché il rapporto di lavoro sia regolato da un CCNL che ne preveda l’erogazione (circostanza che, di fatto, riguarda la totalità dei contratti collettivi). L’importo spettante dipende:
  • dalla durata del rapporto di lavoro nell’anno;
  • dalla retribuzione di riferimento;
  • dagli eventi intervenuti durante l’anno (assenze, sospensioni, CIG, part-time, tempo determinato).

Quando viene pagata la tredicesima

Di norma, la tredicesima viene pagata nel mese di dicembre, secondo le tempistiche stabilite dal contratto collettivo applicato. Molti datori di lavoro elaborano un cedolino separato tra quello di novembre e quello di dicembre, proprio per gestire correttamente la mensilità aggiuntiva. In alternativa, se previsto dal CCNL o da un accordo individuale scritto, i ratei di tredicesima possono essere erogati mensilmente insieme allo stipendio ordinario.

Come matura la tredicesima: i ratei

La tredicesima matura per dodicesimi: ogni mese di lavoro dà diritto a un rateo pari a 1/12 della mensilità aggiuntiva. Nel calcolo dei periodi utili alla maturazione non rientra solo il servizio effettivo, ma anche alcune assenze specifiche. In sintesi:

Periodi che fanno maturare la tredicesima

  • servizio effettivo;
  • ferie;
  • permessi retribuiti;
  • periodo di prova;
  • periodo di preavviso;
  • congedo di maternità e paternità;
  • malattia e infortunio entro il periodo di comporto;
  • congedo matrimoniale;
  • cassa integrazione guadagni (con modalità specifiche).

Periodi che non danno diritto alla maturazione

  • congedo parentale;
  • aspettativa non retribuita;
  • aspettative elettive;
  • scioperi;
  • malattia del bambino;
  • malattia o infortunio oltre il periodo di conservazione del posto;
  • periodi di mobilità.

Quali voci retributive rientrano nel calcolo

Nel calcolo della tredicesima mensilità si considerano esclusivamente gli elementi retributivi continuativi, tra cui:
  • paga base;
  • contingenza;
  • E.D.R. (terzo elemento);
  • superminimi individuali;
  • scatti di anzianità;
  • indennità aventi carattere continuativo.
Restano invece escluse le voci non retributive o occasionali, come:
  • rimborsi spese;
  • assegni per il nucleo familiare;
  • compensi per lavoro straordinario (Cass. SS.UU. 1081/1984).

Calcolo della tredicesima: casi principali

Lavoratori retribuiti con paga mensile

Se il lavoratore ha prestato servizio per tutto l’anno, la tredicesima corrisponde generalmente a una mensilità intera di retribuzione ordinaria.

Operai

  • con paga mensilizzata: tredicesima pari allo stipendio mensile;
  • con paga settimanale o quindicinale: calcolo basato sulle ore previste dal contratto.
Nel settore edile, la tredicesima viene erogata dalla Cassa Edile, a fronte degli accantonamenti effettuati dall’azienda.

Impiegati retribuiti su base giornaliera

L’importo è calcolato su 26 giorni lavorativi mensili. In caso di mancata maturazione di alcune giornate, la riduzione avviene in misura pari a 1/312 per ogni giorno non maturato (26 giorni × 12 mesi).

Lavoratori part-time

La tredicesima spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro ridotto, in applicazione del principio di non discriminazione (art. 25, D.Lgs. 81/2015).

Contratti a tempo determinato

Il rateo viene calcolato in proporzione ai giorni di lavoro effettivo, riproporzionando il divisore orario previsto dal CCNL.

Tredicesima e cassa integrazione

In caso di Cassa Integrazione Guadagni, l’indennità erogata dall’INPS comprende anche la quota di tredicesima. Il datore di lavoro calcola comunque l’importo complessivo spettante e trattiene la parte coperta dalla CIG. Eventuali differenze devono essere integrate, nel rispetto dei massimali INPS.

Tassazione e contributi sulla tredicesima

Dal punto di vista fiscale e previdenziale:
  • la tredicesima concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (art. 51, DPR 917/1986);
  • è soggetta a contributi previdenziali e Inail;
  • è assoggettata a Irpef, senza applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente e carichi familiari;
  • se erogata mensilmente, viene tassata come retribuzione ordinaria, con applicazione delle detrazioni.
Con la Legge di Bilancio 2026, l’indennità aggiuntiva viene riconosciuta anche sulle mensilità aggiuntive, mentre l’ulteriore detrazione non trova applicazione.

Perché è importante un calcolo corretto della tredicesima

Un errore nel calcolo o nell’erogazione della tredicesima può comportare:
  • violazioni del CCNL;
  • rischio di revoca delle agevolazioni contributive (L. 296/2006);
  • contenziosi con il lavoratore;
  • irregolarità contributive e fiscali.
Per questo motivo, il supporto di un Consulente del Lavoro è essenziale per garantire correttezza normativa e tutela sia per l’azienda sia per il dipendente.

Tabella riepilogativa: assenze e maturazione della tredicesima

Questa tabella consente di chiarire in modo immediato quali periodi danno diritto o meno alla maturazione dei ratei di tredicesima, tema spesso fonte di dubbi per aziende e lavoratori.
Tipologia di assenza Maturazione tredicesima
Servizio effettivo
Congedo di maternità
Congedo di paternità
Congedo parentale No
Malattia / infortunio (entro il periodo di comporto)
Malattia / infortunio oltre il periodo di conservazione del posto No
Congedo matrimoniale
Periodo di prova
Periodo di preavviso
Ferie
Permessi retribuiti
Periodi di mobilità No
Aspettativa non retribuita No
Aspettative elettive No
Scioperi No
Malattia del bambino No
Cassa integrazione guadagni Sì*
* Nota: nella Cassa Integrazione Guadagni la quota di tredicesima è inclusa nell’indennità INPS, con eventuale integrazione a carico del datore di lavoro nei limiti di legge.

Esempi pratici di calcolo della tredicesima

Per comprendere meglio come si calcola la tredicesima mensilità, è utile analizzare alcuni esempi pratici con importi ipotetici.

Esempio 1 – Lavoratore full time con maturazione completa

  • Retribuzione lorda mensile: € 2.000
  • Periodo lavorato: 1° gennaio – 31 dicembre
  • CCNL con tredicesima intera
Calcolo: La tredicesima corrisponde a una mensilità aggiuntiva: Tredicesima lorda: € 2.000 Su tale importo verranno applicati:
  • contributi previdenziali;
  • tassazione IRPEF ordinaria (senza detrazioni).

Esempio 2 – Assunzione in corso d’anno

  • Retribuzione lorda mensile: € 1.800
  • Assunzione: 1° aprile
  • Mesi lavorati nell’anno: 9
  • Ratei maturati: 9/12
Calcolo: € 1.800 ÷ 12 × 9 = € 1.350 lordi Il lavoratore avrà diritto a una tredicesima proporzionata al periodo effettivamente lavorato

Esempio 3 – Lavoratore part-time al 50%

  • Retribuzione lorda full time: € 2.200
  • Percentuale part-time: 50%
  • Retribuzione lorda part-time: € 1.100
  • Anno interamente lavorato
Calcolo: Tredicesima lorda: € 1.100 Il principio di non discriminazione garantisce la tredicesima in misura proporzionale all’orario di lavoro.

Esempio 4 – Presenza di assenze non utili alla maturazione

  • Retribuzione lorda mensile: € 2.400
  • Congedo parentale non retribuito: 2 mesi
  • Mesi utili alla maturazione: 10
Calcolo: € 2.400 ÷ 12 × 10 = € 2.000 lordi I periodi di congedo parentale non fanno maturare la tredicesima, salvo condizioni più favorevoli previste dal CCNL.

Attenzione agli errori più frequenti nel calcolo

Una stima errata della tredicesima mensilità può derivare da diversi fattori, tra cui l’inclusione di voci retributive non continuative, la mancata riproporzione in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’assenza di conguagli a fronte di aumenti retributivi intervenuti durante l’anno o una gestione non corretta delle situazioni di Cassa Integrazione Guadagni. Errori di questo tipo non incidono solo sull’importo spettante al lavoratore, ma possono avere ripercussioni rilevanti sul piano normativo e contributivo. In particolare, il mancato rispetto delle previsioni del CCNL può configurare una violazione contrattuale e determinare, nei casi più gravi, la revoca dei benefici contributivi e delle agevolazioni nelle assunzioni, con conseguenze economiche significative per l’azienda. Per questo motivo, una gestione accurata e conforme della tredicesima mensilità rappresenta non solo un adempimento retributivo, ma un elemento essenziale di correttezza contrattuale, tutela del lavoratore e sicurezza per il datore di lavoro, rendendo fondamentale il supporto di una consulenza del lavoro qualificata.

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