La tredicesima mensilità rappresenta una delle componenti più rilevanti della retribuzione dei lavoratori dipendenti in Italia. Si tratta di una mensilità aggiuntiva che integra lo stipendio ordinario e che, nella maggior parte dei casi, viene erogata nel mese di dicembre, in prossimità delle festività natalizie.
Nonostante sia un istituto molto diffuso, il calcolo della tredicesima non è sempre intuitivo, poiché dipende da diversi fattori: tipologie di contratti di lavoro, CCNL applicato, eventi intervenuti durante l’anno lavorativo, orario di lavoro e modalità di erogazione.
Comprendere come funziona la tredicesima mensilità, come matura e come viene tassata è fondamentale sia per i lavoratori sia per le aziende, anche per evitare errori che possono avere riflessi contributivi e normativi.
* Nota: nella Cassa Integrazione Guadagni la quota di tredicesima è inclusa nell’indennità INPS, con eventuale integrazione a carico del datore di lavoro nei limiti di legge.
Cos’è la tredicesima mensilità
La tredicesima mensilità è una retribuzione differita, ovvero una somma che viene maturata progressivamente nel corso dell’anno ma corrisposta in un momento successivo rispetto allo stipendio ordinario. Questo meccanismo la distingue dalla retribuzione mensile, che invece viene maturata e pagata nello stesso periodo di riferimento. Un concetto analogo è quello del TFR in busta paga, che viene accantonato per tutta la durata del rapporto di lavoro e liquidato alla cessazione. La tredicesima nasce storicamente come beneficio riconosciuto agli impiegati del settore industriale e viene estesa a tutti i lavoratori dipendenti con l’Accordo Interconfederale del 27 ottobre 1946, successivamente reso efficace per tutti i settori dal D.P.R. 1070/1960. La giurisprudenza ha chiarito che il CCNL non può peggiorare il trattamento minimo previsto dalla normativa (Cass. 4119/1981).Chi ha diritto alla tredicesima
Hanno diritto alla tredicesima in busta paga tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal settore di appartenenza, purché il rapporto di lavoro sia regolato da un CCNL che ne preveda l’erogazione (circostanza che, di fatto, riguarda la totalità dei contratti collettivi). L’importo spettante dipende:- dalla durata del rapporto di lavoro nell’anno;
- dalla retribuzione di riferimento;
- dagli eventi intervenuti durante l’anno (assenze, sospensioni, CIG, part-time, tempo determinato).
Quando viene pagata la tredicesima
Di norma, la tredicesima viene pagata nel mese di dicembre, secondo le tempistiche stabilite dal contratto collettivo applicato. Molti datori di lavoro elaborano un cedolino separato tra quello di novembre e quello di dicembre, proprio per gestire correttamente la mensilità aggiuntiva. In alternativa, se previsto dal CCNL o da un accordo individuale scritto, i ratei di tredicesima possono essere erogati mensilmente insieme allo stipendio ordinario.Come matura la tredicesima: i ratei
La tredicesima matura per dodicesimi: ogni mese di lavoro dà diritto a un rateo pari a 1/12 della mensilità aggiuntiva. Nel calcolo dei periodi utili alla maturazione non rientra solo il servizio effettivo, ma anche alcune assenze specifiche. In sintesi:Periodi che fanno maturare la tredicesima
- servizio effettivo;
- ferie;
- permessi retribuiti;
- periodo di prova;
- periodo di preavviso;
- congedo di maternità e paternità;
- malattia e infortunio entro il periodo di comporto;
- congedo matrimoniale;
- cassa integrazione guadagni (con modalità specifiche).
Periodi che non danno diritto alla maturazione
- congedo parentale;
- aspettativa non retribuita;
- aspettative elettive;
- scioperi;
- malattia del bambino;
- malattia o infortunio oltre il periodo di conservazione del posto;
- periodi di mobilità.
Quali voci retributive rientrano nel calcolo
Nel calcolo della tredicesima mensilità si considerano esclusivamente gli elementi retributivi continuativi, tra cui:- paga base;
- contingenza;
- E.D.R. (terzo elemento);
- superminimi individuali;
- scatti di anzianità;
- indennità aventi carattere continuativo.
- rimborsi spese;
- assegni per il nucleo familiare;
- compensi per lavoro straordinario (Cass. SS.UU. 1081/1984).
Calcolo della tredicesima: casi principali
Lavoratori retribuiti con paga mensile
Se il lavoratore ha prestato servizio per tutto l’anno, la tredicesima corrisponde generalmente a una mensilità intera di retribuzione ordinaria.Operai
- con paga mensilizzata: tredicesima pari allo stipendio mensile;
- con paga settimanale o quindicinale: calcolo basato sulle ore previste dal contratto.
Impiegati retribuiti su base giornaliera
L’importo è calcolato su 26 giorni lavorativi mensili. In caso di mancata maturazione di alcune giornate, la riduzione avviene in misura pari a 1/312 per ogni giorno non maturato (26 giorni × 12 mesi).Lavoratori part-time
La tredicesima spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro ridotto, in applicazione del principio di non discriminazione (art. 25, D.Lgs. 81/2015).Contratti a tempo determinato
Il rateo viene calcolato in proporzione ai giorni di lavoro effettivo, riproporzionando il divisore orario previsto dal CCNL.Tredicesima e cassa integrazione
In caso di Cassa Integrazione Guadagni, l’indennità erogata dall’INPS comprende anche la quota di tredicesima. Il datore di lavoro calcola comunque l’importo complessivo spettante e trattiene la parte coperta dalla CIG. Eventuali differenze devono essere integrate, nel rispetto dei massimali INPS.Tassazione e contributi sulla tredicesima
Dal punto di vista fiscale e previdenziale:- la tredicesima concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (art. 51, DPR 917/1986);
- è soggetta a contributi previdenziali e Inail;
- è assoggettata a Irpef, senza applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente e carichi familiari;
- se erogata mensilmente, viene tassata come retribuzione ordinaria, con applicazione delle detrazioni.
Perché è importante un calcolo corretto della tredicesima
Un errore nel calcolo o nell’erogazione della tredicesima può comportare:- violazioni del CCNL;
- rischio di revoca delle agevolazioni contributive (L. 296/2006);
- contenziosi con il lavoratore;
- irregolarità contributive e fiscali.
Tabella riepilogativa: assenze e maturazione della tredicesima
Questa tabella consente di chiarire in modo immediato quali periodi danno diritto o meno alla maturazione dei ratei di tredicesima, tema spesso fonte di dubbi per aziende e lavoratori.| Tipologia di assenza | Maturazione tredicesima |
| Servizio effettivo | Sì |
| Congedo di maternità | Sì |
| Congedo di paternità | Sì |
| Congedo parentale | No |
| Malattia / infortunio (entro il periodo di comporto) | Sì |
| Malattia / infortunio oltre il periodo di conservazione del posto | No |
| Congedo matrimoniale | Sì |
| Periodo di prova | Sì |
| Periodo di preavviso | Sì |
| Ferie | Sì |
| Permessi retribuiti | Sì |
| Periodi di mobilità | No |
| Aspettativa non retribuita | No |
| Aspettative elettive | No |
| Scioperi | No |
| Malattia del bambino | No |
| Cassa integrazione guadagni | Sì* |
Esempi pratici di calcolo della tredicesima
Per comprendere meglio come si calcola la tredicesima mensilità, è utile analizzare alcuni esempi pratici con importi ipotetici.Esempio 1 – Lavoratore full time con maturazione completa
- Retribuzione lorda mensile: € 2.000
- Periodo lavorato: 1° gennaio – 31 dicembre
- CCNL con tredicesima intera
- contributi previdenziali;
- tassazione IRPEF ordinaria (senza detrazioni).
Esempio 2 – Assunzione in corso d’anno
- Retribuzione lorda mensile: € 1.800
- Assunzione: 1° aprile
- Mesi lavorati nell’anno: 9
- Ratei maturati: 9/12
Esempio 3 – Lavoratore part-time al 50%
- Retribuzione lorda full time: € 2.200
- Percentuale part-time: 50%
- Retribuzione lorda part-time: € 1.100
- Anno interamente lavorato
Esempio 4 – Presenza di assenze non utili alla maturazione
- Retribuzione lorda mensile: € 2.400
- Congedo parentale non retribuito: 2 mesi
- Mesi utili alla maturazione: 10

