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Cococo

co co co studio riitano
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Co co co e co co pro, che tipo di contratti sono e quali sono le differenze

Con l’acronimo co co co si indica un tipo di collaborazione coordinata e continuativa, nell’ambito di un tipo di contratto provvisorio. È importante che la collaborazione presenti effettivamente determinate caratteristiche, altrimenti si configura un rapporto di lavoro subordinato, con diverse implicazioni sia per il datore di lavoro, sia per il collaboratore che, in tal caso, risulterebbe un dipendente a tutti gli effetti. 

Cococo e cocopro: differenze 

Nel caso di un co co co si parla di una collaborazione che dura a lungo nel tempo, coordinata e organizzata con il datore di lavoro, in assenza di un vincolo di subordinazione. Nei limiti della sua autonomia, il collaboratore deve attenersi alle direttive del committente. 

Questi due contratti rientrano nei cosiddetti contratti a termine, dalla durata definita. Entrambe le formule lavorative consentono a un’azienda di stipulare un contratto di lavoro che non prevede l’assunzione, ma un accordo economico e di responsabilità relativo a uno specifico periodo di lavoro.

Per quanto riguarda, nello specifico, una collaborazione a progetto, deve essere indicato in forma scritta il progetto o programma di lavoro su cui è impegnato il collaboratore, che deve sempre poter svolgere la propria mansione in autonomia. Il datore di lavoro deve versare i contributi? In che misura? Rivolgetevi agli esperti di Studio Riitano. 

Cos’è cambiato nel corso degli anni

Negli anni la formula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, originariamente introdotta nel pacchetto Treu del 1997, è stata oggetto di diverse modifiche. In tempi recenti il decreto legislativo n. 81/2015 ha previsto delle novità per questi due tipi di contratto a partire dal 1° gennaio 2016.

Nella fattispecie, è stato stabilito che, a partire da quella data, non si potevano stipulare nuovi contratti di collaborazione a progetto. Ai rapporti di collaborazione consistenti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione fossero organizzate dal datore di lavoro con riguardo ai tempi e al luogo di lavoro stesso veniva applicato lo scherma dei rapporti subordinati.

Il legislatore ha previsto eccezioni? E cosa è stato deciso, successivamente, per i collaboratori di piattaforme digitali come i rider? Contattate Studio Riitano. 

Contratto-cococo
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Cosa deve contenere il cococo, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Quando si parla di contratto cococo, noto anche come contratto collaborazione coordinata e continuativa, si fa riferimento a una tipologia contrattuale ibrida applicata a lavoratori che vengono inquadrati a metà strada tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo.

Ma che tipo di contratto è il CoCoCo? Come vengono pagati i co co co e come funzionano? In questo articolo cercheremo di rispondere a tutte queste domande sul contratto di collaborazione.

Contratto co co co: significato e caratteristiche

I lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa lavorano in piena autonomia operativa, non sono sottoposti a vincoli di subordinazione e hanno un rapporto unitario con chi commissiona loro il lavoro.

Ciò significa che pur non essendo dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato, sono inseriti nell’unità aziendale e rientrano a pieno titolo nel ciclo produttivo del committente.

Due sono le principali caratteristiche previste dal modello contratto cococo: l’autonomia del lavoratore, che può decidere tempi e modalità d’esecuzione della commessa sebbene sia autorizzato a impiegare anche i mezzi del committente, e la continuità del rapporto professionale, che differenzia il vincolo tra i due contraenti da quello della collaborazione occasionale.

Per ulteriori informazioni rivolgetevi allo Studio Riitano che offre servizi legali a privati, aziende e imprenditori.

Contratto cococo: vincoli e stipendio

Com’è regolato lo stipendio per un lavoratore con un contratto di collaborazione cooridnata continuativa? La retribuzione deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita su base mensile o oraria, sulla base di un’attività coordinata e continuativa senza vincoli d’orario di lavoro fisso.

I redditi percepiti dai lavoratori sono assimilabili a quelli di lavoro dipendente anche ai fini contributivi in un contratto cococo sono per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. È il committente che ha per intero l’obbligo di versamento. Dunque dalla busta paga sarà trattenuta anche la quota dovuta dal lavoratore, ricoprendo il ruolo di sostituto d’imposta.

Quando scatta l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato al posto di un cococo? Cosa prevede in materia il Jobs Act del 2015? Contattate Studio Riitano.

Contratto di collaborazione, Fac simile busta paga

Se si desidera calcolare lo stipendio di un lavoratore a collaborazione coordinata e continuativa bisogna prendere in considerazione principalmente tre aspetti:

  1. l’imponibile, che è pari al compenso lordo al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, ricordando che nelle collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e figure assimilate il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore;
  2. l’IRPEF lorda, a cui viene sottratta la detrazione spettante per il lavoro dipendente e le eventuali detrazioni spettanti per familiari a carico, ricavando così l’IRPEF netta;
  3. le addizionali regionali e comunali

A questo punto possiamo ricavare la “formula” per calcolare lo stipendio di un lavoratore a cococo, che sarà: stipendio lordo meno IRPEF netta e le addizionali.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni sul contratto a collaborazione, non esitare a contattarci!

Contratto Cocopro
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Cocopro e Cococo 2019: come funziona

Cocopro e Cococo sono due tipologie contrattuali che negli ultimi anni hanno fatto molto discutere, considerati una delle principali cause del precariato in Italia. Il contratto Cocopro, o contratto a progetto, è stato quasi del tutto abolito dal Jobs Act del governo Renzi, mantenendone la validità solo nel caso di collaborazioni stipulate prima dell’entrata in vigore della legge. Il contratto Cococo, invece, si riferisce alle collaborazioni coordinate e continuative che presentano caratteristiche riferibili sia al lavoro autonomo che al lavoro subordinato. Per questo tipo di contratto di lavoro parasubordinato né il Job Act né il Decreto Dignità firmato dall’attuale governo, hanno previsto sostanziali cambiamenti.

La validità del contratto Cococo

Il contratto Cococo si riferisce alle prestazioni di lavoro parasubordinato in cui il lavoratore, pur non essendo di fatto subordinato al datore di lavoro, non può svolgere il proprio incarico in maniera autonoma, ma è tenuto a coordinare le attività all’interno del gruppo di lavoro e in base alle necessità organizzative del committente. Diversamente, il contratto Cocopro permette al lavoratore di organizzare in maniera autonoma il proprio lavoro, nonostante le finalità e gli obiettivi rimangano a favore del committente. Questa tipologia contrattuale è stata ampiamente utilizzata e non di rado abusata tramite continui rinnovi, impedendo ai lavoratori, soprattutto ai più giovani, l’accesso ai contratti di lavoro subordinato.

Contratto Cocopro: durata massima e validità

Come si è visto, il contratto a progetto, nella durata massima e nelle sue possibilità di attuazione, è stato ridiscusso e riformato, precisando quali committenti e quali tipologie di incarico sono consentiti. In particolare, è possibile sottoscrivere un contratto Cocopro in caso di:

  • collaborazioni che prevedono un trattamento economico e normativo specifico, in base al settore
  • collaborazioni con professionisti iscritti agli ordini
  • partecipazioni a collegi e commissioni.
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CoCoCo, organizzazione e stabilizzazione

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 3 del 1° febbraio 2016, con le indicazioni operative sulle nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal Dlgs n. 81/2015, in particolare su collaborazioni organizzate dal committente e sulla procedura di stabilizzazione dei co.co.co. anche a progetto e di titolari di partita IVA.
Il Ministero, così come anticipato dai Consulenti del lavoro, afferma anche che la procedura di stabilizzazione non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016 (nel rispetto delle condizioni richieste dalla norma), attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario.

Il Ministero spiega che:
– prestazioni di lavoro esclusivamente personali: si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti;
– continuative: si intende il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.

La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato“.

La procedura di stabilizzazione, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:
– i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;
– nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione. Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione, o non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del Dlgs. n. 81/15 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.

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Cococo, la conciliazione per la stabilizzazione presso i consulenti del lavoro

Introdotto un meccanismo di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con il duplice fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione e di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo.

Come stabilito dal Jobs act, i datori di lavoro privati che a partire dal 1° gennaio 2016 procedono alla assunzione con contratto di  lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche  a  progetto e di soggetti  titolari  di  partita  IVA  con  cui  abbiano  intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono (art. 54 c.2 Dlgs n.81/15) dell’estinzione degli  illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto  di  lavoro,  fatti  salvi  gli  illeciti accertati a seguito di accessi  ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.

Sono richiesti però, due ulteriori requisiti per l’utilizzo di questo beneficio. Il primo è che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro (comprese, quindi, le rivendicazioni relative alla cessazione del rapporto), atti  di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113,  quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione (anche presso i Consigli provinciali degli Ordine dei Consulenti del Lavoro).

Il secondo requisito è che il datore di lavoro non receda dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa, o per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi successivi alle assunzioni(non è consentito, quindi, nei 12 mesi successivi l’assunzione, ilrecesso per motivi economici).

Eventuali pretese relative a diritti controversi tra le parti sono risolte, come imposto dall’art. 54, dall’accordo transattivo preliminare obbligatorio.

Pertanto, la “stabilizzazione” delle collaborazioni autonome o delle c.d. partite IVA comporta per il datore di lavoro la sanatoria (estinzione) di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali che potrebbero derivare dall’erronea qualificazione dei rapporti in questione.

Nella circolare n.13/15 di Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro sono state approfondite tutte le novità sul riordino dei contratti di lavoro contenute nel nuovo decreto in vigore dal 25 giugno (associazioni in partecipazioni, contratti a progetto, disciplina delle mansioni).