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Inail

Differenza tra infortunio e malattia
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Qual è la differenza tra infortunio e malattia professionale?

Spesso quando non si è al lavoro per ragioni di salute si dice di essere a casa in malattia. Tuttavia è bene fare chiarezza, in quanto questa circostanza può avere diverse sfaccettature che non rappresentano la stessa cosa. C’è infatti una differenza sostanziale tra infortunio, malattia professionale e malattia ordinaria: si tratta di concetti distinti, per i quali è previsto un trattamento diverso. Scopriamo nel dettaglio quando si verificano queste situazioni e le loro implicazioni.

Qual è la differenza tra infortunio e malattia?

Malattia e infortunio non sono la stessa cosa e, anzi, la loro natura è molto differente. Accomunati da una patologia, la differenza tra malattia e infortunio consiste principalmente nella loro origine. La malattia professionale ha, infatti, una causa prolungata nel tempo, è lenta ed è determinata nell’ambito della mansione lavorativa svolta. Questa tipologia si distingue dalla malattia classica, ovvero dettata da cause non correlate al lavoro.

L’infortunio è determinato, invece, da una causa immediata e violenta che determina danni fisici o psichici del lavoratore, come per esempio se si cade durante le mansioni lavorative e ci si rompe una gamba. In questa situazione, si tratta di infortunio quando le lesioni riportate impediscono di svolgere le proprie attività per più di 3 giorni. 

Altro elemento da tenere in considerazione è il contesto: la malattia professionale è una patologia che insorge per via della mansione lavorativa e anche l’infortunio è collegato al contesto del lavoro, mentre la malattia comune insorge al di fuori del posto di lavoro, come per esempio l’influenza.

Tipologie di trattamento e conseguenze 

In base alla situazione in cui ci si trova, gli importi delle indennità previste per il lavoratore presentano delle differenze.

Per i casi di infortunio e malattia professionale si ha diritto a un risarcimento del danno subito sotto il profilo economico, della propria capacità lavorativa e della salute. In questa situazione l’indennità viene percepita da parte dell’Inail e inoltre si può avanzare la richiesta all’azienda della parte di danno non coperta, detto danno differenziale. 

Per la malattia comune, dopo il quarto giorno di assenza, è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Sia durante la malattia che durante l’infortunio, il lavoratore percepisce un’indennità economica: dopo i primi 3 giorni di assenza, che sono ancora a carico del datore di lavoro, per la malattia ordinaria è l’Inps a sostenere i costi dettati dalla sospensione lavorativa. Nel caso della malattia professionale o dell’infortunio sul lavoro, invece, a pagare l’indennità è l’Inail.

Esiste poi un’altra differenza sostanziale in queste situazioni: nel caso della malattia ordinaria se il lavoratore supera il periodo di comporto (previsto dal contratto collettivo), rischia di essere licenziato per malattia.

Per la malattia professionale e l’infortunio, ovvero patologie causate dall’attività lavorativa, l’azienda non può contare le assenze, in quanto neutre e non influenti sulla diminuzione dei giorni previsti per la conservazione del posto.

Diverse modalità sono anche previste per le visite fiscali. Nella malattia ordinaria la visita medica è di prassi: effettuata durante le fasce orarie prestabilite, presso il domicilio del lavoratore malato, è destinata a verificare le sue effettive condizioni di salute. Invece, per l’infortunio questo non è previsto: l’azienda non può richiedere visite al lavoratore, ma sono realizzabili solo dei controlli d’ufficio.

Se la malattia ordinaria non espone il datore a nessuna conseguenza, diverso è per quella professionale e per l’infortunio: essendo connessi con la mansione lavorativa possono sussistere conseguenze penali. L’Inail può mettere in campo anche un’azione di regresso sull’azienda, per recuperare l’indennità pagata al lavoratore malato. Quest’ultimo può citare la società in giudizio, avanzando la richiesta del risarcimento dei danni. 

Ci sono situazioni in cui il confine tra malattia professionale e infortunio è labile, ma quale conviene di più? Non è il lavoratore a determinare la condizione in cui si trova, ma è necessario che il medico monitori la situazione: nel caso di malattia professionale realizza un certificato di malattia telematico che il lavoratore deve consegnare entro 15 giorni al datore. Quest’ultimo dovrà trasmettere all’Inail, entro i 5 giorni successivi dalla segnalazione, la denuncia della malattia.  

Per l’infortunio, invece, il datore va avvisato subito e, se la salute del lavoratore è compromessa per oltre 3 giorni, anche in questo caso deve procedere con la denuncia dell’accaduto all’Inail. Nel caso il lavoratore si sia recato in ospedale, la struttura invia il certificato all’Inail e all’azienda. 

Per avere maggiori informazioni sulla malattia professionale e l’infortunio, contattate lo Studio Riitano, il consulente del lavoro a Milano.

Inail assicurazione casalinghe: come funziona?
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Inail assicurazione casalinghe: come funziona?

Entro il 15 ottobre 2019 gli assicurati Inail contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento dell’integrazione di 11,09 euro, che allinea ai 24 euro fissati dalla legge di bilancio 2019 l’importo annuale di questa polizza Inail, l’assicurazione delle casalinghe. La copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento. Fai attenzione al codice CBILL da richiamare nel pagamento stesso. 


Inail assicurazione casalinghe: cosa copre 

Non tutti i potenziali contribuenti interessati ne sono consapevoli, ma l’Inail assicurazione per le casalinghe è obbligatoria. Nell’ultimo anno, la fascia di persone che sono tenute a stipulare questa polizza si è allargata: ora devono pagare la polizza casalinghe e affini con un’età compresa tra i 18 e 67 anni (anziché 65). Cosa copre l’assicurazione Inail delle casalinghe? La polizza gestita dall’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) paga una rendita vitalizia a chi subisce un infortunio mentre svolge lavori domestici, ma solo se si tratta di un danno grave, con un grado di invalidità importante (oltre il 27%, ad esempio è coperta la perdita di un braccio ma non di un rene se l’altro è funzionante). In caso di morte dell’assicurato, la rendita, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, viene corrisposta agli eredi.


Inail assicurazione per infortuni domestici: in quali contesti 

Nel lavoro prestato in ambito domestico per la cura della famiglia, rispetto a quanto previsto dall’Inail assicurazione per le casalinghe, rientrano le attività relative al normale svolgimento della vita domestica e di relazione sociale del nucleo familiare. Sono compresi gli infortuni legati a interventi di piccola manutenzione (per esempio di idraulica, elettricità, ecc.), il cosiddetto “fai-da-te” e gli eventuali infortuni avvenuti per la presenza in casa di animali domestici (cani, gatti, pappagallini, conigli, criceti, ecc.). L’Inail assicurazione per infortuni domestici copre un ambito domestico che comprende l’abitazione, soffitte, cantine, giardini, balconi dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio rientrano in tale ambito anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.). Nella copertura della polizza rientrano anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, purché situate nel territorio italiano. Non è tutelato l’infortunio in itinere, cioè verificatosi durante viaggi e spostamenti. Per ulteriori informazioni contattare lo Studio Piga Riitano. 

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Inail, infortuni con certificati medici da ricercare

Dal 22 marzo 2016 i certificati medici per gli infortuni sul lavoro sono disponibili nel portale dell’Inail e il datore di lavoro (o l’intermediario abilitato) li dovrà recuperare attraverso la funzione “ricerca certificati medici”.

L’obbligo di trasmissione  telematica del certificato medico d’infortunio o di malattia professionale, invece, è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.

Con le nuove regole, quindi, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento.

In questa prima fase, se il lavoratore non possiede il numero identificativo del certificato, deve continuare a fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Resta a carico del datore di lavoro, anche tramite i Consulenti del lavoro come per il passato, l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro 2 giorni e di malattia professionale entro 5 giorni da quello in cui ne ha avuto notizia.

Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA). La ricerca del certificato avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

In attuazione della nuova normativa, i termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore” e tale dicitura è stata riportata sia nella modulistica, sia nell’applicativo delle denunce.

Se, in fase di prima applicazione della nuova normativa, il certificato è stato trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria all’Inail via PEC, questo potrebbe non essere immediatamente disponibile nell’applicativo di consultazione dei certificati.

L’Inail annuncia che sono in corso gli adeguamenti che consentiranno anche la visualizzazione dei certificati medici pervenuti tramite PEC. In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (ad esempio perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all’Inail), nella denuncia deve essere indicato un codice fittizio, purché di 12 caratteri alfanumerici.

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Inail, come cambia la trasmissione dei certificati e la denuncia

In vigore dal 22 marzo 2016 le semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal D. Lgs. n. 151/2015 e recepito dalla circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016. Dunque, da oggi l’obbligo di invio telematico del certificato medico non spetta più al datore di lavoro del dipendente vittima d’ infortunio o di malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che per prima gli presta assistenza. Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato, provvederà all’inoltro all’Inail, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.  Per chiarire le modalità con cui dovranno operare medici, datori di lavoro e intermediari abilitati l’Inail ha predisposto apposita circolare, mentre sul fronte dei medici ulteriori chiarimenti applicativi sono stati forniti dal Ministero della Salute.

Nella circolare dell’Istituto, si chiarisce che per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio. In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia. Resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, ma senza l’ invio contestuale del certificato medico, mentre resterà a suo carico l’indicazione nella denuncia dei riferimenti relativi al numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).

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Fondi inail per la sicurezza della piccole e medie imprese

Pubblicato in Gazzetta ufficiale del 19 gennaio 2016 il bando INAIL che finanzia la campagna nazionale di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole, medie e micro imprese, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I fondi, trasferiti all’Istituto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ammontano a 14.589.896 euro per sei diversi ambiti di intervento: dall’adozione di modelli organizzativi agli aspetti organizzativi-gestionali e tecnico-operativi nei lavori in appalto e negli ambienti confinati, alla valutazione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro, con particolare riferimento alle differenze di genere. Verranno finanziati i progetti realizzati in almeno quattro regioni – una per ciascuna delle macroaree nord, centro, sud e isole – che abbiano docenti in possesso di una comprovata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di almeno tre anni.
I destinatari della campagna di formazione sono i datori di lavoro, i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle piccole, medie e micro imprese, e i piccoli imprenditori.

I soggetti attuatori, previsti dal bando, sono invece le organizzazioni sindacali e datoriali, gli organismi paritetici, le università, il dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, gli ordini e collegi professionali per i propri iscritti, gli enti di patronato e i soggetti formatori accreditati, che potranno presentare domanda di finanziamento, su delega delle Pmi cui sono dedicati i progetti, entro le ore 13 del prossimo 19 aprile, insieme a tutta la documentazione e con le modalità indicate nel bando.

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Inail, attivi i servizi on line per l’autoliquidazione

Con nota protocollare n. 380 del 13 gennaio 2016, l’Inail ha comunicato che dal 13 gennaio sono disponibili, sul sito www.inail.it nella sezione “Servizi Online”, i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2015/2016.
In particolare, l’autoliquidazione Premi Inail (AL.P.I online), l’invio telematico della dichiarazione salari e la riduzione presunto. Nel sito sono stati, inoltre, pubblicati la Guida all’autoliquidazione 2015/2016, la nota di istruzioni: “Autoliquidazione 2015/2016”e i manuali utente aggiornati di AL.P.I. Online. L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni ha poi ricordato che per quanto riguarda il settore navigazione, i servizi web sono disponibili già dal 5 gennaio 2016.