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Indennità

indennita sostitutiva del preavviso e tfr 1 (1)
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Indennità sostitutiva del preavviso e TFR: che cosa sono e come funzionano?

Il Codice civile stabilisce all’articolo 2118 il periodo di preavviso, ovvero il lasso di tempo previsto nei rapporti lavorativi tra la comunicazione di recesso alla controparte e l’ultimo giorno di vigenza del contratto. Se questo non sussiste e una parte vuole interrompere il rapporto di lavoro senza rispettare il periodo di preavviso scatta l’Indennità sostitutiva del preavviso: ma cosa c’entra il TFR?

In questo articolo approfondiamo il funzionamento di questo istituto e altri dettagli utili da sapere.

Indennità sostitutiva del preavviso: in cosa consiste 

Nel corso del preavviso il rapporto di lavoro prosegue e l’azienda continua a corrispondere la regolare retribuzione al lavoratore per l’attività svolta. Questo permette, nel caso delle dimissioni del lavoratore, la riorganizzazione dell’azienda oppure l’individuazione di un sostituto e per le situazioni di licenziamento al lavoratore di cercare un altro impiego. 

Se il periodo di preavviso non sussiste e il contratto di lavoro viene interrotto prima da una delle due parti, questa è obbligata a corrispondere alla controparte l’indennità sostitutiva di preavviso. 

Quindi, se la parte che recede dal contratto di lavoro non rispetta il periodo di preavviso, cessando subito il rapporto di lavoro, scatta l’indennità sostitutiva. Prevista dal Codice Civile, si tratta di un istituto che è anche regolato dalla contrattazione collettiva.  

Ci sono dei casi esclusi da questo istituto tra i quali le dimissioni del lavoratore o il recesso del datore per giusta causa. Dal preavviso sono anche esonerate le lavoratrici madri che si dimettono entro un anno di età del bambino. A queste situazioni si aggiungono la risoluzione consensuale, la risoluzione per mancata ripresa del servizio, dettata a seguito di reintegrazione conseguente a un licenziamento, e il recesso durante il periodo di prova o allo scadere del termine per i contratti a tempo determinato.

Indennità di mancato preavviso da parte del lavoratore: tutto quello da sapere 

Per le dimissioni senza preavviso del lavoratore si possono verificare due scenari. Se il datore non acconsente al recesso immediato il dipendente può tornare a lavorare per tutto il periodo del preavviso oppure, in caso contrario, subire una trattenuta di mancato preavviso in busta paga.

Accanto a queste situazioni, c’è anche la possibilità che il datore acconsenta al recesso, rinunciando alla trattenuta per mancato preavviso. 

Come abbiamo visto, le dimissioni per giusta causa non prevedono il periodo di preavviso: queste si verificano quando il lavoratore risolve il rapporto per via di un grave inadempimento da parte dell’azienda, tale da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra le possibilità troviamo il mancato o il ritardo del pagamento della retribuzione, l’omissione del versamento dei contributi, comportamenti ingiuriosi del superiore gerarchico, pretese relative a prestazioni illecite, molestie sessuali del datore di lavoro e mobbing.

Per le dimissioni per giusta causa il lavoratore non solo non è obbligato a rispettare il periodo di preavviso, ma ha diritto anche all’indennità sostitutiva in busta paga. 

In caso si verifichi la morte del lavoratore l’indennità sostitutiva di preavviso spetta agli eredi: questa viene liquidata nella busta paga ed è a carico del datore di lavoro.

Indennità di mancato preavviso del datore e TFR: cosa sapere

Se a recedere dal contratto senza preavviso è il datore di lavoro, quest’ultimo dovrà l’indennità di preavviso sostitutiva al lavoratore. 

Quindi il datore deve l’indennità sia che il lavoratore dia il suo consenso nel recesso immediato, sia in mancanza di questo elemento. In ogni caso il contratto si risolve subito e il datore deve erogare indennità sostitutiva. 

Per quanto riguarda il calcolo dell’indennità di mancato preavviso è necessario tenere in considerazione tutti gli elementi retributivi. Secondo la giurisprudenza l’indennità sostitutiva del mancato preavviso non fa parte del calcolo del TFR. Quest’ultimo consiste nel trattamento di fine rapporto, ovvero nella somma maturata durante l’arco del rapporto lavorativo che spetta al lavoratore, avente un contratto subordinato, sia indeterminato che determinato, nel momento in cui il rapporto di lavoro si conclude.

Conosciuto anche come liquidazione, il TFR spetta al lavoratore non solo per aver raggiunto la pensione, ma anche in caso di dimissioni, licenziamento e termine del contratto.

Per avere maggiori informazioni su l’indennità sostitutiva del preavviso e sul TFR rivolgetevi allo staff di Studio Riitano.

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Cambiano i tempi per scegliere l’indennità del licenziamento

Un lavoratore che subisce un licenziamento dichiarato illegittimo può optare per la reintegra del posto di lavoro o per un’indennità pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre a un eventuale risarcimento riconosciuto dal giudice per le retribuzioni perse. La norma assegna al lavoratore 30 giorni di tempo per la scelta, a decorrere dalla comunicazione del deposito della sentenza con cui il giudice ha sancito la possibilità di scegliere tra reintegra e indennità. La Legge n.92/2012 ha, poi, previsto che i tempi per la scelta partissero anche dall’invito del datore di lavoro a far riprendere le attività al lavoratore, ove fosse anteriore.

La Cassazione, però, con sentenza n. 203/2016 del 11 gennaio 2016, ha invece previsto che i 30 giorni per la scelta dell’indennità decorrano da quando si venga a conoscenza della decisione del giudice e quindi, ad esempio, dalla lettura della sentenza in aula o dalla data di notifica della sentenza depositata dalla controparte.