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Sgravi contributivi

contratto solidarietà 2023
news
Contratto di solidarietà 2023: sgravio contributivo e tutte le ultime novità

Il contratto di solidarietà, introdotto con la Legge n.863/1984, è cruciale per la tutela dei lavoratori. Si tratta, infatti, di uno strumento di integrazione salariale che permette di preservare l’occupazione mediante la riduzione dell’orario lavorativo, evitando così la perdita totale della retribuzione del lavoratore.
Questo importante ammortizzatore sociale è stato oggetto di aggiornamenti recenti che esamineremo in questo articolo.

Contratto di solidarietà: come funziona e le sue peculiarità

I contratti di solidarietà, conosciuti anche come CDS, consistono in accordi stipulati tra il datore e le rappresentanze sindacali. Seconda la normativa vigente, possono assumere due forme distinte:

  • il contratto di solidarietà difensivo, che consiste in un accordo con oggetto la riduzione dell’orario di lavoro. In pratica mira al mantenimento dell’occupazione nei casi di crisi aziendale, permettendo all’impresa di garantire i posti di lavoro, evitando di ricorrere ai licenziamenti;
  • il contratto di solidarietà espansivo, che riguarda una riduzione dell’orario di lavoro allo scopo di favorire nuove assunzioni in azienda. In questo caso il focus è l’espansione occupazionale: si tratta di un’opzione non molto usata.

Nell’ambito dei contratti di solidarietà, la parte di retribuzione persa a causa della contrazione lavorativa viene compensata con un contributo Inps, pari all’80% dello stipendio non corrisposto. 

La riduzione massima prevista dal contratto non può superare il 60% in rapporto all’orario mensile, settimanale e giornaliero. La durata di questa tipologia contrattuale è massimo di 24 mesi, con proroga per altri 24 mesi. È il datore di lavoro ad anticipare il contributo, versato in busta paga, ma ci sono casi in cui l’Inps lo eroga al lavoratore direttamente.

Contratto di solidarietà 2023: le ultime novità

Il contratto di solidarietà ha quindi l’obiettivo di ridurre l’orario per evitare del tutto o in parte i licenziamenti.

In merito al termine per inoltrare le domande destinate alla riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriali questo decorre dal 20 novembre al 10 dicembre 2023. Per eseguire questa operazione è necessario ricorrere l’applicativo web “Sgravi CDS online”.

Questo è quanto comunicato sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo scorso 23 ottobre. L’applicativo è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni annoed è destinato alla pre-compilazione delle istanze: si trova nella sezione “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali”.

Sotto forma di riduzioni contributive, la misura è concessa “in favore delle imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A, per i lavoratori che in base a tale contratto siano interessati a una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, l’impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro”.

Per accedere all’applicativo web è necessario ricorrere alle credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e il pagamento dell’imposta di bollo è consentito solo attraverso il sistema “PagoPA”, mediante l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo stesso. Inoltre è stato specificato come l’applicativo web “non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema PagoPA”.

È importante tenere conto dei tempi tecnici necessari per il pagamento tramite PagoPA, in particolare in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze.

Per avere maggiori informazioni sul contratto di solidarietà e sulle ultime novità del 2023 rivolgiti allo Studio Riitano: contatta il nostro staff.

parità salariale
news
Cosa prevede la legge sulla parità salariale?

Il divario salariale tra uomini e donne costa all’Italia ogni anno l’8% del Pil. La nuova legge sulla parità salariale, da poco approvata, intende ridurre il gap e combattere le discriminazioni di genere anche su questo fronte.

Gender equality nella Legge di Bilancio 2022

Il disegno di legge sulla parità salariale è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2021 ed è passato alla Commissione Lavoro al Senato lo scorso 20 ottobre 2021. Diventerà quindi Legge di Stato. Si tratta di un testo unico, composto da sei articoli, che rientra nell’ambito più ampio della tutela della gender equality e, come tale, trattando le “pari opportunità tra uomini e donne in ambito lavorativo”, andrà ad integrare il già esistente Codice delle Pari Opportunità. Anche la Legge di Bilancio 2022 va verso questa direzione. Significativi due punti in particolare: l’obbligatorietà del congedo di paternità e l’esonero al 50% per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle madri dipendenti nel settore privato che rientreranno al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Chiedete una consulenza agli esperti dello Studio Riitano.

Sgravi contributivi, certificazione e report biennale

Sono state introdotte alcune novità nel testo della nuova Legge sulla parità salariale. Dal 1° gennaio 2022, le aziende saranno chiamate a presentare un documento che attesti le misure predisposte dai datori di lavoro per ridurre le differenze legate a opportunità di crescita, salari, mansioni, politiche interne e tutela e gestione della maternità. Per quanto riguarda eventuali sgravi contributivi aggiuntivi, le aziende che al 31 dicembre dell’anno precedente otterranno la Certificazione della parità di genere avranno diritto a uno sgravio fino a un massimo di 50 mila euro annui, applicato su base mensile. Le imprese pubbliche e private con più di 50 dipendenti dovranno presentare un rapporto sulla situazione del personale e sulle pari opportunità sul luogo di lavoro. Quali sanzioni sono previste in caso di inottemperanza? Contattate Studio Riitano.

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Sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro

Lo scorso 14 settembre il Ministro del Lavoro Poletti, di concerto con il Ministro dell’Economia Padoan, hanno firmato il decreto che riconosce sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro.
Si tratta di benefici contributivi per i datori di lavoro privati che abbiano previsto, nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.
Il Decreto, come detto sopra, prevede sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro, che dovranno essere incluse nella contrattazione aziendale, o di secondo livello.
Il beneficio degli sgravi contributivi potrà essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018, nei limiti e con le modalità stabilite nel decreto stesso.
Le misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata dovranno comunque essere innovative e migliorative rispetto ai CCNL di riferimento o dalle disposizioni vigenti.
A questa misura sono destinati circa 110 milioni di euro per il biennio 2017 e 2018, resi disponibili dal Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.
Per poter accedere agli sgravi contributivi per misure di conciliazione vita-lavoro il Decreto definisce le seguenti misure di conciliazione vita-lavoro da inserire nei contratti collettivi aziendali o di secondo livello.

A) Area di intervento genitorialità

estensione del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o integrazione della relativa indennità;
previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.

B) Area di intervento flessibilità organizzativa

lavoro agile;
flessibilità oraria in entrata e uscita;
part-time;
banca ore;
cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

C) Welfare aziendale

convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
convenzioni con strutture per servizi di cura;
buoni per l’acquisto di servizi di cura.

Il beneficio non potrà eccedere in ogni caso il limite del 5% della retribuzione imponibile ai fini INPS e sempre nei limiti delle risorse stanziate per il biennio 2017-2018.

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Inps, oltre 900.000 assunti con sgravi in 9 mesi

Nei primi 9 mesi del 2015 gli assunti a tempo indeterminato con gli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità per quest’anno sono stati oltre 906.000.

Lo afferma l’Inps nel suo Rapporto sul precariato, spiegando che si tratta di 703.890 nuove assunzioni e 202.154 trasformazioni di contratti a termine.

Nei primi 9 mesi del 2015 si sono registrate oltre 1,7 milioni di assunzioni a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni di rapporti a termine e di apprendisti) a fronte di 1,2 milioni di cessazioni (+469.000 rapporti di lavoro stabili). Lo rileva l’Inps spiegando che rispetto allo stesso periodo 2014 (+98.046 posti) si registra una variazione positiva per 371.347 posti.

Tra gennaio e settembre 2015 – si legge nell’Osservatorio sul precariato pubblicato oggi – i nuovi rapporti di lavoro subordinato (esclusi i lavoratori pubblici, i domestici e gli operai agricoli) nel complesso sono stati 4,09 milioni a fronte di 3,49 milioni di cessazioni di rapporti di lavoro (con un saldo positivo di 599.000 unità). Se si guarda ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato si sono registrati 1,7 milioni di nuovi contratti (comprese le trasformazioni di rapporti a termine e di apprendistato) a fronte di 1.232.000 cessazioni. (469.393 il saldo positivo nei 9 mesi). Rispetto al saldo positivo di 98.046 unità dello stesso periodo del 2014 il 2015 registra una variazione netta positiva per i contratti stabili di 371.347 unità. Per i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato (1.330.964) nei primi 9 mesi dell’anno si registra un +34% sullo stesso periodo del 2014 mentre per le trasformazioni di contratti a termine (306.894) si segnala un +17,7%. Per le trasformazioni di contratti di apprendistato (64.258) si registra un +20% sullo stesso periodo del 2014 mentre per le cessazioni di rapporti a tempo indeterminato l’aumento è stato del 2,1%.

Inps in 9 mesi venduti 81,3 milioni voucher, +69%  – Prosegue la crescita sostenuta della vendita dei buoni lavoro: nei primi 9 mesi del 2015 – si legge nell’Osservatorio sul precariato dell’Inps – sono stati venduti 81,38 milioni di voucher per al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, del valore nominale di 10 euro, con un incremento medio nazionale, rispetto allo stesso periodo del 2014 (48.067.353 di pezzi), pari al 69,3%. Nel periodo si sono registrate punte del +99,4% in Sicilia e del +87,7% in Puglia.

 

fonte : ansa.it