In base all’articolo 41 del D.Lgs. 81/2015 l’apprendistato è definito un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Apprendistato e maternità: cosa succede se una lavoratrice resta incinta durante questo tipo di inquadramento professionale? Si può recedere dal contratto?
Prima di iniziare, se non sai qual è la differenza tra Stage, Apprendistato e Tirocinio, ti consigliamo di leggere il nostro articolo in cui analizziamo nello specifico queste tre tipologie contrattuali.
Recesso dal contratto di apprendistato: quando si può esercitare
Per quanto riguarda apprendistato e maternità, l’assenza dal posto di lavoro per maternità prolunga la durata dell’apprendistato. Ma cosa succede se la dipendente rientra dopo l’assenza obbligatoria e la fine dell’apprendistato è prevista tre mesi dopo il rientro?
Per rispondere alla domanda dobbiamo rifarci al comma 4 dell’art. 42 del decreto legislativo di cui sopra, in cui viene trattato il tema del recesso dal contratto di apprendistato. Quest’ultimo potrà essere esercitato dal datore di lavoro solo al termine del periodo tutelato.
Se nessuna delle parti recede, il rapporto di lavoro prosegue come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il recesso può subentrare al termine del periodo di formazione, senza alcun obbligo di motivazione, salvo il solo rispetto del preavviso.
E se il rapporto prosegue anche oltre? In questo caso quando è legittimo il recesso? Vi spiegano tutto quello che dovete sapere gli esperti dello Studio Riitano.
Contratto di apprendistato e maternità: deroghe previste
L’art. 54 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, al comma 1, riguardo maternità e apprendistato stabilisce che le lavoratrici non possano essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il licenziamento intimato alla lavoratrice durante il periodo tutelato viene definito nullo al comma 5.
Per il contratto di apprendistato, in caso di maternità, sono previste alcune deroghe che si applicano solo in determinate circostanze: colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; cessazione dell’attività dell’azienda; conclusione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine. Per ulteriori informazioni contattate Studio Riitano.