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Esonero contributivo

bonus donne
Career  ·  Gestione del personale  ·  Life  ·  news  ·  Rapporti lavorativi
Bonus donne e giovani 2025, come funziona il nuovo esonero contributivo

Il 2025 si apre con importanti novità in materia di incentivi all’occupazione, in particolare con l’introduzione del bonus donne e del bonus giovani, due misure contenute nel Decreto Coesione (DL 60/2024) e chiarite recentemente dalle circolari INPS n. 90 e 91. Si tratta di esoneri contributivi pensati per favorire le assunzioni stabili in territori a bassa occupazione e per categorie considerate svantaggiate.

Bonus donne: che cos’è e a chi spetta

Il bonus donne consiste in un esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 650 euro mensili per 24 mesi. La misura riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate, cioè:

  • disoccupate da almeno sei mesi;
  • residenti in aree svantaggiate o appartenenti a categorie fragili.

Le agevolazioni sono riservate ai datori di lavoro privati che assumono dal 16 maggio 2025 in poi, come chiarito dall’INPS nella circolare n. 91 del 12 maggio. Non sono ammesse domande retroattive: il beneficio si applica solo ai contratti stipulati dopo la richiesta e approvazione da parte dell’ente previdenziale.

Il bonus donne è cumulabile con altri incentivi, ma non può superare l’importo massimo previsto. L’obiettivo è quello di ridurre le disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro e incentivare contratti stabili in settori e territori con forte gap occupazionale.

Bonus giovani 2025: le regole per le imprese

Parallelamente, il Decreto Coesione introduce anche il bonus giovani, una misura analoga che prevede lo stesso esonero contributivo (fino a 650 euro al mese per 24 mesi) per le aziende che assumono a tempo indeterminato giovani under 35 nei territori ZES (Zone Economiche Speciali).

Anche in questo caso l’INPS, tramite la circolare n. 90/2025, ha precisato che l’agevolazione si applica solo alle assunzioni future, ovvero effettuate entro 10 giorni dall’approvazione della domanda.

Il bonus giovani è uno strumento pensato per stimolare l’occupazione giovanile nel Sud Italia e nelle aree più fragili economicamente. I datori di lavoro devono trasmettere le istanze attraverso i consueti canali telematici INPS, a partire dal 16 maggio 2025.

Esonero contributivo 2025: vantaggi fiscali per le imprese

Il potenziale dei nuovi esoneri contributivi è elevato: si punta a ridurre il costo del lavoro per le imprese e aumentare i contratti stabili. Tuttavia, l’efficacia delle misure dipenderà in larga parte dalla tempestività con cui le aziende presenteranno le domande e dalla disponibilità dei fondi pubblici stanziati.

L’accesso agli sgravi è subordinato al rispetto di specifici requisiti, come stabilito dalle circolari INPS, e ai limiti di spesa a livello nazionale. Da evidenziare che l’esonero contributivo non copre i premi INAIL e non può essere applicato ai rapporti di lavoro domestico.

Bonus donne e bonus giovani: strumenti per l’inclusione lavorativa

Per le aziende, questi incentivi rappresentano una concreta opportunità per investire nel capitale umano, sostenendo al contempo politiche attive per l’occupazione. Il bonus donne e il bonus giovani sono strumenti distinti ma sinergici, ideati per colmare le criticità occupazionali legate al genere e all’età anagrafica.

Se desideri approfondire le modalità di richiesta o ricevere assistenza tecnica nella compilazione delle istanze per l’esonero contributivo, puoi rivolgerti allo Studio Riitano, specializzato nella consulenza del lavoro a Milano, e nel supporto operativo per le agevolazioni alle imprese.

esonero_madri
news
Nuovo esonero contributivo madri da gennaio 2024: come funziona e requisiti del “bonus mamma”

Sostenere le famiglie, migliorare l’occupazione femminile e promuovere la natalità sono gli obiettivi del Bonus mamma 2024, incluso nella Manovra 2024. Questa importante misura prevede un aumento del netto della busta paga per le mamme lavoratrici, con un esonero contributivo che può arrivare fino a 3000 euro all’anno. Il Bonus è destinato solo a determinate mamme lavoratrici e si applica in specifiche condizioni. In questo articolo esamineremo in dettaglio il funzionamento di questa misura e i requisiti per accedervi.

Esonero contributivo per le lavoratrici madri: in cosa consiste

L’esenzione contributiva a favore delle lavoratrici madri è entrata in vigore il 1 gennaio 2024, seguendo le indicazioni fornite dall’Inps tramite la Circolare del 31.01.2024 n-27. Questa disposizione, prevista dall’articolo 1, commi 180-182 della Legge n. 213 del 30.12.2023 (Legge di Bilancio 2024), si applica a tutte le lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato, sia nel pubblico che nel privato, compreso il settore agricolo. L’esenzione si estende sia ai contratti full-time che part-time e nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, si applica a partire dal mese di trasformazione. Sono esclusi solo i rapporti riguardanti il lavoro domestico. 

Il Bonus mamma è stato riconosciuto a partire dalla busta paga di febbraio 2024. Per quanto riguarda i requisiti di accesso al Bonus, ci sono due possibilità:

  • essere lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, sia full-time che part-time, o in apprendistato, e madri di tre o più figli, con il più piccolo che non deve avere ancora compiuto 18 anni;
  • solo per il 2024, in via sperimentale, il Bonus è rivolto anche alle lavoratrici madri di due figli, sempre con contratto a tempo indeterminato, e con il più piccolo che non deve aver superato i 10 anni.

Per quanto riguarda il requisito dei figli, viene considerato soddisfatto al momento della nascita del terzo o successivi figli e solo per il 2024 anche del secondo, non rilevando casi di premorienza, uscita dal nucleo familiare e la non convivenza di uno dei figli o affidamento esclusivo al padre. La riduzione contributiva si applica anche alle lavoratrici madri di bambini in adozione o affidamento.

Come calcolare il Bonus mamme 2024

Per quanto riguarda il funzionamento della decontribuzione del Bonus mamma, la misura prevede un’esenzione completa dai contributi previdenziali in busta paga per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti, per il periodo di paga che va dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questo beneficio è destinato alle lavoratrici madri con tre figli o più e consiste in un limite massimo annuo di 3.000 euro, ripartito su base mensile. Nel corso di tutto il 2024 sono comprese anche le madri con due figli. 

La misura dell’esenzione consiste nel 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, con un massimo di 3.000 euro all’anno, suddivisi su base mensile. Ogni mese, la quota massima è di 250 euro. Per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia è di 8,06 euro per ogni giorno di fruizione dell’esenzione, inclusi sabato, domenica e giorni non lavorativi.

Le stesse soglie si applicano anche per i contratti part-time e una lavoratrice con più rapporti di lavoro può usufruire dell’esenzione per ciascun rapporto.

Come ottenere il Bonus mamme lavoratrici e altri dettagli utili

Le lavoratrici mamme possono usufruire del Bonus comunicando al datore di lavoro il numero dei figli e i loro codici fiscali. Per agevolare questo processo, l’INPS prevede l’introduzione di un’applicazione telematica che consentirà alle madri lavoratrici di trasmettere direttamente all’ente le informazioni necessarie per accedere al Bonus. È importante precisare che l’omissione dei codici fiscali può comportare la revoca del beneficio.

Questa misura si applica esclusivamente sulla quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre e non assume la natura di un incentivo all’assunzione. Di conseguenza, non è soggetta ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015. Poiché si tratta di una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici per il datore di lavoro, non è neanche richiesto il possesso del documento unico di regolarità contributiva, come previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Dal momento della pubblicazione della circolare sull’esenzione contributiva per le mamme lavoratrici, il datore di lavoro potrà – entro i tre mesi successivi – adeguare gli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024 (marzo, aprile e maggio 2024). Inoltre, se la lavoratrice ha presentato la domanda nel corso dell’anno, può recuperare le mensilità a partire da gennaio 2024 o la riduzione contributiva sarà applicata dalla data di presentazione della domanda.

Per avere maggiori informazioni sul Bonus mamma o se cerchi un consulente del lavoro contatta lo Studio Riitano.

news
Chiarimenti sull’esonero contributivo 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha confermato l’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato. La norma prevede che per usufruire del beneficio il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro che ha già goduto della medesima agevolazione o dell’esonero previsto dall’art. 1, comma 118, della Legge n.190/2014. Lo sgravio, quindi, è escluso anche se sia stato già fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, al momento della nuova assunzione.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nel parere n. 2/2016 spiega quindi che il nuovo esonero, così come quello del 2015, è precluso solo se il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, rispettando le altre condizioni di legge, con riferimento al quale però nella precedente assunzione aveva già usufruito di un esonero contributivo (indipendentemente, se riferito al 2015 o al 2016), ovvero ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona. Al contrario, l’esonero può essere legittimamente fruito anche se l’assunzione si riferisce ad un lavoratore che ha già consentito la fruizione dell’esonero ad un diverso datore di lavoro.

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Inps, rilascia istruzioni per l’esonero contributivo 2016

Pubblicata in data 29 marzo 2016, la circolare n.57 dell’Inps che fornisce indicazioni operative e dettagliate sull’esonero contributivo biennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.
Per l’anno in corso, la nuova manovra di Stabilità,  allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, ha introdotto l’esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 40% dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni effettuate nel corso del 2016. Tale riduzione, che si applica con condizioni differenziate per i datori di lavoro del settore agricolo, opera per un periodo di due anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore.

Nella circolare, si specificano: i datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo; i rapporti di lavoro incentivati; le condizioni per il diritto all’esonero e per il riconoscimento del diritto all’incentivo; i contratti di somministrazione e le ipotesi di assunzione a tempo indeterminato effettuate da datori di lavoro del settore agricolo. Inoltre, la compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione, codifica datori di lavoro UniEmenns e le reelative modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero e le istruzioni contabili.

news
Esonero contributivo, diritto di precedenza solo se manifestato

Esonero contributivo e diritto di precedenza

Il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 7 del 12 febbraio 2016, chiarisce il rapporto tra il diritto all’esonero contributivo e diritto di precedenza.

In considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a 6 mesi sia cessato, sia nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i 6 mesi, risulti ancora in corso.

Resta fermo, anche in relazione al godimento dell’esonero contributivo di cui alla L. n 190/14, il rispetto delle condizioni già previste all’art. 4, comma 12, L. n. 92/12 e oggi contenute nell’art. 31 del Dlgs. n. 150/15, secondo quanto già chiarito dall’INPS con circ. n. 17/15. Con specifico riferimento al diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo determinato, la condizione di cui all’art. 31, c. 1, lett. a), del Dlgs. n. 150/15 trova quindi applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto.

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Esonero contributivo vale anche per assunzione pensionati

Il Ministero del Lavoro con due nuovi interpelli (n. 2/16 e n.4/16) ha fornito precisazioni importanti sull’esonero contributivo triennale 2015. Si ritiene che le indicazioni contenute possano valere anche per l’esonero biennale del 2016.

A seguito di richiesta da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 4/2016, il ministero ha affermato che i datori di lavoro potranno fruire dell’esonero contributivoprevisto per le assunzioni effettuate con contratti di lavoro a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2015, anche nel caso in cui l’assunzione riguardi un pensionato. Questo perché la lettera dell’art. 1 c.118 non circoscrive la platea dei lavoratori per i quali è possibile godere dell’esonero contributivo a coloro che non percepiscono un trattamento pensionistico. Il Ministero, pertanto, in assenza di una preclusione espressa da parte del Legislatore, ritiene che l’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già percettori di trattamento pensionistico, possa rientrare nel campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 1, c. 118, L. n. 190/14.

Con l’interpello n. 2/2016, invece, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato non possa essere riconosciuto, pur in presenza delle condizioni di cui all’art. 1, c. 118, L. n. 190/14, laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Questo perché la norma intende sollecitare l’assunzione “spontanea” di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma e l’esonero, avendo natura premiale nei confronti di chi ha contribuito ad una maggiore e stabile occupazione, non può applicarsi a chi ha violato diposizioni di legge. Pertanto non sarà possibile fruire dell’esonero, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro, ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.

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L’esonero contributivo triennale in presenza di altri incentivi

L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”. Il datore, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato il rapporto di lavoro sulla base dello specifico regime agevolato prescelto, non risulta possibile applicarne un altro.

L’INPS con la circolare n.178/15 prende in esame alcuni casi particolari e ne evidenzia la possibilità di cumulo.

L’esonero non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità di genere (art. 4, c.8-11, L.92/12).

E’ possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla L.92/12, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della L.190/14 per la trasformazione a tempo indeterminato. Ricorrendo tutti i requisiti richiesti, l’incentivo può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine. L’incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione.

Ai fini dell’applicazione dell’incentivo previsto dalla L.92/12 (art.4, c.8-11) è necessario che:

*       il lavoratore ultracinquantenne sia disoccupato da oltre 12 mesi;

*       la donna residente in aree svantaggiate o appartenente ad una professione o ad un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

*       la donna infra50 che risiede in un’area non svantaggiata, che non eserciti una professione né sia impiegata in un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

*       il lavoratore assunto o trasformato a tempo indeterminato per il quale si intende godere dell’esonero triennale non deve essere stato titolare di un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti o titolare di un rapporto a tempo indeterminato nel corso dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di stabilità con il datore richiedente l’incentivo o con società da questi controllate o collegate (art. 2359 c.c.).

Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla L.223/91, per un rapporto a tempo determinato e poi dell’incentivo previsto dalla L.190/14 per la trasformazione a tempo indeterminato.

L’esonero è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, mentre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L’esonero contributivo previsto per il settore agricolo, infine, non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori agricolo che occupano personale dipendente nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate. Per i lavoratori ammessi all’incentivo operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate, i datori agricoli potranno usufruire del solo regime ordinario (L.67/88).