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Smartworking

Smart working fragili
Career  ·  Life  ·  news
Smart working fragili: le novità sui diritti dei lavoratori fragili

La questione dello smart working fragili continua ad alimentare il dibattito giuslavoristico anche dopo la fine del regime emergenziale. Oggi, i lavoratori con patologie gravi o multiple, che appartengono alle categorie protette, non godono più di un diritto automatico al lavoro da remoto, ma possono comunque avvalersi di tutele rafforzate, in particolare nei casi in cui lo smart working costituisca un accomodamento ragionevole per garantire la continuità lavorativa.

Smart working fragili: il nuovo scenario post-emergenziale

Oggi, il quadro normativo distingue tra settore privato e Pubblica Amministrazione, introducendo forme di tutela differenziate. Nel privato, la Legge n. 81/2017 ha riportato al centro l’accordo individuale tra le parti. Tuttavia, i lavoratori fragili in smart working mantengono un diritto di priorità: ciò significa che le loro richieste devono essere valutate per prime, e un eventuale rifiuto dev’essere motivato con argomentazioni oggettive, dimostrando l’impossibilità di remotizzare le mansioni.

Lavoratori disabili e accomodamento ragionevole

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 605/2025) ha fatto chiarezza su un aspetto cruciale. Un lavoratore disabile aveva chiesto lo smart working in modalità full remote: pur in assenza di un accordo specifico, il giudice ha ritenuto che il lavoro agile fosse un accomodamento ragionevole previsto dalla normativa antidiscriminatoria (D.Lgs. 216/2003).

Secondo la Corte, il datore di lavoro è obbligato ad adottare ogni misura utile, come lo smart working, per evitare discriminazioni indirette. Rifiutare senza giustificazione può integrare una violazione della Direttiva europea 78/2000/CE e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Smart working fragili e settore privato: come funziona

Nel settore privato, l’attivazione dello smart working avviene tramite accordo individuale scritto, che regola:

  • durata e modalità della prestazione
  • luoghi di lavoro e alternanza
  • strumenti tecnologici e diritto alla disconnessione

Per i lavoratori fragili, lo smart working necessita presentare domanda supportata da certificazione medica (D.M. 4 febbraio 2022). In caso di patologie gravi, il datore è tenuto a valutare la richiesta con priorità, e può negarla solo dimostrando che:

  • le mansioni non sono remotizzabili
  • non esistono ruoli alternativi compatibili
  • l’adozione dello smart working comporterebbe un onere sproporzionato

L’obbligo di repechage

Se le mansioni attuali non possono essere svolte da remoto, il datore ha l’obbligo di verificare altre posizioni disponibili equivalenti, compatibili con il lavoro agile. Questo principio, noto come obbligo di repechage, è essenziale per tutelare davvero i lavoratori fragili. Solo dopo aver esaurito ogni possibilità di ricollocazione, un diniego può essere considerato legittimo.

Smart working pubblica amministrazione: cosa cambia

Nel settore pubblico, la tutela per i lavoratori fragili smart working si fonda su principi di flessibilità e discrezionalità, introdotti con la Direttiva Zangrillo del 29 dicembre 2023.

Criteri di flessibilità per i dipendenti pubblici

Secondo la direttiva, i dirigenti possono autorizzare lo smart working anche derogando al principio della prevalenza in presenza, a fronte di situazioni documentate di salute o urgenze familiari. La decisione deve essere ragionevole, motivata e conforme al principio di imparzialità.

Tutele rafforzate nei nuovi CCNL

Nel comparto Funzioni Centrali (INPS, Ministeri, Agenzie Fiscali), il CCNL 2022-2024 ha introdotto facilitazioni per i lavoratori con esigenze di salute. Queste prevedono più giornate di lavoro agile e superano di fatto i limiti ordinari, se recepite nella contrattazione integrativa.

Strumenti di tutela per il lavoratore fragile

Quando la richiesta di smart working per fragili viene respinta senza valide motivazioni, il lavoratore può attivare diversi strumenti di tutela:

  • Ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c.) per ottenere l’autorizzazione immediata dal giudice
  • Azione antidiscriminatoria, in caso di disabilità riconosciuta
  • Segnalazione all’Ispettorato del Lavoro, se il rifiuto è ingiustificato
  • Accomodamento ragionevole: il giudice può imporre lo smart working in assenza di accordo individuale, se necessario per tutelare la salute

Anche in ambito giudiziario, la giurisprudenza ha stabilito che spetta al datore di lavoro dimostrare l’impossibilità oggettiva di accogliere la richiesta, invertendo di fatto l’onere della prova.

Smart working fragili tra diritti e limiti

Oggi, il diritto allo smart working per lavoratori fragili non è più assoluto, ma è comunque una posizione giuridica rafforzata. Il lavoratore fragile ha diritto a una valutazione prioritaria, alla verifica delle alternative possibili e a una decisione motivata e trasparente da parte del datore di lavoro.

Nel privato, il diritto si esercita attraverso l’accordo individuale e l’obbligo di repechage; nella smart working pubblica amministrazione, si applicano tutele diverse a seconda delle direttive e dei CCNL in vigore. In entrambi i casi, la protezione della salute resta un principio costituzionale imprescindibile.

Per ricevere assistenza qualificata nella gestione delle richieste di smart working fragili, puoi affidarti allo Studio Riitano: un punto di riferimento nella consulenza del lavoro a Milano.

smartworking
news
Smart working lavoratori fragili e genitori, cosa succede nel 2024

Lo smart working torna al centro dell’attenzione, visto che per determinate categorie di lavoratori è prevista la proroga del lavoro agile per quanto riguarda il settore privato. Nel caso dei dipendenti pubblici, invece, il governo sta varando il possibile slittamento della scadenza prevista a  fine dicembre 2023, riguardante il lavoro agile dei soggetti fragili e dei genitori. In questo articolo esaminiamo le ultime notizie sullo smart work.

Lavoratori fragili e smart working: la proroga

 Durante il periodo pandemico, lo smart working è stato il protagonista indiscusso, rappresentando una tutela anti Covid. Modalità diffusa all’estero, il lavoro agile ha ottenuto un riscontro positivo da parte di molti lavoratori italiani, che ne hanno apprezzato la flessibilità e l’autonomia. Il lavoro agile è disciplinato dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81 (art. 18-24). L’azienda è obbligata a concedere lo smart working, se compatibile con la propria attività, ai lavoratori che hanno almeno un figlio sotto i 14 anni e ai lavoratori fragili. Ma nel 2024,  chi avrà diritto al lavoro da remoto? Quali saranno le nuove disposizioni?

Di recente si è tornato a parlare di smart working, poiché i primi mesi del nuovo anno nella pubblica amministrazione potrebbero essere confermate  le regole vigenti sul lavoro agile che coinvolgono i dipendenti pubblici.

È ora sul tavolo la possibilità di uno slittamento della scadenza per i lavoratori fragili del settore pubblico, fissata per il 31 dicembre 2023.

Il Governo sta valutando la proroga della scadenza al 31 marzo 2024. In questo modo ci sarebbero ancora tre mesi per lavorare da remoto. Questo possibile slittamento non rappresenta una novità, visto che il rinnovo è stato previsto più volte, l’ultima risalente al 30 settembre 2023.

L’opzione di rinnovo dello smart working nel settore pubblico è discussa a causa dei bollettini del ministero della Salute, che hanno registrato un aumento di casi di Covid in Italia in queste settimane. Per limitare i contagi, una soluzione è rappresentata dal prolungamento dello smart working per i lavoratori fragili. Questa categoria di lavoratori è composta da coloro che presentano una compromissione della risposta immunitaria, chi è in attesa di trapianto d’organi, immunosoppressi e mielosoppressi, chi ha sospeso le cure da meno di sei mesi e chi è affetto da una patologia onco-ematologica. Secondo il decreto interministeriale del febbraio 2022, queste situazioni permettono l’accesso al lavoro da remoto nella pubblica amministrazione.

Tra i lavoratori fragili rientrano coloro che soffrono di tre o più patologie come  cardiopatia ischemica,  ictus, fibrillazione delle arterie, scompenso cardiaco, epatite cronica, diabete mellito, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica e obesità. La combinazione di queste malattie aumenta il rischio in caso di contagio.

I lavoratori con questi requisiti raggiungono il milione in Italia, cifra che comprende quelli del settore pubblico e del privato.

Smart working per i privati: le ultime novità

 Nel settore privato, il diritto allo smart working è stato prorogato, tramite un emendamento al D.L. n. 145/2023, al 31 marzo 2024. La Commissione di Bilancio del Senato ha approvato la proroga del diritto allo smart working per specifiche categorie di lavoratori.

Il lavoro agile è previsto per i genitori aventi figli di età inferiore ai 14 anni e per i soggetti fragili che, previa valutazione medica, sono più esposti al rischio del contagio da Covid.

Per quanto riguarda i genitori, il diritto allo smart working sussiste solo se entrambi sono titolari di un lavoro subordinato oppure autonomo. Nel caso uno dei soggetti usufruisca di un ammortizzatore sociale o non lavori il diritto non può essere esercitato. Inoltre, è necessario che il lavoro agile sia compatibile con l’attività svolta.

 Ma come si richiede lo smart working? In generale può essere attivato solo su un accordo scritto tra le parti come previsto dalla normativa di riferimento, ovvero il decreto legge 81/2017.

 Per avere maggiori informazioni sul prolungamento dello smart working per i lavoratori fragili e per i genitori o se cerchi un consulente del lavoro contatta lo Studio Riitano.

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Il lavoro agile ridisegna il concetto di lavoro subordinato

Smart working, innanzitutto, è una “filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persona di flessibilità ed autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilità sui risultati”

La nuova disciplina del lavoro agile (o smart working) ma soprattutto la diffusione ad ampio raggio mette fortemente in discussione i vecchi concetti di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione.

Non aver creato una nuova tipologia contrattuale ma aver solo previsto una diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato ha smussato il concetto di subordinazione rendendolo sicuramente più “soft“. Concedere la possibilità al dipendente di stabilire quando e dove svolgere la prestazione lavorativa ha sicuramente comportato uno stravolgimento  al concetto tipico dell’organizzazione gerarchica dell’impresa descritta dal codice civile all’articolo 2086 o dell’organizzazione tayloristica realizzata nella fabbrica fordista con la parcellizzazione del lavoro e la standardizzazione dei tempi di esecuzione.

Il dato normativo, quindi, evidenzia che anche il legislatore ha dovuto prendere atto del cambiamento morfologico del lavoro, più responsabilizzato e partecipe anche in ordine agli obiettivi e ai risultati della prestazione.

Il concetto è che sicuramente ormai sono maturi i tempi per riflettere concretamente sull’ampliamento di quelle tutele dovute a chi lavora, che oggi rimangono ancorati alla subordinazione pura.

E’ ormai necessaria la riorganizzazione delle protezioni del lavoro per renderla compatibile al disposto costituzionale (articolo 35) che impegna il legislatore a tutelare il lavoro  “in tutte le sue forme ed applicazioni”.