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Disoccupazione

dimissioni volontarie e disoccupazione padri lavoratori
news
Dimissioni volontarie, disoccupazione NASpI e divieto licenziamento padre lavoratore: tutte le novità per i neo-papà

Tramite la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, l’Inps ha fornito tutte le istruzioni amministrative relative al divieto di licenziamento, alle dimissioni volontarie e disoccupazione NASpI nel caso dei padri che si sono dimessi entro il primo anno di vita del bambino e a seguito di aver fruito del congedo di paternità obbligatorio. Di seguito approfondiamo i dettagli di questa importante novità in fatto di tutela dei neo papà.

Dimissioni volontarie e disoccupazione per i neo-papà: di cosa si tratta

Arrivano novità importanti in merito alle dimissioni volontarie e alla disoccupazione nel caso del lavoratore padre, entro il primo anno di vita del bambino, che abbia fruito del congedo di paternità alternativo (art. 27-bis T.U.) e/o del congedo di paternità obbligatorio. Il 20 marzo 2023 l’Inps ha fornito tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione di questo provvedimento. 

Si tratta di una misura grazie a cui i neo padri possono accedere alla NASpI, dopo le dimissioni volontarie, analogamente a quanto già previsto nel caso della madri.

Congedo parentale obbligatorio e dimissioni: i dettagli

In merito al congedo parentale obbligatorio è previsto che due mesi prima del parto ed entro cinque mesi dalla data di nascita, il padre lavoratore deve astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni (non frazionabili a ore) utilizzabili anche non tutti di seguito.

Il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità alternativo alla madre se sono presenti situazioni particolarmente gravi come l’infermità della madre, la morte, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.

Gli articoli 54 e 55 del D.lgs n. 151 del 2001 tutelano i neo genitori prevedendo il divieto di licenziamento della lavoratrice madre oppure del lavoratore padre, per tutto il periodo di tutela della maternità e della paternità.

In particolare le lavoratrici non possono essere licenziate nel periodo compreso dall’inizio della gravidanza fino alla fine dei periodo di interdizione dal lavoro e al compimento di un anno di età del bambino. 

Inoltre, è previsto in caso di fruizione del congedo di paternità che il divieto di licenziamento si applichi anche al padre lavoratore, per la durata del congedo stesso, estendendosi fino al compimento di un anno di età del bambino.

Divieto di licenziamento del neo padre lavoratore: le novità  

Il divieto di licenziamento del padre lavoratore è previsto fino al compimento del primo anno di vita del bambino non solo nell’ipotesi del congedo in alternativa alla madre, ma anche nel caso di congedo obbligatorio. 

Se vengono presentate le dimissioni volontarie durante il periodo tutelato, è stato precisato dalla circolare dell’Inps come né padre né madre lavoratori siano obbligati al preavviso. Inoltre, entrambi hanno diritto alla percezione della NASpI se ricorrono tutti gli altri requisiti previsti. 

Entro i primi tre anni di vita del bambino, le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre o dal padre lavoratore non hanno l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso.

Per maggiori informazioni o se si è alla ricerca di un consulente del lavoro contattate Studio Riitano.

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Ultime notizie Naspi stagionali: decreto sostegni bis

Quali sono le ultime notizie in merito alle Naspi stagionali? Come vengono erogate? La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi, per l’appunto) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall’articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI.

Naspi stagionali 2021: indennità una tantum

Con il messaggio n. 2309 del 2021 sono state fornite dall’Inps alcune indicazioni preliminari sulle misure introdotte dal decreto Sostegni bis. Ecco alcune delle principali ultime notizie sulle Naspi stagionali. Il tema è quello dell’indennità previste a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi, a pescatori autonomi e operai agricoli e la sospensione del meccanismo di riduzione dell’indennità di disoccupazione Naspi. Nello specifico, in merito alle Naspi stagionali 2021, il decreto Sostegni bis prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore di determinate categorie tra cui lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. Volete sapere quali altre tipologie di lavoratori rientrano in questa nuova misura dell’Inps? Chiedete agli esperti dello Studio Riitano.

Naspi per lavoratori stagionali: importi dell’indennità

I lavoratori che hanno già fruito delle indennità di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021, non devono presentare una nuova domanda per avere un’indennità una tantum. Tra le ultime notizie per le Naspi stagionali c’è anche l’introduzione di una indennità una tantum a favore dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. È inoltre prevista una Naspi per lavoratori stagionali, sempre una tantum, pari a 950 euro, a favore dei pescatori autonomi, inclusi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Come funziona, invece, la sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione Naspi fino al 31 dicembre 2021? Come si calcola l’importo? Contattate lo Studio Riitano.