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Part-time

cambio stipendio full time part time
Career  ·  Life
Da full time a part time: ecco di quanto si abbassa lo stipendio

Negli ultimi anni, sempre più persone stanno valutando il passaggio da full time a part time, sia per necessità personali che per una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro. Tuttavia, una delle principali domande è: di quanto si riduce lo stipendio part time? La risposta dipende da diversi fattori, tra cui il numero di ore lavorate e il contratto collettivo di riferimento.

Full time e part time: differenze principali

Un contratto di lavoro full time prevede 40 ore settimanali, mentre il part time può variare in base alla tipologia. Il part time orizzontale prevede un orario ridotto ogni giorno, distribuito su tutta la settimana. Il part time verticale, invece, prevede giornate lavorative a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della settimana o del mese. Infine, esiste il part time misto, che combina le due modalità precedenti.

L’importante è sapere che, per legge, il salario orario tra full time e part time deve essere lo stesso. Questo significa che il lavoratore part time non subisce discriminazioni, ma percepirà uno stipendio ridotto in proporzione alle ore lavorate.

Stipendio part time: di quanto si abbassa?

In generale, il calcolo degli stipendi netti viene basato sul numero delle ore previste dal contratto. Lo stipendio part time, di conseguenza, viene proporzionato alle ore lavorative. Se un lavoratore full time guadagna 1.800 euro lordi al mese per 40 ore settimanali, con un contratto part time da 20 ore, il suo stipendio sarà di circa 900 euro lordi al mese. Se il contratto prevede 30 ore settimanali, in un settore con uno stipendio full time di 1.950 euro lordi mensili, il lavoratore riceverà circa 1.460 euro lordi.

Esistono poi maggiorazioni per gli straordinari in busta paga, ovvero ore lavorate in più rispetto al part time concordato, ma che non superano l’orario full time. Queste ore extra sono retribuite con un incremento stabilito dal contratto collettivo.

Part time: quante ore si possono fare?

Un contratto part time può prevedere un impegno variabile, generalmente tra 16 e 30 ore settimanali, ma esistono anche contratti con sole 10 ore a settimana. È importante sapere che il part time può essere modificato nel tempo, con il consenso del lavoratore, attraverso ore supplementari o straordinarie.

Come passare da full time a part time?

Il passaggio da full time a part time può avvenire per scelta del lavoratore o per esigenze aziendali. In alcuni casi, la legge prevede il diritto di ottenere un contratto part time, ad esempio per i genitori con figli minori di 13 anni, per i lavoratori con patologie oncologiche o con familiari da assistere, oppure per chi decide di convertire il congedo parentale in un part time. Se il passaggio avviene per altre motivazioni, è necessario un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Conviene passare da full time a part time?

Scegliere un contratto part time offre maggiore flessibilità, ma comporta anche una riduzione dello stipendio e, di conseguenza, minori contributi pensionistici. Prima di prendere una decisione, è fondamentale valutare bene i vantaggi e gli svantaggi, considerando il proprio settore di riferimento e le prospettive future.

Se vuoi approfondire il tema e capire quale sia la soluzione migliore per te, puoi affidarti a consulenti del lavoro a Milano esperti, come lo Studio Riitano, che possono supportarti nella gestione contrattuale e nella pianificazione del tuo percorso lavorativo.

part time post maternità
Certificazione parità di genere  ·  news
È possibile richiedere di fare un orario part time post maternità?

Le lavoratrici assunte a tempo pieno indeterminato con il contratto commercio possono usufruire del part time post maternità. Questo consente loro di assistere il bambino fino al compimento del suo terzo anno.

Criteri per la richiesta di riduzione orario post maternità

Secondo quanto prevede il contratto del commercio, le aziende sono obbligate ad accogliere le richieste di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time dopo una maternità. Questo è consentito fino al massimo del 3% della forza produttiva dell’impresa.

Nel caso di aziende da 20 a 33 dipendenti, a fronte delle necessità organizzative, non ci potrà essere più di 1 part time post maternità. Se viene accolta la richiesta, l’orario lavorativo può essere ridotto fino a un massimo del 50% delle ore previste per un genitore al rientro da un congedo per ragioni di maternità o paternità. Se il datore di lavoro riceve più di una richiesta, l’imprenditore o il manager dovrà dare priorità alle domande presentate prima. Avete dei dubbi? Chiedete una consulenza agli esperti dello Studio Riitano.

Preavviso per part time post maternità ccnl commercio

La possibilità di usufruire di questa agevolazione è riservata soltanto ai lavoratori dipendenti. Non è prevista dalla regolamentazione per i liberi professionisti. Nel caso di genitori di bambini con disabilità, esistono altre norme atte alla tutela della salute del bambino come, tra le altre, la Legge 104. In base al part time post maternità regolato dal ccnl commercio, la richiesta per ottenerlo dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni. Dovrà essere indicato il periodo di tempo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa. La sua decorrenza, invece, inizierà solo successivamente al totale smaltimento delle ferie e dei permessi retribuiti residui. Per ulteriori informazioni sull’argomento non esitate a contattare lo Studio Riitano.

news
Come cambia il contratto part-time

Nell’ambito del riordino delle forme contrattuali disposte dal decreto n. 81/2015, l’intervento in materia di contratto a tempo parziale è piuttosto diffuso e presenta modifiche di diverso livello. A parlarne per la web tv di Categoria è l’esperto della Fondazione Studi, Pasquale Staropoli. Da quelle di natura lessicale, dunque riguardanti la terminologia (come ad esempio l’ abolizione del riferimento “part time verticale”, “orizzontale” o “misto”), a quelle di natura formale come l’abolizione della distinzione tra clausole elastiche e flessibili con la riconduzione all’unica definizione di “clausola elastica”. Infine,  spiegati anche gli interventi innovativi più importanti dal punto di vista sostanziale in relazione all’applicazione sia delle c.d. clausole elastiche sia del lavoro supplementare.

news
Part-Time agevolato, pubblicato il decreto attuativo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2016 il decreto del 7 aprile 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che consente ai lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia di trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, mantenendo l’accredito figurativo intero dei contributi ai fini pensionistici.

Specificati i soggetti destinatari del beneficio: lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che hanno maturato i requisiti minimi per la pensione. Questi possono, d’accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro in part time,  con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento ed il 60 per cento,  con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione della trasformazione del contratto.

Per avere accesso al beneficio, il lavoratore e il datore dovranno stipulare un contratto di riduzione dell’orario di lavoro, indicando la misura della riduzione. Il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia da parte del lavoratore. La somma erogata dal datore di lavoro – specifica il decreto – è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Indicata, inoltre, la procedura di ammissione al beneficio. Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione INPS del possesso dei requisiti minimi del lavoratore,  stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’Inps, dell’istanza. Il datore di lavoro dovrà poi trasmettere alla Direzione territoriale del lavoro competente il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinchè rilasci entro 5 giorni lavoratividecorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato. Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o trascorsi inutilmente i cinque giorni lavorativi, trasmette istanza telematica all’INPS, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto nonchè le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell’onere del beneficio. Entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica l’Inps ne comunica l’accoglimento o il rigetto.

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Part-time agevolato, al via le procedure dal 20 maggio

“Il 20 maggio partirà l’operazione sperimentale del part-time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione, così come previsto dalla Legge di Stabilità. Vedremo se quest’iniziativa piacerà alle imprese e ai lavoratori”. Ad anticiparlo è il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, intervenuto il 10 maggio scorso all’assemblea della Fondazione R.E T.E. Imprese Italia per sottolineare il ruolo centrale svolto dalle Pmi in termini di capacità produttiva e livelli occupazionali. Il Ministro si è soffermato, poi, sulla questione pensioni e sulle procedure per il pensionamento attivo che dovrebbero essere già attive a fine mese, ma si dovrà aspettare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed i successivi 15 giorni per la piena operatività.

Sul tema della flessibilità in uscita c’è ancora bisogno di fare chiarezza. Per Poletti ènecessario trovare un punto di equilibro con i bilanci dello Stato e soprattutto soluzioni eque, ma il Ministro – secondo quanto si legge sul Sole24Ore – ha parlato di “una misura strutturale che sarà valida per fasce triennali di età: ogni anno ci sarà chi matura i requisiti per l’uscita”.

In seguito, Poletti ha commentato positivamente la proposta del Presidente Inps, Titro Boeri, di equiparare i vitalizi dei politici alle pensioni dei cittadini e si è soffermato sullo scandalo delle imprese che hanno beneficiato indebitamente degli sgravi contributivi triennali previsti dal Jobs Act, rassicurando che tutte le somme percepite indebitamente saranno restituite. Non è mancata una battuta finale sui voucher: “Saranno tracciabili – ha detto Poletti – ogni impresa prima dovrà inviare un sms all’ispettorato del lavoro”.

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Congedo o Part-time, le possibilità di scelta dopo il jobs act

I lavoratori possono chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo corrispondente alla durata, anche residua, del congedo, con una riduzione d’orario non superiore al 50%.

La norma (art. 8 c.7 DLgs n.81/15) non aggiunge ulteriori requisiti specifici per questo tipo di conversione che si pone in ogni caso come un diritto del lavoratore, che deve essere concesso entro i quindici giorni successivi alla richiesta. Il rinvio esplicito al congedo parentale, spettante ai sensi del capo V del DLgs n.151/01, consente evidentemente di attingere a quelle norme per la disciplina di questa nuova ipotesi di conversione, cui bisogna rifarsi quanto alla durata, condizioni di riconoscimento e modalità e tempi della richiesta.

Il congedo parentale, regolamentato dagli artt. 32 e segg del Dlgs n.151/01, per ogni figlio entro i 12 anni di vita, può durare per i due genitori al massimo 10 mesi, con un tetto di 6 mesi per ciascuno di essi. Se ne deduce che i limiti temporali di questa alternativa sono: 10 mesi complessivi da dividere fra i due genitori, con limite di 6 ciascuno. Il limite è elevato a 11 mesi, quando il padre fruisce per un periodo frazionato o continuativo, non inferiore a 3 mesi.

Il datore di lavoro, in ragione dell’obbligo statuito dal disposto normativo, è tenuto a dar seguito alla richiesta del dipendente nei tempi stabiliti dal DLgs e a comunicare a mezzo Unilav entro 5 giorni la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Si ricorda che l’art. 9, c.5, del decreto legge n.76/13, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro,sono pluriefficaci. Quindi sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province, pertanto non occorre effettuare nessun altra comunicazione all’INPS.

Per verificare se il dipendente, assunto da un’altra azienda, ha già usufruito di detta possibilità, è utile acquisire un’autocertificazione per una corretta gestione del diritto dello stesso.