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Voucher

news
AL VIA I NUOVI VOUCHER: COME FUNZIONANO?

 

 

Da lunedì 10 luglio hanno debuttato sulla piattaforma INPS i nuovi voucher PrestO, che equivale all’acronimo di Prestazione Occasionale, introdotti dalla manovra estiva (decreto Legge n. 50, convertito dalla Legge 96/2017) in sostituzione dei vecchi voucher abrogati lo scorso 17 marzo. I PrestO diventano Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale.

Il “Libretto famiglia” si rivolge al datore di lavoro persona fisica ossia la famiglia e può essere usato solo per lavori domestici, inclusi quelli di giardinaggio, pulizia o manutenzione; assistenza domiciliare a bambini e persone anziane, malate o disabili.

Il “Contratto di prestazione occasionale”, invece, riguarda liberi professionisti ed imprese, che non abbiano più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.

CASI DI ESCLUSIONE:

  • le imprese che operano nel settore edilizio ed affini.
  • Il datore di lavoro (utilizzatore) che ha in corso o ha avuto, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, con il lavoratore (prestatore)
  • ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

DIRITTI DEL LAVORATORE

Il lavoratore ha diritto ad un riposo giornaliero, pause e riposi settimanali; assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali; assicurazione per invalidità e vecchiaia, con iscrizione alla gestione separata. Riguardo la tutela della salute e della sicurezza del prestatore sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, e delle altre norme  speciale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili.

ITER DI ATTIVAZIONE

Il lavoratore e il datore di lavoro per usufruire dei due nuovi contratti devono preventivamente registrarsi sul sito dell’Inps, fornendo i propri dati personali. Il datore di lavoro, inoltre, deve versare una somma di denaro che serve per i pagamenti futuri, creando così una specie di portafoglio elettronico, mentre il lavoratore deve invece scegliere come preferisce essere pagato (bonifico su conto corrente o libretto postale o bonifico domiciliato). A questo punto il rapporto di lavoro può iniziare, tenendo presente che la piattaforma rimane per tutta la durata un punto di riferimento per entrambi i soggetti.

Il rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore sarà gestito da una comunicazione telematica. L’utilizzatore, infatti, sarà obbligato a comunicare la prestazione sulla piattaforma INPS indicando: dati del lavoratore, luogo, ora di inizio* e fine* della

prestazione, settore di impiego, compenso pattuito, eventuali altri dati. Il lavoratore

viene informato della comunicazione tramite sms o mail.

Tale notifica, se si tratta del Libretto Famiglia, potrà avvenire anche dopo che la prestazione sia avvenuta, purché sia effettuata entro il giorno 3 del mese successivo alla prestazione stessa.

Discorso diverso per il contratto di prestazione occasionale (Cpo). In questo caso la comunicazione è preventiva e può essere fatta fino a 60 minuti prima della prestazione. Il lavoratore sarà avvisato con una mail o con un sms, forniti nel momento della registrazione. Entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla prestazione, il lavoratore può confermare

lo svolgimento della stessa; in questo caso l’utilizzatore non la può più revocare. Nel caso l’utilizzatore revocasse la comunicazione, il lavoratore viene informato

e sempre entro la stessa scadenza può confermare la prestazione. Se la prestazione

non viene svolta, ma non è revocata, l’Inps la paga comunque.

Qualora la prestazione non sia avvenuta possono essere revocate tutte le comunicazioni entro tre giorni.

Entro il 15 del mese successivo all’attività svolta, l’Inps accredita il relativo importo

sul conto corrente, libretto postale, carta di credito indicati dal lavoratore stesso

in fase di registrazione. In alternativa è possibile il pagamento tramite bonifico

bancario domiciliato presso gli uffici postali.

Contemporaneamente al pagamento del compenso, l’Inps accredita i contributi

previdenziali del lavoratore nella gestione separata, e 2 volte all’anno trasferisce

all’Inail i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

COMPENSI PER IL LAVORATORI

 

Per quanto concerne i compensi del nuovo sistema dei voucher (Lf e Cpo), questi sono esenti da tassazione riguardo l’imposta sul reddito delle persone fisiche, non incidono sullo stato di disoccupato e partecipano alla determinazione del reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Ogni lavoratore può arrivare ad incassare un massimo di 5.000 euro annuali, con limite di 2.500 euro per il singolo datore di lavoro. Allo stesso modo, un singolo committente non può superare i 5.000 euro annui. Sono previsti dei limiti anche con riferimento alla durata della prestazione lavorativa, che in un anno solare non può eccedere le 280 ore.

Il Libretto famiglia ha un valore nominale di 10 euro (il netto pagato al lavoratore è di 8 euro invece dei 7,5 del passato) per prestazioni di durata non superiore a un’ora, cui si tolgono 1,65 euro di contributi previdenziali, 0,25 euro di premio Inail e 0,10 di oneri gestionali.

Per il Contratto di prestazione occasionale, il compenso minimo orario netto è di 9 euro. A carico del datore di lavoro c’è la contribuzione alla gestione separata, pari al 33% del compenso (2,97 euro) più il premio dell’associazione contro infortuni e malattie pari a 3,5% (3,2 euro), per un totale di 12,29 euro, su cui grava l’1% di oneri di gestione che fanno salire il costo totale minimo orario per l’utilizzatore a 12,41 euro. Il compenso pattuito non potrà essere inferiore a 36 euro per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative.

 

PRESTO E VECCHI VOUCHER

Fino a dicembre 2017 potranno essere ancora utilizzati tutti i voucher acquistati prima del 17 marzo 2017 secondo le procedure preesistenti.

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Lavoro occasionale con notifica all’Inps

La nuova disciplina sul lavoro occasionale rinnova anche le modalità che garantiscono la tracciabilità delle prestazioni.

Per l’accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps, la quale supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

L’accesso alla piattaforma è consentito anche agli intermediari abilitati (professionisti e associazioni datoriali). Per poter pagare le prestazioni rese, aziende e professionisti effettueranno i pagamenti all’Inps, utilizzando il modello F24, senza, però, poter compensare eventuali crediti contributivi o fiscali. Qui la norma non presenta sostanziali differenze rispetto al passato, in quanto anche per i voucher era necessaria la preventiva registrazione sul sito dell’Inps e l’istituto gestiva poi le operazioni di accredito in seguito al pagamento effettuato con F24 e dopo l’attribuzione dei dati ai prestatori.

La vecchia disciplina del Dlgs 81/2015 prevedeva l’acquisto, esclusivamente attraverso modalità telematiche, anche presso le tabaccherie, di uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. Ora il pagamento del compenso spettante sarà effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo, mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza del conto corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (con oneri a carico del prestatore). Le nuove modalità di pagamento diretto dovrebbero essere più semplici e certe rispetto alla vecchia procedura, che poteva anche causare ritardi nella riscossione da parte del prestatore.

In linea con quanto introdotto dal decreto correttivo al Jobs act (Dlgs 185/2016 – per contrastare il lavoro nero) la nuova disciplina sul lavoro occasionale contiene l’obbligo della comunicazione preventiva. Mentre in passato questo adempimento era limitato a imprese e professionisti, adesso l’obbligo riguarda tutti gli utilizzatori con esclusione delle sole famiglie.

L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o dei servizi del contact center, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni (regole specifiche valgono per il settore agricolo): dati anagrafici e identificativi del prestatore, luogo di svolgimento, oggetto, data e ora di inizio e di termine della prestazione, compenso pattuito.

In passato, invece, la comunicazione andava effettuata mediante sms o posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, indicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Sono dunque state aggiunti l’oggetto e il compenso minimo.Di nuova introduzione è anche l’avviso al prestatore, mediante sms o posta elettronica, della notifica effettuata dal datore.

Invece, qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare all’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione, la revoca della dichiarazione trasmessa. In mancanza di revoca, l’Inps provvederà comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali. Qui la norma concede uno spazio temporale più ampio rispetto ai previgenti 60 minuti(successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata).

Le modalità di gestione completamente telematiche consentiranno anche di verificare l’eventuale superamento dei limiti di importo o di durata complessiva della prestazione (280 ore).

news
DIETROFRONT AI VOUCHER

Il Governo Gentiloni, con il decreto legge n.25 del 17 marzo 2017, ha abrogato definitivamente gli articoli 48, 49, 50 del Jobs Act, che regolavano e disciplinavano l’utilizzo dei buoni lavoro INPS, utilizzati per pagare prestazioni di lavoro occasionale e temporaneo. Tale manovra normativa nasce come una risposta del Governo per evitare il referendum in programma per il 28 maggio 2017.

Il decreto legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo, data in cui è stato vietato il loro acquisto da parte di aziende, famiglie e PA.

Per tutti i voucher già acquistati entro il 17 marzo, invece, è stato stabilito come termine ultimo di utilizzo il 31 dicembre prossimo. Si stima che i buoni in circolazione possano essere circa 35 milioni, un numero non indifferente.

Risulta difficile ora capire quali siano le norme da applicare durante il regime transitorio previsto dal decreto legge 25/2017. Il legislatore, infatti, nell’abrogare frettolosamente la normativa non ha provveduto a disciplinare il regime transitorio, per cui è venuta meno la procedura di comunicazione preventiva e le annesse sanzioni.

Tutto questo ha generato una grande confusione, perché non si sa se attuare la procedura di comunicazione preventiva ,attualmente abrogata, per tutti i voucher già acquistati, così come la sanzione per l’eventuale omessa sanzione.

È evidente che, in sede di conversione del decreto legge, bisognerà intervenire precisando che nel periodo transitorio continueranno ad applicarsi tutte le normative abrogate. Intanto le imprese dovrebbero, in via cautelativa, continuare ad effettuare la comunicazione preventiva.

COSA CAMBIA PER DATORI DI LAVORO E LAVORATORI?

Dal 1 gennaio 2018 i buoni lavori saranno inutilizzabili da parte dei datori di lavoro e questo comporterà la necessità per quest’ultimi di inquadrare i lavori accessori secondo specifiche tipologie contrattuali: lavoro intermittente, contratto di somministrazione di manodopera o appalto di servizi. Questo almeno fino a quando il Governo non introdurrà una nuova regolazione per il lavoro occasionale.

I lavoratori normalmente retribuiti tramite buoni lavori INPS si troveranno di fronte a due possibilità: o la regolarizzazione secondo altre tipologie contrattuali oppure opportunità meno vantaggiosa e certamente negativa è il ritorno al lavoro nero.

Il rischio è che l’abolizione dei voucher INPS finisca con il favorire la crescita del lavoro nero e che a pagare le conseguenze della frettolosa scelta del Governo per evitare il referendum sul Job Act siano sia datori di lavoro che lavoratori.

 

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VOUCHER 2017:ARRIVA LA STRETTA

 

È in elaborazione alla Camera il disegno di legge sui buoni lavoro in risposta al referendum proposto dalla CGIL, che punta alla loro abolizione.

La bozza del testo mira a rivedere il modo d’uso dei voucher con il ritorno alla legge Biagi che stringe il loro utilizzo alle sole attività occasionali, ai piccoli lavoretti e alle famiglie.

Le nuove regole hanno salvaguardato solo le imprese senza dipendenti; ma anche per quest’ultime sono state imposte regole molto rigide. L’importo nominale di ogni buono lavoro per le imprese sarà di 15 euro, rispetto ai 10 euro di costo per le famiglie.

Restano escluse le imprese da un dipendente in su, provocando forti proteste soprattutto tra le associazioni del commercio, dell’artigianato e del terziario. La scorsa settimana il ministro del Lavoro Giuliano Poletti aveva annunciato la loro esclusione totale. Nei giorni seguenti nell’ambito del dialogo avviato tra Parlamento e governo era però spuntata l’ipotesi di consentirne l’utilizzo alle sole imprese che avessero al massimo un dipendente. L’ultima mediazione si ferma a metà strada: si è pensato infatti di concedere la deroga solamente agli imprenditori singoli, a cui comunque verrebbero imposti tetti molti rigidi di utilizzo.

Rimane confermato, invece, l’impiego dei buoni in agricoltura, con i tetti già previsti di 2/5 mila euro, ma solo per consentire a pensionati e studenti la raccolta di prodotti stagionali o la vendemmia.

Nel testo in esame si sta ragionando anche sulla platea dei soggetti interessati. Da un lato si pensa di stilare una lista che comprenda studenti, pensionati, disabili e disoccupati; dall’altro si potrebbe estendere l’uso del voucher a tutte le categorie.

Altra modifica riguarda il tetto massimo di spesa assegnato ad ogni committente che dai 7 mila euro verrà riportato a 5 mila (come nella legge Biagi).

Tassativamente escluso l’utilizzo dei voucher nell’ambito della pubblica amministrazione, fatti salvi casi straordinari come le iniziative di solidarietà, le calamità e le emergenze.

 

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VOUCHER: DA OGGI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA DTL

Indicazioni operative nella circolare n.1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Previsti indirizzi email, no sms, vigilanza non interviene su periodo appena trascorso.

Entrano in vigore le novità contenute nel decreto legislativo n. 185/2016 inerenti il lavoro accessorio. Con lacircolare n.1/2016 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative sulla tracciabilità dei voucher e sulla disciplina sanzionatoria. L’obbligo di comunicazione preventiva, richiesto dalle nuove norme, dovrà essere rispettato da imprenditori non agricoli e professionisti almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio. Sebbene per il committente resti invariata la dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS, egli dovrà, entro un’ora dall’inizio della prestazione, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro – agli indirizzi di posta elettronica creati ed indicati in un documento allegato alla circolare – indicando il suo codice fiscale, la sua ragione sociale (da riportare anche nell’oggetto della e-mail) e i dati della prestazione con il voucher: dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore; luogo della prestazione; giorno di inizio della prestazione ed ora di inizio e fine prestazione.

Per gli imprenditori agricoli varrà lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione, ma con contenuti parzialmente diversi. La comunicazione dovrà, infatti, contenere i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore; il luogo della prestazione e la durata con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

L’Ispettorato annuncia, inoltre, che le Dtl potranno organizzare appositi incontri divulgativi con associazioni datoriali e ordini professionali per informare i committenti sulle nuove modalità di adempimento agli obblighi, ed invita i committenti a conservare una copia dell’email trasmessa alla Dtl così da semplificare l’attività di verifica del personale ispettivo. È prevista, infatti, una sanzione da 400.00 euro a 2.400,00 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, ma non si interverrà nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016 e la pubblicazione della circolare dell’Ispettorato.

Si informa, inoltre, che al termine della creazione di un’infrastruttura tecnologica che semplifichi i nuovi obblighi di comunicazione, sarà possibile definire la comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

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Verso la tracciabilità dei Voucher

Il Consiglio dei Ministri n. 119 di venerdì 10 giugno 2016, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2015 riguardanti il lavoro accessorio. In particolare, sono due le novità apportate. La prima, volta a garantirne la piena tracciabilità, mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a tale modalità di lavoro,  siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare mediante sms o posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. Gli imprenditori agricoli dovranno effettuare la medesima comunicazione ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di mancata comunicazione sarà applicabile la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore e non sarà applicabile la c.d. diffida obbligatoria.

La seconda novità, invece, esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali potranno avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori.  Bisogna però tener presente che per diventare definitive queste modifiche occorrerà ancora del tempo, considerando che il CdM ha solo approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive di 5 decreti legislativi del Jobs Act.

“La misura che consente una piena tracciabilità dei voucher, conferma il nostro impegno a combattere ogni forma di illegalità e di precarietà nel mercato del lavoro e a colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano una corretta concorrenza tra le imprese”, ha commentato il Ministro Poletti a conclusione del Consiglio dei Ministri. A questo affiancheremo poi – ha sottolineato Poletti – un aumento dei controlli specifici, grazie alla razionalizzazione delle attività ispettive resa possibile dalla costituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, applicheremo la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente, da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui venga omessa la comunicazione”.

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Voucher Baby Sitting solo telematico

Nel 2016 i voucher corrisposti alle madri lavoratrici per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, saranno erogati esclusivamente in modalità telematica.  A ricordarlo è l’Inps con la circolare n.75 del 6 maggio 2016, in cui illustra le modalità per richiedere il bonus o restituirlo in caso di mancato uso.
Per dare il via alla procedura telematica per richiedere il voucher, è necessario che la mamma lavoratrice sia munita di PIN o, in alternativa, che su autentichi tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Successivamente si accede alla procedura per l’assegnazione del bonus tramite la voce di menu “Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)”, presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio, e si sceglie di agire come committente/persona fisica.

Tramite la voce “Appropriazione Bonus” la madre entra in possesso del bonus, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell’importo disponibile utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino.
L’Inps ricorda che per accedere alla funzionalità e confermare l’appropriazione la madre deve inserire i seguenti dati obbligatori:

– codice fiscale della madre;
– codice fiscale del bambino;
– numero di domanda;
– anno di riferimento.

La mamma deve appropriarsi del bonus entro 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus, la mamma è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l’apposita funzionalità denominata “Restituzione bonus”.

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Voucher INPS, aggiornate le procedure per richiederli

Con il messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016, l’Inps comunica l’introduzione di nuove funzionalità per monitorare l’effettivo rispetto della norma contro ogni possibile elusione della stessa, finalizzata ad aggirare i limiti economici previsti dal legislatore in materia di voucher.

Voucher INPS, cosa è cambiato?

Le novità riguardano:

    • accesso internet e da CC del Legale Rappresentante;
    • inserimento delega diretta legale rappresentante;
    • inserimento dell’autocertificazione per le persone giuridiche, attestanti lo svolgimento di attività imprenditoriale, di libero professionista, di attività non imprenditoriale;
    • controllo del superamento del limite economico di 2.020 euro netti (2.693,33 lordi) annui su quanto il prestatore ha riscosso da un committente imprenditore o libero professionista.

La distinzione tra imprenditore e professionista vale solamente ai fini statistici e le due categorie vengono trattate allo stesso modo ai fini del controllo dei 2.020 euro. Il fatto che un committente non compili l’autocertificazione non è “bloccante” ma lo sottopone, automaticamente, al controllo dei 2.020 euro. In ogni caso, ad ogni successivo accesso, il committente potrà autocertificare il proprio status soggettivo.

Le persone giuridiche committenti di Lavoro Accessorio potranno accedere direttamente alle funzionalità tramite il Legale Rappresentante il quale, dotato di PIN, entrerà come committente e dovrà indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda. In quest’ultimo caso deve obbligatoriamente inserire la partita iva dell’azienda per la quale vuole operare (e facoltativamente la matricola azienda). Il legale rappresentante che accederà a nome dell’azienda è l’unico soggetto che potrà inserire deleghe dirette senza necessità di compilare il modulo SC53 presso la sede.

La persona giuridica poi potrà autocertificare di essere:

    • imprenditore;
    • libero Professionista;
    • non imprenditore o libero professionista.

Controllo limite economico

Quando il committente Persona Giuridica che abbia dichiarato di essere imprenditore o libero professionista (o non abbia inserito l’autocertificazione) inserisce una dichiarazione (Dichiarazione Rapporti telematica, Prestazione PEA, Attivazione voucher INPS o Postali), l’applicazione controlla che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno (i voucher riscossi dal prestatore acquistati dal committente per ogni canale d’acquisto e le consuntivazioni telematiche) sommato all’importo presunto non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedisce l’inserimento della dichiarazione di inizio attività.

Se inserisce una consuntivazione (Consuntivazione Rapporti telematica), l’applicazione controlla che l’importo corrisposto dal committente al prestatore nell’anno sommato all’importo della consuntivazione non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedisce la consuntivazione.

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Voucher, compatibili con Naspi, Cigs, mobilità e disoccupazione agricola

Se i voucher rientrano nel limite di € 3.000 annui, il beneficiario dell’indennità Naspi non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva il compenso derivante dall’attività svolta. La comunicazione, invece, dovrà essere effettuata prima che il compenso determini il superamento del limite di € 3.000 (anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio), pena la decadenza dalla indennità Naspi.

Jobs act è intervenuto apportando rilevanti modifiche al lavoro accessorio (buoni lavoro o voucher). Tali prestazioni possono essere resein tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali. Se sono percepite da soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, il limite complessivo è di € 3.000 per anno civile (€ 4.000 lordi da 1.1. a 31.12) anziché € 7.000. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Anche la Naspi è interamente cumulabile con i voucher nel limite di € 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano € 3.000 e fino a 7.000, la Naspi sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data d’inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario di Naspi deve comunicare all’INPS il compenso derivante dalla predetta attività.

Anche i trattamenti di disoccupazione agricola sono compatibili con lo svolgimento di lavoro accessorio, sempre nel limite di € 3.000 netti annui. La cumulabilità va valutata con riferimento all’eventuale attività con i voucher svolta nell’anno di competenza della prestazione.

Le integrazioni salariali (CIGO, CIGS, ecc), inoltre, sono interamente cumulabili con i buoni lavoro, sempre entro € 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano € 3.000 e fino a € 7.000, le somme derivanti da voucher non sono integralmente cumulabili, ma applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Solo se gli emolumenti rientrano in € 3.000 euro annui, l’interessato non è obbligato a presentare all’INPS la comunicazione preventiva. Mentre questa andrà resa prima che il compenso superi tale limite, pena la decadenza dalle integrazioni salariali. Info dai Consulenti del Lavoro.

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Voucher, il ministero rafforza i controlli

I voucher per le prestazioni di lavoro accessorio saranno resi pienamente tracciabili. Questo è quanto affermato di recente dal Ministro del lavoro Giuliano Poletti anticipando un provvedimento legislativo di correzione al Jobs Act.

L’obiettivo è quello di introdurre un controllo, analogo a quello già in essere per il lavoro a chiamata (intermittente), puntando ad impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di datori di lavoro che comunicano l’intenzione di utilizzare il voucher, ma in realtà lo attivano solo in caso di controllo da parte dell’ispettore del lavoro o di infortunio sul lavoro.

Con le norme correttive, i soggetti che utilizzeranno i buoni lavoro (voucher), dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, oltre all’indicazione precisa di data, luogo e durata della prestazione lavorativa.

Questo intervento, afferma il Ministero Poletti, è il primo e più immediato risultato di due filoni di attività. Il primo è rappresentato dall’attività ispettiva che conferma come le violazioni più ricorrenti in tema di voucher sono rappresentate dall’utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate, o dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte “in nero”.

Il secondo è costituito da un lavoro di monitoraggio e di valutazione che il Ministero del lavoro sviluppa su tutte le regole del lavoro e che, per i voucher, è stato condotto in collaborazione con l’INPS. Dal lavoro di monitoraggio del 2015 emerge che sono stati utilizzati voucher per retribuire prestazioni di lavoratori che nei mesi precedenti avevano già avuto un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con lo stesso datore: un fenomeno che interessa il 7,9% dei lavoratori se si prendono a riferimento i 3 mesi precedenti.

Altro dato significativo è quello dei committenti che hanno acquistato voucher per importi rilevanti: commercio, turismo e servizi hanno acquistato voucher per importi superiori a € 100mila. Il ministero, quindi, ritiene necessario un approfondimento sui motivi che hanno determinato una forte crescita del ricorso al lavoro accessorio, al fine di combattere ogni forma d’illegalità e di precarietà nel mercato del lavoro e di colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano una corretta concorrenza tra le imprese.

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