Ammortizzatore sociale, il contratto di solidarietà è stato introdotto dalla Legge 19 dicembre 1984 n°863. Scopriamo insieme che cosa è, qual è la normativa che lo disciplina e come può essere utilizzato.
Contratto di solidarietà: come funziona
Strumenti di integrazione salariale, i contratti di solidarietà sono destinati a tutelare l’occupazione mediante la previsione di una riduzione dell’orario di lavoro senza che avvenga la perdita totale della retribuzione.
Ma quanto si prende con il contratto di solidarietà? La parte di retribuzione persa a causa della contrazione lavorativa viene compensata con un contributo Inps che è pari all’80% dello stipendio non corrisposto.
Tuttavia la riduzione massima prevista dal contratto di solidarietà non può superare il 60% in rapporto all’orario giornaliero, settimanale e mensile. Il contributo è anticipato dal datore di lavoro e viene versato in busta paga anche se in alcuni casi l’Inps eroga l’ammortizzatore direttamente al lavoratore.
Per quanto riguarda la durata, i contratti di solidarietà sono stipulati per un massimo di 24 mesi e possono essere prorogati per altri 24 mesi.
In generale, l’obiettivo di questa riduzione dell’orario è evitare del tutto (o in parte) il licenziamento.
Come la cassa integrazione questi contratti sono ammortizzatori sociali, ma sono applicabili solo in caso di crisi. L’accesso alla cassa integrazione, invece, è possibile anche in caso di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale.
Tipologie e dettagli
I CDS sono stati introdotti dalla Legge n.863/1984: si tratta di accordi stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali. La legislatura ne prevede due differenti quali:
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- contratti di solidarietà difensivi, inerenti la riduzione dell’orario di lavoro volta al mantenimento dell’occupazione in caso di una crisi aziendale. In questo modo si evita che l’impresa sia costretta a ridurre il personale;
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- contratti di solidarietà espansivi, ovvero accordi aventi oggetto la riduzione dell’orario di lavoro per favorire all’interno dell’azienda nuove assunzioni, anche se questa opzione non è molto usata.
In merito alle tipologie esistono altre distinzioni:
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- contratti di solidarietà di Tipo A, per le imprese che rientrano nel campo di applicazioni della disciplina in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e spettano a tutto il personale dipendente a esclusione di dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni e lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
- contratti di solidarietà di Tipo B, possono essere usati per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e per le aziende artigiane in cui sono comprese imprese con più di 15 dipendenti esclusi dalla normativa in materia di CIGS e che abbiano avviato la procedura di mobilità, imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali, imprese alberghiere nonché aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali.
In fatto di ferie, queste sono previste se maturate durante il contratto di solidarietà: a stabilirlo è la circolare Inps n° 2749 del 1986. Anche malattia e maternità sono diritti che trovano applicazione in questo ammortizzatore sociale. Inoltre, sono previste anche tredicesima e quattordicesima.
Per avere maggiori dettagli sul contratto di solidarietà o se si è alla ricerca di un consulente del lavoro contattate Studio Riitano.