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Cassa integrazione

come funziona cassa integrazione
Career  ·  Contenzioso sul lavoro  ·  Life  ·  news
Come funziona la cassa integrazione e quanto dura

La cassa integrazione è uno strumento fondamentale del sistema di ammortizzatori sociali italiano, pensato per tutelare i lavoratori in caso di crisi aziendali temporanee o strutturali. Sapere come funziona la cassa integrazione, quali sono le diverse tipologie e quanto dura la cassa integrazione è essenziale per comprendere i propri diritti e doveri in situazioni di difficoltà produttiva.

Cos’è la cassa integrazione e a chi spetta

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un contributo economico erogato dallo Stato, tramite l’INPS, per compensare la perdita totale o parziale del reddito dei lavoratori sospesi o con orario ridotto a causa di problemi aziendali. Può essere concessa a operai, impiegati e quadri, mentre ne sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Gli apprendisti con contratto professionalizzante sono stati inclusi dal D.lgs. 148/2015.

Come funziona la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

La CIGO, ovvero Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, si applica in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per motivi temporanei non imputabili al datore o al lavoratore, come crisi di mercato, mancanza di commesse o avversità climatiche. È rivolta principalmente ad aziende industriali (inclusi settori come edilizia, energia, trasporti, calcestruzzo, impianti elettrici, ecc.).

La CIGO mira a sostenere il reddito del lavoratore e a evitare licenziamenti, permettendo alle aziende di mantenere in organico personale già formato, pronto a riprendere l’attività alla fine del periodo di difficoltà.

Quanto dura la cassa integrazione ordinaria

Per quanto riguarda quanto dura la cassa integrazione, la CIGO può essere concessa inizialmente per un periodo massimo di 13 settimane consecutive, prorogabili fino a 52 settimane complessive in un biennio mobile. In determinate aree del Paese o settori specifici, la durata può arrivare a 24 mesi.

Il D.lgs. 148/2015 stabilisce inoltre che la durata complessiva dei trattamenti ordinari e straordinari non possa superare i 24 mesi in un quinquennio mobile, con estensione a 30 mesi per l’edilizia.

Come funziona la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria si applica in caso di ristrutturazione, riconversione, crisi aziendale grave o procedure concorsuali (fallimento, liquidazione, ecc.). A differenza della CIGO, la CIGS è riservata alle aziende con almeno 15 dipendenti (con soglie diverse per specifici settori come commercio, editoria e trasporti).

L’accesso alla CIGS richiede un piano aziendale approvato, con la partecipazione dei sindacati e la definizione di un programma di rilancio o gestione della crisi.

La cassa integrazione in deroga (CIGD)

La Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) si applica alle imprese non coperte da CIGO o CIGS. È utilizzata in situazioni straordinarie e in settori come tessile, abbigliamento, orafo e calzaturiero. Ha una durata massima di 12 mesi e può coprire fino all’80% della retribuzione.

La cassa integrazione per emergenza COVID-19 è stata ampiamente utilizzata, garantendo copertura anche a lavoratori precari, interinali e a domicilio. Il meccanismo di concessione avviene tramite le Regioni, ma il pagamento è gestito dall’INPS.

Fondo di integrazione salariale (FIS): un’alternativa alla cassa

Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), attivo dal 1° gennaio 2016, è un fondo di solidarietà che fornisce un sostegno al reddito ai lavoratori in aziende che non rientrano nella CIGO o nella CIGS. Vi aderiscono datori di lavoro con più di cinque dipendenti appartenenti a settori senza fondi bilaterali specifici. Il FIS interviene in caso di sospensione o riduzione dell’attività e consente di proteggere anche quei lavoratori non coperti dagli strumenti ordinari di integrazione.

Per un’assistenza completa nella gestione di richieste di CIGO, CIGS o CIG in deroga, affidati alla competenza dello Studio Riitano, consulenti del lavoro a Milano, specializzato in consulenza giuslavoristica per aziende e lavoratori.

contratto di solidarietà
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Contratto di solidarietà: cosa prevede, come funziona e differenza con cassa integrazione

Ammortizzatore sociale, il contratto di solidarietà è stato introdotto dalla Legge 19 dicembre 1984 n°863. Scopriamo insieme che cosa è, qual è la normativa che lo disciplina e come può essere utilizzato.

Contratto di solidarietà: come funziona

Strumenti di integrazione salariale, i contratti di solidarietà sono destinati a tutelare l’occupazione mediante la previsione di una riduzione dell’orario di lavoro senza che avvenga la perdita totale della retribuzione.

Ma quanto si prende con il contratto di solidarietà? La parte di retribuzione persa a causa della contrazione lavorativa viene compensata con un contributo Inps che è pari all’80% dello stipendio non corrisposto. 

Tuttavia la riduzione massima prevista dal contratto di solidarietà non può superare il 60% in rapporto all’orario giornaliero, settimanale e mensile. Il contributo è anticipato dal datore di lavoro e viene versato in busta paga anche se in alcuni casi l’Inps eroga l’ammortizzatore direttamente al lavoratore.

Per quanto riguarda la durata, i contratti di solidarietà sono stipulati per un massimo di 24 mesi e possono essere prorogati per altri 24 mesi.  

In generale, l’obiettivo di questa riduzione dell’orario è evitare del tutto (o in parte) il licenziamento. 

Come la cassa integrazione questi contratti sono ammortizzatori sociali, ma sono applicabili solo in caso di crisi. L’accesso alla cassa integrazione, invece, è possibile anche in caso di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale.

Tipologie e dettagli

I CDS sono stati introdotti dalla Legge n.863/1984: si tratta di accordi stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali. La legislatura ne prevede due differenti quali:

    • contratti di solidarietà difensivi, inerenti la riduzione dell’orario di lavoro volta al mantenimento dell’occupazione in caso di una crisi aziendale. In questo modo si evita che l’impresa sia costretta a ridurre il personale;
    • contratti di solidarietà espansivi, ovvero accordi aventi oggetto la riduzione dell’orario di lavoro per favorire all’interno dell’azienda nuove assunzioni, anche se questa opzione non è molto usata.

In merito alle tipologie esistono altre distinzioni:

    • contratti di solidarietà di Tipo A, per le imprese che rientrano nel campo di applicazioni della disciplina in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e spettano a tutto il personale dipendente a esclusione di dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni e lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
    • contratti di solidarietà di Tipo B, possono essere usati per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e per le aziende artigiane in cui sono comprese imprese con più di 15 dipendenti esclusi dalla normativa in materia di CIGS e che abbiano avviato la procedura di mobilità, imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali, imprese alberghiere nonché aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali.

In fatto di ferie, queste sono previste se maturate durante il contratto di solidarietà: a stabilirlo è la circolare Inps n° 2749 del 1986. Anche malattia e maternità sono diritti che trovano applicazione in questo ammortizzatore sociale. Inoltre, sono previste anche tredicesima e quattordicesima.

Per avere maggiori dettagli sul contratto di solidarietà o se si è alla ricerca di un consulente del lavoro contattate Studio Riitano.

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Integrazioni salariali e indennità di malattia: cosa c’è da sapere

Ad alcuni lavoratori, quando si ammalano, viene riconosciuta l’indennità di malattia. Accade quando l’evento intercorso, legato allo stato di salute del lavoratore, non gli dà la possibilità, almeno a livello temporaneo, di svolgere la mansione specifica che ricopre a livello professionale.

La malattia durante la cassa integrazione: come funziona?

Con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, dopo numerose richieste di chiarimento per l’emergenza legata alla pandemia Covid-19, l’Inps ha riepilogato le disposizioni vigenti rispetto all’indennità di malattia del lavoratore per le categorie a carico dell’istituto stesso, in tale contesto. In base al decreto legislativo n. 148/2015 del Jobs Act e come specificato dalla circolare n. 197/2015, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali in caso di malattia durante la cassa integrazione a 0 ore, se la prima ha coinciso con l’inizio della sospensione dell’attività del lavoro. Se, invece, risulta precedente, si configurano due casi, a seconda che la totalità del personale dell’ufficio, del reparto, della squadra o simili, a cui il lavoratore appartiene, abbia sospeso o meno l’attività. Vuoi sapere di che cosa beneficia un lavoratore in malattia in queste situazioni? Possono chiarirti i dubbi gli esperti dello Studio Riitano, specializzati in consulenza del lavoro.

Lavoratore in malattia e in cassa integrazione: cosa gli spetta

Secondo quanto disposto dalla normativa in vigore, in base ai casi e alle categorie lavorative di appartenenza, la retribuzione che spetta al lavoratore in malattia ricade interamente a carico del datore di lavoro o è a carico dell’INPS. In questa seconda ipotesi, l’istituto previdenziale eroga un’indennità di malattia che può essere eventualmente integrata dal datore di lavoro. Le regole per la cassa integrazione ordinaria si applicano in via analogica alla Cig in deroga. Anche in questi casi, per il lavoratore in malattia, bisogna distinguere la situazione in cui la malattia sia insorta nel periodo di sospensione o se ha preceduto l’inizio della sospensione dell’attività. Sei un datore di lavoro o un dipendente? Vuoi capire meglio i tuoi obblighi e i tuoi diritti? Contatta lo Studio Riitano.

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Dopo il 23 settembre nessuna deroga per CIGS e CDS

Dopo il 23 settembre nessuna deroga per CIGS e CDS

Il Ministero del Lavoro con la circolare n.30 del 9 novembre 2015 fornisce ulteriori precisazioni in merito al campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, così come previsto dal decreto n.148/2015 del Jobs Act, alla causale d’intervento in caso di crisi aziendale, con particolare riferimento alla cessazione d’attività, e alle modalità di presentazione delle istanze di proroga dei trattamenti di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione e contratti di solidarietà. Il Ministero chiarisce che alle domande di proroga per trattamenti legati a programmi di riorganizzazione e conversione aziendale già presentati alla data di entrata in vigore del decreto (entro il 23 settembre 2015), si applicano le regole previste dalla normativa precedente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto.

“Resta fermo – precisa il Ministero – che alle domande riferite al primo anno di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà presentate dopo il 23 settembre, si applica la nuova normativa di cui al Dlgs 148/2015, sebbene l’accordo sia stato sottoscritto e l’inizio della sospensione avvenga in data precedente al 24 settembre”.