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Contratto

contratto prestazione occasionale
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Contratto di prestazione occasionale: come funziona, quanto può durare e modelli ritenuta d’acconto

Tra le diverse tipologie di contratto esiste una particolare formula prevista nell’ambito di una collaborazione saltuaria e limitata sia dal punto di vista dei guadagni che del tempo impiegato. Si tratta del contratto di prestazione occasionale: ecco di cosa si tratta, le caratteristiche e tutti i dettagli.

Come funzionano i contratti di prestazione occasionale?

Non abituale, non continuativa, non coordinata nonché limitata come tempo e guadagno. Queste sono le caratteristiche tipiche della collaborazione prevista dal contratto di prestazione occasionale mediante il quale un datore di lavoro riesce ad acquistare una prestazione di lavoro occasionale entro specifici limiti di importo in modo semplificato.

A disciplinare questo contratto è il decreto legge 24 aprile 2017, n.50: al suo interno rientrano attività lavorative saltuarie e sporadiche che rispettano specifici limiti economici.

Per quanto riguarda le categorie di utilizzatori a cui è rivolto, vi rientrano:

    • lavoratori autonomi;
    • associazioni;
    • professionisti;
    • imprenditori:
    • fondazioni;
    • imprese agricole;
    • enti locali;
    • aziende alberghiere;
    • pubbliche amministrazioni;
    • onlus.

Questi possono ricorrere alla prestazione mediante il contratto occasionale a patto che le attività devono essere saltuarie e sporadiche, rispettando specifici limiti economici. 

ll decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, stabilisce alcune condizioni in termine di importi, riferiti al netto dei compensi percepiti, quali: 

    • per ogni prestatore i compensi dell’attività occasionale non dovranno superare i 5 mila euro annuali;
    • per ogni utilizzatore invece, in riferimento alla totalità dei prestatori, non bisognerà superare i 10 mila euro; 
    • eccezione è il caso delle società sportive, che ricorrono agli steward negli stadi, per le quali non è previsto il limite dei 10 mila euro;
    • le prestazioni di ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore devono avere compensi non superiori a 2,500 euro.

Per quanto riguarda la durata, nel rapporto occasionale non può essere superiore a 30 giorni nell’arco di un anno solare (ossia da gennaio a dicembre).

Prestazione occasionale: tutto quello che c’è da sapere

In merito all’attivazione per il contratto di prestazione occasionale deve essere effettuata sulla piattaforma informatica dedicata dell’INPS. Almeno 60 minuti prima della prestazione l’utilizzatore è obbligato a comunicare i dati del prestatore e i dettagli della prestazione quali durata, luogo in cui si svolge, compenso, tipologie e settore in cui viene effettuata. 

Questa comunicazione può essere revocata entro tre giorni dalla data in cui era stato previsto lo svolgimento della prestazione: a seguito di questa operazione il prestatore riceverà una notifica per e-mail oppure tramite un messaggio telefonico in cui viene comunicata la revoca. 

Nell’ambito del contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore deve versare le somme per la prestazione sulla piattaforma apposita dell’INPS: il compenso minimo previsto è di 9 euro, eccetto nel settore agricolo. 

Quando non è possibile utilizzarlo?

Nell’ambito di questo contratto sono previsti oneri assicurativi e previdenziali a carico dell’utilizzatore.  In merito al contratto di prestazione occasionale sono previsti specifici divieti, in particolare per le imprese agricole: unica possibilità ammessa è se le attività vengono eseguite da giovani con meno di 25 anni, disoccupati, pensionati o chi percepisce altre forme di sostengo al reddito. 

Inoltre, il divieto è esteso anche per il settore edile e i comparti affini. 

La prestazione occasionale non è possibile anche nei casi in cui  l’utilizzatore abbia assunto 5 dipendenti a tempo indeterminato. Unica eccezione sono le aziende alberghiere con massimo 8 dipendenti che possono usufruire della prestazione occasionale eseguita da giovani sotto i 25 anni, disoccupati, pensionati o chi percepisce un sostegno al reddito. 

Per il lavoro svolto occasionalmente viene prevista la ricevuta per prestazione occasionale. Per quanto riguarda la prestazione occasionale può essere eseguita anche senza vincolo di subordinazione, trattandosi di una collaborazione lavorativa di tipo non continuativo. 

Chi esegue la prestazione deve consegnare al committente una ricevuta che corrisponde a una fattura per la prestazione occasionale in cui sono presenti informazioni come i propri dati, la paga prevista e il tipo di lavoro svolto. Questa può essere emessa anche da soggetti che non hanno la partita iva.

Per quanto riguarda il calcolo della prestazione occasionale si applica una ritenuta d’acconto del 20%, cifra versata dal cliente al fisco: se gli importi superano i 77,47 euro sul documento va applicata la marca da bollo di due euro.

Sul web sono presenti molti fac-simile della prestazione occasionale: in ogni caso è fondamentale aggiungere una nota specifica per indicare che l’operazione non è soggetta a IVA a norma dell’articolo 5, comma 2, SPR 633/72, e di non aver superato la soglia dei 5000 euro.

Per maggiori informazioni sulla prestazione occasionale contattate lo Studio Riitano, consulente del lavoro, punto di riferimento del settore da decenni. 

Assunzione-sostituzione-maternità
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Assunzione sostituzione maternità: come funziona?

Il contratto di assunzione per sostituzione maternità è un contratto a tempo determinato, destinato ad interrompersi allo scadere del periodo di maternità concordato tra il datore di lavoro e il lavoratore congedato che gode del diritto alla conservazione del posto. L’assunzione del nuovo dipendente può precedere di un mese la data prevista per il congedo affinché questi riceva la dovuta formazione e l’affiancamento necessari per una corretta prosecuzione delle attività lavorative.

Contratto sostituzione maternità: durata e rinnovi

Come ogni contratto a tempo determinato, il Decreto Legge 145 del 2018, chiamato Decreto Dignità, ha previsto un rinnovo massimo di 36 mesi anche per il contratto sostituzione maternità: la durata del rapporto lavorativo, tuttavia, dipende dal periodo di congedo richiesto dal dipendente. Al termine del periodo di assunzione per sostituzione maternità può essere stipulato un rinnovo contrattuale, senza l’obbligo di attendere 20 giorni tra un contratto e l’altro previsto per gli altri contratti a tempo determinato.

Sgravi e agevolazione per sostituzione maternità

Per le aziende con meno di 20 dipendenti, la legge prevede una speciale agevolazione per sostituzione maternità: uno sgravio del 50% sui contributi che l’azienda è obbligata a versare per il primo anno di maternità o paternità. L’incentivo, dunque, è previsto per un massimo di dodici mesi e solo a fronte della produzione di una apposita autocertificazione che attesta l’assunzione di un numero totale di lavoratori dipendenti inferiore a 20 nonché la sottoscrizione di un contratto di assunzione per sostituzione maternità.

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Contratto intermittente: le novità 2019 sul contratto a chiamata

Per gli incarichi professionali svolti in modo periodico, saltuario o con una frequenza non prevedibile, il Contratto Nazionale Collettivo prevede un inquadramento del lavoratore attraverso un contratto intermittente: le novità del 2019, introdotte dal Decreto Dignità, si riferiscono anche ai contratti a chiamata oltre ai contratti di subordinazione a tempo determinato o indeterminato e alle collaborazioni professionali. Attraverso una serie di riforme, il decreto legge si propone di intervenire sulle fasce di lavoratori più deboli, esposti ai rischi di disoccupazione e precariato, per regolamentare e tutelare il loro lavoro.

Nuove disposizioni per i contratti di lavoro subordinato 2019

In particolare, la revisione della normativa che regola i contratti di lavoro subordinato 2019, operata dall’attuale Governo, si focalizza su alcuni punti: aumento dell’aliquota contributiva in caso di rinnovo del primo contratto, diminuzione della durata massima dei rapporti a termine, intesi anche come sommatoria nel caso di prestazioni occasionali, e reintroduzioni delle causali a partire dal tredicesimo mese di lavoro. Queste ed altre disposizioni interessano ogni tipologia di rapporto di lavoro subordinato, dunque includono il contratto a chiamata o contratto intermittente. Le novità del 2019 relative al lavoro sono finalizzate alla riduzione del precariato, all’incremento e al consolidamento dell’occupazione.

Consulenti del lavoro dal 1972

Lo Studio Riitano si occupa di consulenza del lavoro dal 1972 e dal 2005 è diretto da Francesca Riitano, consulente abilitata all’esercizio della professione: da oltre cinquant’anni gestisce tutti i tipi di contratti nazionali, aggiornando puntualmente le proprie competenze in base alle più recenti normative sul lavoro, dal contratto a tempo indeterminato al contratto intermittente: le novità del 2019, introdotte dalla riforma governativa, aprono nuovi scenari per ogni categoria professionale.

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Il nuovo contratto di solidarietà difensivo

Il contratto di solidarietà ha subìto, dopo l’intervento effettuato con il decreto legislativo n.148/2015, importanti e profonde modifiche, perdendo nel contempo quell’appeal che lo aveva contraddistinto. Dal 24 settembre scorso, data in cui è entrato in vigore il decreto del Jobs Act sul riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’integrazione prevista per i lavoratori è al pari di quanto previsto per la Cassa integrazione guadagni straordinaria e, quindi, nei limiti del massimale di integrazione. Più costosa e limitata, invece, sarà la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere ad uno strumento che ha come precipua finalità quella di evitare il licenziamento.

La norma, infatti, prevede un aumento dei costi di finanziamento dell’ammortizzatore, a carico dei datori che ne fanno uso, e una durata massima complessiva nel quinquennio di osservazione. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato, con la circolare n.6/2016, le caratteristiche e il campo di applicazione dei nuovi contratti di solidarietà difensivi per le imprese soggette alla CIGS, soffermandosi su misura, durata e contribuzione dell’integrazione e sul procedimento amministrativo per l’erogazione del trattamento.