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Dimissioni volontarie

dimissioni online e come mandare le richieste
Career  ·  Life  ·  news
Dimissioni online: come inviarle tramite INPS on line e cosa sapere sulle dimissioni volontarie

Dal 2016, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e contrastare gli abusi, è stato introdotto in Italia l’obbligo di presentare le dimissioni online. Questa modalità ha reso più sicura e tracciabile l’interruzione volontaria del rapporto di lavoro, obbligando il lavoratore a trasmettere la comunicazione esclusivamente per via telematica. Che si tratti di dimissioni volontarie o di risoluzione consensuale, il processo oggi avviene attraverso un’apposita piattaforma ministeriale, accessibile anche tramite soggetti abilitati come patronati o consulenti del lavoro.

Dimissioni online: cosa sono e perché sono obbligatorie

Dal 12 marzo 2016, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151/2015 (Jobs Act), le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del contratto di lavoro devono essere trasmesse obbligatoriamente in modalità telematica. L’obiettivo della riforma è quello di contrastare le cosiddette “dimissioni in bianco”, ovvero quelle richieste dal datore di lavoro al momento dell’assunzione, ma datate e utilizzabili in un secondo momento per licenziare il lavoratore senza preavviso.

Chi deve utilizzare le dimissioni online

La procedura telematica si applica a tutti i lavoratori del settore privato, con alcune eccezioni: non riguarda i rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il lavoro domestico, le dimissioni convalidate in sede protetta o quelle sottoposte a conciliazione presso l’ITL per casi particolari (come per i genitori lavoratori).

Resta invece obbligatoria per tutti gli altri lavoratori subordinati, sia in caso di dimissioni volontarie che di risoluzione consensuale.

Come inviare le dimissioni volontarie online

Il lavoratore può scegliere due modalità per trasmettere le proprie dimissioni online:

  1. Invio autonomo tramite il sito del Ministero del Lavoro, accedendo con SPID o CIE. Il sistema recupera in automatico i dati del contratto attivo tramite la banca dati delle Comunicazioni Obbligatorie. Per rapporti iniziati prima del 2008, sarà necessario inserire manualmente i dati del contratto e del datore di lavoro.
  2. Tramite soggetti abilitati, come patronati, consulenti del lavoro, enti bilaterali, organizzazioni sindacali o le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Una volta compilato e trasmesso il modulo telematico, al lavoratore verrà assegnato un codice identificativo e una marca temporale. Anche in caso di mancato invio della PEC automatica al datore, le dimissioni saranno comunque valide e visibili nella procedura aziendale.

Revoca delle dimissioni e termini da rispettare

Il lavoratore può revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo. La revoca avviene con le stesse modalità della trasmissione: online oppure con l’assistenza di un soggetto abilitato. Trascorso questo termine, il recesso è definitivo e il contratto si considera concluso.

In caso di revoca, il datore di lavoro riceve una nuova comunicazione automatica e può visualizzarne il contenuto nella piattaforma dedicata.

Il preavviso nelle dimissioni volontarie

Si comporta generalmente l’obbligo per il lavoratore di rispettare un periodo di preavviso dimissioni, stabilito dal contratto collettivo o dal contratto individuale. Se il lavoratore procede con una dimissione senza preavviso, è tenuto a corrispondere un’indennità sostitutiva al datore di lavoro. Lo stesso vale se è il datore a non rispettare il preavviso in caso di licenziamento.

Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa, che legittimano il lavoratore a recedere immediatamente dal rapporto senza obbligo di preavviso e senza penalità economiche.

Dove accedere per compilare le dimissioni online

Per accedere alla piattaforma, il portale di riferimento è il sito del Ministero del Lavoro – Servizi Lavoro, nella sezione dedicata alle dimissioni. Qui si possono trovare anche i manuali, le guide operative e i riferimenti normativi aggiornati.

Chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali può sempre rivolgersi ai soggetti abilitati per essere assistito nella procedura.

Dimissioni volontarie online: quando rivolgersi a un esperto

Sebbene l’invio delle dimissioni volontarie online sia ormai una prassi consolidata, non è raro che emergano dubbi sulla corretta compilazione, sulle tempistiche o sull’eventuale necessità di revoca. Anche il calcolo del preavviso o la distinzione tra dimissioni per giusta causa e dimissioni ordinarie richiedono un’attenta valutazione del proprio contratto e della normativa vigente.

Affidarsi ad un consulente del lavoro a Milano specializzato in diritto del lavoro, come lo Studio Riitano, consente di gestire la procedura in modo corretto, evitando errori e tutelando i propri diritti in ogni fase del recesso contrattuale.

dimissioni volontarie e disoccupazione padri lavoratori
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Dimissioni volontarie, disoccupazione NASpI e divieto licenziamento padre lavoratore: tutte le novità per i neo-papà

Tramite la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, l’Inps ha fornito tutte le istruzioni amministrative relative al divieto di licenziamento, alle dimissioni volontarie e disoccupazione NASpI nel caso dei padri che si sono dimessi entro il primo anno di vita del bambino e a seguito di aver fruito del congedo di paternità obbligatorio. Di seguito approfondiamo i dettagli di questa importante novità in fatto di tutela dei neo papà.

Dimissioni volontarie e disoccupazione per i neo-papà: di cosa si tratta

Arrivano novità importanti in merito alle dimissioni volontarie e alla disoccupazione nel caso del lavoratore padre, entro il primo anno di vita del bambino, che abbia fruito del congedo di paternità alternativo (art. 27-bis T.U.) e/o del congedo di paternità obbligatorio. Il 20 marzo 2023 l’Inps ha fornito tutte le indicazioni necessarie per l’applicazione di questo provvedimento. 

Si tratta di una misura grazie a cui i neo padri possono accedere alla NASpI, dopo le dimissioni volontarie, analogamente a quanto già previsto nel caso della madri.

Congedo parentale obbligatorio e dimissioni: i dettagli

In merito al congedo parentale obbligatorio è previsto che due mesi prima del parto ed entro cinque mesi dalla data di nascita, il padre lavoratore deve astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni (non frazionabili a ore) utilizzabili anche non tutti di seguito.

Il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità alternativo alla madre se sono presenti situazioni particolarmente gravi come l’infermità della madre, la morte, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.

Gli articoli 54 e 55 del D.lgs n. 151 del 2001 tutelano i neo genitori prevedendo il divieto di licenziamento della lavoratrice madre oppure del lavoratore padre, per tutto il periodo di tutela della maternità e della paternità.

In particolare le lavoratrici non possono essere licenziate nel periodo compreso dall’inizio della gravidanza fino alla fine dei periodo di interdizione dal lavoro e al compimento di un anno di età del bambino. 

Inoltre, è previsto in caso di fruizione del congedo di paternità che il divieto di licenziamento si applichi anche al padre lavoratore, per la durata del congedo stesso, estendendosi fino al compimento di un anno di età del bambino.

Divieto di licenziamento del neo padre lavoratore: le novità  

Il divieto di licenziamento del padre lavoratore è previsto fino al compimento del primo anno di vita del bambino non solo nell’ipotesi del congedo in alternativa alla madre, ma anche nel caso di congedo obbligatorio. 

Se vengono presentate le dimissioni volontarie durante il periodo tutelato, è stato precisato dalla circolare dell’Inps come né padre né madre lavoratori siano obbligati al preavviso. Inoltre, entrambi hanno diritto alla percezione della NASpI se ricorrono tutti gli altri requisiti previsti. 

Entro i primi tre anni di vita del bambino, le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre o dal padre lavoratore non hanno l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso.

Per maggiori informazioni o se si è alla ricerca di un consulente del lavoro contattate Studio Riitano.

dimissioni volontarie
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Come comportarsi in caso di dimissioni volontarie: data decorrenza, doveri e tutto ciò che c’è da sapere

Successivamente alle riforme introdotte dal “Jobs Act”, a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate solo in modalità telematica. 

Dimissioni volontarie e dimissioni per giusta causa 

Il servizio online dedicato esclusivamente alle dimissioni volontarie è rivolto a tutti i lavoratori e le lavoratrici che intendano comunicare le proprie dimissioni. L’intervento è stato pensato per contrastare la pratica diffusa delle “dimissioni in bianco”, che fino a poco tempo fa penalizzava soprattutto i lavoratori più deboli.

L’ente previdenziale Inps può riconoscere l’indennità di disoccupazione nel caso di dimissioni per giusta causa, qualora sussista effettivamente una delle cause indicate dalla legge, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro: 

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative e illegittime delle mansioni lavorative, o demansionamento illegittimo;
  • mobbing da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda;
  • spostamento immotivato del lavoratore da una sede ad un’altra;
  • comportamento ingiurioso da parte del superiore;
  • pretesa di prestazioni illegittime.

Richiedete una consulenza legale agli esperti di Studio Riitano. 

Data di decorrenza delle dimissioni

Per quanto riguarda la compilazione del modulo telematico delle dimissioni volontarie, occorre considerare quando è stato instaurato il rapporto lavorativo. Se è avvenuto prima del 2008, è necessario indicare alcune informazioni relative al datore di lavoro (ad esempio codice fiscale o denominazione azienda) e al rapporto di lavoro (ad esempio la data di inizio del rapporto di lavoro e la tipologia contrattuale).

Se il rapporto è cominciato dopo il 2008, invece, alcuni dati sono precompilati. In entrambi i casi bisogna indicare negli appositi campi l’indirizzo di posta elettronica o PEC dell’azienda. Cosa si intende per data di decorrenza delle dimissioni? È il giorno in cui il rapporto di lavoro ha termine, dunque è il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

La data può cambiare in base alla tipologia di contratto di lavoro che stabilisce il periodo di preavviso minimo da rispettare nel caso in cui ci si voglia dimettere. Il periodo di preavviso è stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) ma varia in base ad altri fattori. Contattate lo Studio Riitano, specializzato in diritto del lavoro.

data decorrenza dimissioni
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Data decorrenza dimissioni, di cosa si tratta e che cosa indicare

Le dimissioni volontarie sono la procedura con cui il lavoratore interrompe il rapporto professionale con un’azienda. Su di essa andrà indicata la data di decorrenza delle dimissioni, che vanno comunicate con un certo anticipo al datore di lavoro.

Data di decorrenza delle dimissioni volontarie

La legge prevede che, nel caso di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il lavoratore che intende lasciare il suo posto in azienda debba indicare una data di decorrenza delle dimissioni sulla richiesta da inoltrare per via telematica. Quella data, tuttavia, deve tenere conto del dovuto preavviso che va comunicato per tempo al datore di lavoro.

In base a quanto previsto nel contratto collettivo di lavoro di riferimento, pertanto, la data di decorrenza delle dimissioni volontarie dipende dalla durata del preavviso. Nella maggior parte dei contratti collettivi di lavoro sono tre i fattori da considerare: la categoria a cui appartiene il lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio); il suo livello di inquadramento; l’anzianità di servizio.

Se siete dipendenti e volete rassegnare le vostre dimissioni, informatevi su questi e altri aspetti della procedura chiedendo una consulenza agli esperti di Studio Riitano.

Dimissioni online e preavviso: rischi per il lavoratore

Nella data di decorrenza delle dimissioni, pertanto, occorre indicare la data finale in cui il rapporto di lavoro cesserà per effetto delle dimissioni. Se il lavoratore dimissionario non rispetta il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo di lavoro in cui rientra la sua categoria professionale, il datore può operare una trattenuta in busta paga, la cosiddetta indennità sostitutiva di preavviso. Si tratta di una somma di denaro pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso non osservato.

In base alle riforme introdotte con il “Jobs Act”, a partire dal 12 marzo 2016 per rompere volontariamente un rapporto di lavoro occorre presentare le dimissioni online. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, cioè, deve essere effettuata in modalità telematica tramite il sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per maggiori informazioni contattate Studio Riitano.