• Chi Siamo
  • Servizi
  • Politiche Attive
  • Ricerca Personale
    • Ricerca Candidati
  • Formazione
    • Corsi per aziende
    • Corsi per disoccupati
  • Blog
  • Contattaci
  • 02 27209934
  • 02 27207763
  • f.riitano@pigariitano.it
  • Via Santa Maria Rossa, 7 20132 - Milano
  • Chi Siamo
  • Servizi
  • Politiche Attive
  • Ricerca Personale
    • Ricerca Candidati
  • Formazione
    • Corsi per aziende
    • Corsi per disoccupati
  • Blog
  • Contattaci
Facebook Linkedin Instagram
  • Chi Siamo
  • Servizi
  • Politiche Attive
  • Ricerca Personale
    • Ricerca Candidati
  • Formazione
    • Corsi per aziende
    • Corsi per disoccupati
  • Blog
  • Contattaci
Facebook Linkedin Instagram

Smart working

Smart working fragili
Career  ·  Life  ·  news
Smart working fragili: le novità sui diritti dei lavoratori fragili

La questione dello smart working fragili continua ad alimentare il dibattito giuslavoristico anche dopo la fine del regime emergenziale. Oggi, i lavoratori con patologie gravi o multiple, che appartengono alle categorie protette, non godono più di un diritto automatico al lavoro da remoto, ma possono comunque avvalersi di tutele rafforzate, in particolare nei casi in cui lo smart working costituisca un accomodamento ragionevole per garantire la continuità lavorativa.

Smart working fragili: il nuovo scenario post-emergenziale

Oggi, il quadro normativo distingue tra settore privato e Pubblica Amministrazione, introducendo forme di tutela differenziate. Nel privato, la Legge n. 81/2017 ha riportato al centro l’accordo individuale tra le parti. Tuttavia, i lavoratori fragili in smart working mantengono un diritto di priorità: ciò significa che le loro richieste devono essere valutate per prime, e un eventuale rifiuto dev’essere motivato con argomentazioni oggettive, dimostrando l’impossibilità di remotizzare le mansioni.

Lavoratori disabili e accomodamento ragionevole

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 605/2025) ha fatto chiarezza su un aspetto cruciale. Un lavoratore disabile aveva chiesto lo smart working in modalità full remote: pur in assenza di un accordo specifico, il giudice ha ritenuto che il lavoro agile fosse un accomodamento ragionevole previsto dalla normativa antidiscriminatoria (D.Lgs. 216/2003).

Secondo la Corte, il datore di lavoro è obbligato ad adottare ogni misura utile, come lo smart working, per evitare discriminazioni indirette. Rifiutare senza giustificazione può integrare una violazione della Direttiva europea 78/2000/CE e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Smart working fragili e settore privato: come funziona

Nel settore privato, l’attivazione dello smart working avviene tramite accordo individuale scritto, che regola:

  • durata e modalità della prestazione
  • luoghi di lavoro e alternanza
  • strumenti tecnologici e diritto alla disconnessione

Per i lavoratori fragili, lo smart working necessita presentare domanda supportata da certificazione medica (D.M. 4 febbraio 2022). In caso di patologie gravi, il datore è tenuto a valutare la richiesta con priorità, e può negarla solo dimostrando che:

  • le mansioni non sono remotizzabili
  • non esistono ruoli alternativi compatibili
  • l’adozione dello smart working comporterebbe un onere sproporzionato

L’obbligo di repechage

Se le mansioni attuali non possono essere svolte da remoto, il datore ha l’obbligo di verificare altre posizioni disponibili equivalenti, compatibili con il lavoro agile. Questo principio, noto come obbligo di repechage, è essenziale per tutelare davvero i lavoratori fragili. Solo dopo aver esaurito ogni possibilità di ricollocazione, un diniego può essere considerato legittimo.

Smart working pubblica amministrazione: cosa cambia

Nel settore pubblico, la tutela per i lavoratori fragili smart working si fonda su principi di flessibilità e discrezionalità, introdotti con la Direttiva Zangrillo del 29 dicembre 2023.

Criteri di flessibilità per i dipendenti pubblici

Secondo la direttiva, i dirigenti possono autorizzare lo smart working anche derogando al principio della prevalenza in presenza, a fronte di situazioni documentate di salute o urgenze familiari. La decisione deve essere ragionevole, motivata e conforme al principio di imparzialità.

Tutele rafforzate nei nuovi CCNL

Nel comparto Funzioni Centrali (INPS, Ministeri, Agenzie Fiscali), il CCNL 2022-2024 ha introdotto facilitazioni per i lavoratori con esigenze di salute. Queste prevedono più giornate di lavoro agile e superano di fatto i limiti ordinari, se recepite nella contrattazione integrativa.

Strumenti di tutela per il lavoratore fragile

Quando la richiesta di smart working per fragili viene respinta senza valide motivazioni, il lavoratore può attivare diversi strumenti di tutela:

  • Ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c.) per ottenere l’autorizzazione immediata dal giudice
  • Azione antidiscriminatoria, in caso di disabilità riconosciuta
  • Segnalazione all’Ispettorato del Lavoro, se il rifiuto è ingiustificato
  • Accomodamento ragionevole: il giudice può imporre lo smart working in assenza di accordo individuale, se necessario per tutelare la salute

Anche in ambito giudiziario, la giurisprudenza ha stabilito che spetta al datore di lavoro dimostrare l’impossibilità oggettiva di accogliere la richiesta, invertendo di fatto l’onere della prova.

Smart working fragili tra diritti e limiti

Oggi, il diritto allo smart working per lavoratori fragili non è più assoluto, ma è comunque una posizione giuridica rafforzata. Il lavoratore fragile ha diritto a una valutazione prioritaria, alla verifica delle alternative possibili e a una decisione motivata e trasparente da parte del datore di lavoro.

Nel privato, il diritto si esercita attraverso l’accordo individuale e l’obbligo di repechage; nella smart working pubblica amministrazione, si applicano tutele diverse a seconda delle direttive e dei CCNL in vigore. In entrambi i casi, la protezione della salute resta un principio costituzionale imprescindibile.

Per ricevere assistenza qualificata nella gestione delle richieste di smart working fragili, puoi affidarti allo Studio Riitano: un punto di riferimento nella consulenza del lavoro a Milano.

diritto-alla-disconnessione
news
Legge 61/2021: diritto alla disconnessione e benefici per i lavoratori con figli.

Ieri è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 61 del 5 maggio 2021 di conversione del decreto legge 30/2021, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e per il sostegno dei lavoratori con figli minori in DAD o in quarantena. Oltre a confermare i criteri per l’attribuzione di colore alle Regioni, Province e Comuni sulla base del numero dei contagi in rapporto alla popolazione, questa norma sancisce disposizioni importanti per il diritto alla disconnessione dei lavoratori in smart working e per i lavoratori con figli in DAD o in quarantena.

Il diritto alla disconnessione del lavoratore in smart working

Il c.1 dell’art. 2 ex l. n. 61 del 2021 sancisce il diritto alla disconnessione dai dispositivi tecnologici e dalle piattaforme informatiche per i lavoratori che svolgono l’attività in modalità agile, “nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati”. Tale diritto viene definito dalla suddetta norma “necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore”.

Tale disposizione, affermando un vero diritto in capo al lavoratore agile, comporterebbe in primis la mancanza di obbligo in capo a egli di essere reperibile al di fuori delle fasce orarie previste dall’accordo individuale con il datore, in secundis che all’esercizio dello stesso non possano seguire ripercussioni negative di sorta da parte del datore. Invero, la norma afferma esplicitamente che l’esercizio del diritto alla disconnessione negli orari concordati negli accordi individuali non possa avere “ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”. È indubbio che ciò richiederà una maggiore accuratezza nell’individuazione dei periodi temporali di reperibilità, nonché di quelli di riposo, con riferimento anche alle peculiarità della prestazione lavorativa[1].

I benifici per i lavoratori con figli in DAD o in quarantena

Per quanto concerne i lavoratori con figli in DAD o in quarantena, la legge, nei casi di attività scolastica a distanza, di quarantena per contatto diretto con un positivo o per contagio da Covid 19, prevede:

-per i lavoratori genitori di studenti under 16 normodotati, che possano richiedere di lavorare in smart working senza il requisito della convivenza (previsto prima della conversione del decreto)[2];

-per i lavoratori dipendenti genitori di studenti under 14 normodotati, che, oltre a poter richiedere di lavorare in smart working senza il requisito della convivenza, possano usufruire di congedi parzialmente retribuiti;

– per i lavoratori autonomi genitori di studenti under 14 conviventi e normodotati, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting fino a 100 euro settimanali;

– per i genitori di figli di qualsiasi età con disabilità accertata o disturbi specifici dell’apprendimento o bisogni educativi speciali, che, oltre ai casi sopracitati anche nell’eventualità di chiusura del centro diurno disabili frequentato, entrambi i genitori possano richiedere di lavorare in smart working, di usufruire dei congedi indennizzati e del bonus baby sitter[3].

 

[1]Cfr. A. Bottini, Il diritto alla disconnessione va regolato nell’accordo, in www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com, 14 maggio 2021.

[2]A tal proposito, occorre evidenziare che “il vincolo della convivenza rimane, invece, se, non potendo ricorrere allo smart working, il genitore di un under 14 vuole fruire di un congedo Covid in alternativa all’altro genitore per sospensione dell’attività scolastica in presenza, durante la quarantena o il contagio da Covid del figlio stesso, beneficiando di una indennità pari al 50% della retribuzione. In fase di conversione del decreto, però, è stato precisato che il congedo può essere fruito sia a giorni che a ore”. Così M. Prioschi, in Smart working Covid anche se il figlio non è convivente, in www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com, 7 maggio 2021.

[3] Così, la Redazione, Decreto Covid-19: dalle misure per contenere il contagio ai congedi straordinari per i figli, in www.ipsoa.it, 13 maggio 2021.

Smart-Working-buoni-pasto
news
Smart working e buoni pasto: chi li riceve e chi no

In base alla normativa in materia di smart working o lavoro agile (D.lgs. 81/2017), il lavoratore in smart working ha diritto allo stesso trattamento normativo e retributivo di colui che lavora in azienda. Per lo smart working e i buoni pasto, invece, le regole applicate al lavoro agile sono differenti, anche se ci sono delle eccezioni.

Buoni pasto e smart working: quando c’è l’obbligo?

Per quanto riguarda la questione smart working e buoni pasto, la prima cosa da fare è verificare quello che prevede il contratto firmato. Una differenza importante, in materia di buoni pasto e smart working, è tra l’erogazione autonoma dell’azienda e i ticket previsti dal contratto collettivo applicato o dal contratto individuale. In una sentenza di Cassazione (16135/2020) è stato precisato che, anche se l’attribuzione dei buoni pasto è una prassi aziendale consolidata negli anni, il datore di lavoro può decidere autonomamente, senza che il lavoratore vanti alcun diritto. Gestisci un’azienda e i tuoi lavoratori sono in smart working? Vuoi capire se hai l’obbligo dei buoni pasto? Per chiarirti le idee chiedi una consulenza allo Studio Riitano, che offre servizi legali per imprese e privati.

Chi ha diritto ai buoni pasto

Tecnicamente il buono pasto è un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro e non rientra nella retribuzione dal punto di vista normativo. Nell’ambito di smart working e buoni pasto, dunque, non dovrebbe sussistere alcun obbligo. In caso di regime agile chi ha diritto ai buoni pasto e in base a quali condizioni? Se l’agevolazione viene prevista dal contratto collettivo applicato o dal contratto individuale, in questo caso ogni modifica contrattuale va concordata tra le parti e può essere necessaria una contrattazione sindacale. Per comprendere i buoni pasto a chi spettano, occorre che il lavoro sia organizzato secondo precise scadenze orarie? Ci sono delle differenze tra aziende private e aziende ed enti pubblici? Rivolgiti agli esperti dello Studio Riitano.

news
Lo smart working: scenari possibili

Quale futuro attende i lavoratori? Secondo alcuni esperti dopo l’esperienza del lockdown, durante la pandemia da Covid-19, lo smart working in Italia è destinato a diffondersi e svilupparsi ulteriormente. Fino a fine 2020 probabilmente si continuerà a lavorare da remoto in varie realtà economiche.

Italia: quale futuro per lo smart working?

Esperti come Simone Cagliano della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro hanno spiegato che lo smart working in Italia – una modalità di lavoro “riscoperta” durante l’emergenza Coronavirus – può rappresentare un modo nuovo, ai tempi di una pandemia, per non diminuire l’efficienza produttiva da un lato, ma, dall’altro, anche per proseguire un percorso che da anni si invocava da più parti. In Italia quale futuro per lo smart working attende imprese e lavoratori? Lo scenario che si delinea è vario, dato il dibattito sul tema. Se i sindacati chiedono di regolamentare il lavoro agile, Confindustria sembra essere meno propensa ad introdurre norme per regolare il lavoro da remoto. Quali interventi sono previsti a livello governativo? Per avere chiarimenti in merito, rivolgiti agli esperti dello Studio Riitano, specializzati in consulenza del lavoro.

Smart working: vantaggi principali

In passato uno dei freni allo sviluppo dello smart working in Italia è stata la paura, da parte di imprenditori e manager, di un calo di produttività dei dipendenti. Tuttavia le indagini condotte in materia, rafforzate dagli studi effettuati durante il lockdown, dimostrerebbero il contrario nella maggioranza dei casi. Proprio per la possibilità di lavorare da remoto su progetti specifici, in determinati orari e giornate, sono portati a conseguire più risultati. Riguardo allo smart working, vantaggi ulteriori per le imprese sono un aumento dei risparmi per la gestione degli spazi fisici in sede e filiali e di altri costi. Per il lavoro agile continuano a essere previsti incentivi e agevolazioni. Per sapere quali sono le principali novità in materia, contatta lo Studio Riitano.

Smart working 2019
Finanza Agevolata  ·  news
Smart working: le agevolazioni fiscali 2019

Con il Decreto Legge 145 del 2018, il cosiddetto Decreto Dignità, il Governo ha indicato le nuove disposizione per i contratti di lavoro e in particolare di smart working 2019. La riforma impone ai datori di lavoro di dare priorità ad alcune categorie sociali nella sottoscrizione di contratti di smart working: si tratta delle madri, che possono beneficiare di queste agevolazioni nel triennio successivo al congedo di maternità, e dei genitori di soggetti disabili che, ai sensi della Legge 104, hanno necessità di un intervento assistenziale permanente.

Genitori che lavorano: le agevolazioni del 2019

Per tutti coloro che svolgono una professione che non prevede una postazione fissa, dal 2017 è possibile sottoscrivere un contratto di smart working: una modalità di lavoro flessibile per quanto riguarda non solo il luogo di lavoro, ma anche l’orario. Le agevolazioni fiscali del 2019 si riferiscono in particolare ai genitori che lavorano, per i quali questo tipo di contratto può rappresentare un vantaggio reale: la prestazione professionale può essere svolta da casa, coprendo le ore di lavoro concordate in modo più libero. Questo si traduce nella concreta possibilità di organizzare le proprie giornate conciliando gli impegni di lavoro con quelli familiari.

Smart working 2019: lavorare in modo più flessibile

La precedenza, dunque, va alle lavoratrici che hanno concluso la maternità da meno di tre anni. Per loro la manovra del Governo prevede anche una maggiore flessibilità del periodo di maternità oltre al riconoscimento del diritto di usufruire di 5 mesi di congedo obbligatorio dopo il parto.  Anche i genitori di soggetti in condizione di grave disabilità hanno la priorità nei contratti di lavoro in modalità smart working 2019, senza limiti di tempo, per poter fornire ai loro figli l’assistenza di cui hanno bisogno. Vuoi sapere se la tua professione ti permette di lavorare in smart working? Contattaci per saperne di più.

news
Smart working. Non è tutto flessibilità ed autonomia quello che luccica.

«Una filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità ed autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati» e così è stato disegnato nella legge n. 81 del 22 maggio scorso, in vigore dal 14 giugno.

Lo smart working non è una nuova tipologia di contratto ma una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato: al lavoratore è restituita la libertà di svolgere il proprio lavoro nei luoghi e negli orari che gli sono più congeniali, con il solo vincolo della durata massima dell’orario di lavoro, e l’azienda, oltre a risparmiare sui costi, sperimenta nuovi modelli organizzativi e può orientare il lavoratore agile su obiettivi e progetti.

Forme di flessibilità del luogo di lavoro e il lavoro in remoto aprono la strada a nuove possibilità di conciliazione vita-lavoro, esigenza stringente soprattutto per le lavoratrici, e permettono di coniugare il lavoro subordinato con il desiderio di indipendenza da una sede fissa e, spingendoci ancora oltre, con stili di vita mobili.

Alcuni storcono il naso, vedendo nello smartworking l’ennessima trovata per spremere un lavoratore e depredarlo dei diritti che gli sono riconosciuti. In realtà l’accordo individuale tra azienda e lavoratore non prescinde dai fondamentali del lavoro subordinato. Devono essere previsti i tempi di riposo e i tempi di disconnessione dagli strumenti di lavoro, lo stipendio non cambia e si può godere degli incentivi fiscali e dei premi di produzione esattamente come chi resta in ufficio, inoltre l’azienda deve garantire la sicurezza e la salute del lavoratore, esattamente come se fosse seduto alla scrivania davanti all’ufficio del capo.

news
SMART WORKING: TRA UTOPIA E REALTA’

 

Che cos’è?

Negli ultimi anni si sta facendo strada nel dibattito italiano un nuovo modo di concepire il lavoro, il c.d. smart working, che rivoluziona il vecchio schema di modalità lavorativa, spostando il lavoratore da una postazione fissa ad una flessibile, più adatta alle esigenze di una società sempre in continua evoluzione. Lo Smart working non intende solo voler conciliare i tempi di vita e lavoro, ma punta all’aumento della produttività lasciando il dipendente libero di scegliere non solo l’orario ed il luogo di lavoro ma di fissare degli obbiettivi di produttività da raggiungere in totale autonomia.

Il termine “ Smart working” deriva dall’inglese ossia “lavoro agile” e propriamente consiste nella flessibilità della prestazione lavorativa all’interno di un rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Precedentemente in Italia, c’è stato già un primo tentativo di venire incontro alle esigenze dei lavoratori grazie all’introduzione nel 2004 del telelavoro, tramite Accordo Interconfederale del 09/06/2004. Il telelavoro prevede delle postazioni remote fisse dalle quali il lavoratore deve svolgere in determinati orari il proprio lavoro. Il telelavoro è nato prevalentemente per venire incontro alle esigenze di lavoratori disabili, ma non è mai riuscito a trasformarsi in uno strumento di flessibilità organizzativa per l’azienda. Il principio del lavoro all’esterno dell’ufficio resta una nota comune con lo Smart working, anche se quest’ultimo è stato concepito in un’ottica di maggiore flessibilità per quanto riguarda tempi e luoghi.

Come viene disciplinato?

Il disegno di legge sullo Smart Working è stato presentato dal Governo come delega nella legge di stabilità 2016 e per la fine dell’anno dovrebbe diventare legge dello Stato.

La legge sullo Smart Working prevede che datore di lavoro e dipendente sottoscrivano un accordo individuale, sia a tempo determinato che indeterminato, per disciplinare la nuova tipologia di lavoro. Questo accordo deve definire: le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro; gli strumenti tecnologici utilizzati dal datore di lavoro; i tempi di riposo; l’esercizio del potere di controllo del datore; le eventuali sanzioni legate a condotte per lavoro esterno all’ufficio.

Tale regolamentazione non deve cozzare con l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, per cui fermo restando il divieto di mera finalità di controllo del lavoratore attraverso strumentazione di vario genere, sarà possibile controllare a distanza l’attività dei lavoratori quando questi svolgano la prestazione all’esterno dai locali aziendali, attraverso gli strumenti a loro assegnati, solo qualora sussistano esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Il pilastro portante dello Smart Working deve essere un rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il dipendente che, sentendosi più libero di organizzare luoghi e tempi di lavoro, può garantire maggior produttività all’azienda. Tutto questo produce effetti benefici sia per i dipendenti perchè guadagnano tempo, flessibilità ed energie per esempio sprecate per andare e tornare dal luogo di lavoro; sia per  il datore di lavoro che risparmia in termini di spese per la gestione dell’ufficio che perde di centralità, e guadagna in produttività dei dipendenti.

 

Per quanto riguarda i diritti del dipendente, restano validi tutti i diritti “tradizionali” come la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il testo italiano, nel recente passaggio in commissione Lavoro ha accolto il “diritto alla disconnessione” introdotto dalla disciplina francese: si prevede che con un accordo aziendale tra dipendente e datore si stabiliscano le regole per lasciare tempi liberi dalla connessione con l’ufficio.

La legge sullo Smart Working, inoltre, prevede che lo stipendio del dipendente che lavora all’esterno dell’ufficio non possa essere inferiore a quello dei dipendenti che svolgono la stessa mansione all’interno dell’azienda.

Sono state introdotte regole anche per quanto riguarda la sicurezza. Il datore di lavoro deve garantire salute e sicurezza anche a chi svolge la prestazione fuori dai luoghi di lavoro. A questo proposito è previsto l’obbligo di consegnare al lavoratore un’informativa scritta con cadenza annuale, nella quale vengono individuati i rischi generali connessi al tipo di lavoro. Anche in questo caso il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro che possono avvenire durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello scelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali.

Qual è l’impatto dello Smart Working in Italia?

Al di là dell’aspetto normativo, la società ha un po’ anticipato l’applicazione di questa nuova tendenza nell’organizzazione del lavoro.  Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, evidenziano che quasi il 50% delle grandi aziende italiane sta sperimentando lo Smart Working. Si parla ancora di percentuali contenute soprattutto per quanto riguarda le piccole aziende, ma sembrerebbe che anche in Italia si stia evolvendo la vecchia visione dell’organizzazione del lavoro per troppi anni bloccata tra rigidità e contrapposizioni.

Ne sono una dimostrazione i recenti rinnovi dei contratti nazionali che hanno spalancato la porta allo Smart Working anche in settori apparentemente meno adatti ad accogliere questa novità. Lo Smart Working in teoria può essere valido per tutti i lavori, ma ovviamente si applica più facilmente a lavori di tipo intellettuale che non implicano necessariamente la presenza del lavoratore in ufficio o per esempio sulla catena di montaggio (in quest’ultimo caso diventa molto più complicato).

I primi settori che hanno accolto questa novità sono stati quello bancario, assicurativo, delle telecomunicazioni, o dell’informatica, ma anche nel recente accordo tra i metalmeccanici di Cisl e Uil e le piccole e medie imprese sono partite con la sperimentazione.

Ad oggi, in una situazione ancora in via di definizione, ogni azienda stipula accordi in base alle proprie esigenze produttive o interpretative dello Smart Working: ad esempio Wind prevede 6 giorni al mese; 8 giorni per Intesa Sanpaolo, uno a settimana per A2A, 2 per Zurich oppure, 32 ore mensili per Barilla. A queste si aggiungono anche altre grandi aziende come BNP, Generale Motors Powertrain, Snam e Banca Etica.

Restano, tuttavia, sfide importanti da affrontare, la declinazione del lavoro Smart anche   alla Pubblica Amministrazione, o la diffusione tra le PMI. Vi sono, però, settori ancora abbastanza chiusi all’applicazione di questa nuova visione del lavoro. Primo tra tutti è quello delle PMI per cui persiste una barriera culturale, anche se l’aumento di consapevolezza fa ben sperare per il futuro. Il secondo è la PA, dove l’obiettivo di diffusione di modelli flessibili introdotto nella riforma Madia è una nota positiva, ma non ancora sufficiente.

Al fine di consentire il successo di tale sfida, è necessario rendere più pervasivi i progetti che prevedono il superamento degli orari di lavoro, il ripensamento degli spazi e la creazione di sistemi di valutazione per obiettivi. Inoltre è opportuno rivedere la c.d. “digital transformation” che lo Smart Working può abilitare introducendo nuove tecnologie in azienda.