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Dimissioni

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Data decorrenza dimissioni, di cosa si tratta e che cosa indicare

Le dimissioni volontarie sono la procedura con cui il lavoratore interrompe il rapporto professionale con un’azienda. Su di essa andrà indicata la data di decorrenza delle dimissioni, che vanno comunicate con un certo anticipo al datore di lavoro.

Data di decorrenza delle dimissioni volontarie

La legge prevede che, nel caso di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il lavoratore che intende lasciare il suo posto in azienda debba indicare una data di decorrenza delle dimissioni sulla richiesta da inoltrare per via telematica. Quella data, tuttavia, deve tenere conto del dovuto preavviso che va comunicato per tempo al datore di lavoro.

In base a quanto previsto nel contratto collettivo di lavoro di riferimento, pertanto, la data di decorrenza delle dimissioni volontarie dipende dalla durata del preavviso. Nella maggior parte dei contratti collettivi di lavoro sono tre i fattori da considerare: la categoria a cui appartiene il lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio); il suo livello di inquadramento; l’anzianità di servizio.

Se siete dipendenti e volete rassegnare le vostre dimissioni, informatevi su questi e altri aspetti della procedura chiedendo una consulenza agli esperti di Studio Riitano.

Dimissioni online e preavviso: rischi per il lavoratore

Nella data di decorrenza delle dimissioni, pertanto, occorre indicare la data finale in cui il rapporto di lavoro cesserà per effetto delle dimissioni. Se il lavoratore dimissionario non rispetta il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo di lavoro in cui rientra la sua categoria professionale, il datore può operare una trattenuta in busta paga, la cosiddetta indennità sostitutiva di preavviso. Si tratta di una somma di denaro pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso non osservato.

In base alle riforme introdotte con il “Jobs Act”, a partire dal 12 marzo 2016 per rompere volontariamente un rapporto di lavoro occorre presentare le dimissioni online. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, cioè, deve essere effettuata in modalità telematica tramite il sito Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per maggiori informazioni contattate Studio Riitano.

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Come comunicare le dimissioni all’ispettorato del lavoro

Spesso dimettersi e licenziarsi vengono usati come sinonimi, ma i verbi si riferiscono a situazioni diverse. Nello specifico, le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore comunica al datore di lavoro il proprio desiderio di recidere dal rapporto di lavoro.

Comunicare la cessazione del rapporto di lavoro

Così come avviene nell’ambito del licenziamento, deciso dal datore di lavoro, anche per quanto riguarda le dimissioni il dipendente esce dall’azienda, ma ciò avviene in modalità completamente diverse. Un dipendente sceglie di dimettersi, secondo atto libero e volontario, non soggetto a quanto stabilito dal datore di lavoro. Quest’ultimo, però, per legge, deve avere il tempo e la possibilità di riorganizzarsi a fronte della cessazione del rapporto professionale. Affinché non ci siano danni produttivi, nei vari contratti collettivi del lavoro è stata definita una tempistica da rispettare per rassegnare le dimissioni. Allo stesso tempo, ci sono vincoli e procedure standardizzate per effettuare le comunicazioni con correttezza e trasparenza. Rivolgetevi agli esperti dello Studio Riitano, specializzati in diritto del lavoro per aziende, dipendenti, imprenditori, liberi professionisti.

Dimissioni del dipendente e controllo dell’ispettorato del lavoro

Un dipendente può decidere di porre fine al rapporto di lavoro per cambiare realtà professionale o ruolo. Chi intende recidere dal contratto di lavoro non può farlo tramite carta stampata. Dal 2016, infatti, ogni lavoratore deve presentare le dimissioni volontarie solo in modalità telematica, dunque online, inviandole all’ispettorato territoriale del lavoro. Dovrà allegare, come documenti, una copia della carta di identità e la lettera di dimissioni debitamente datata e firmata. A fronte delle dimissioni telematiche il datore di lavoro è tenuto a inviare una comunicazione di cessazione del rapporto ai servizi per l’impiego. Cosa succede se il lavoratore non fornisce il preavviso dovuto? Le dimissioni possono essere date durante periodi protetti come la maternità o la malattia? Contattate Studio Riitano.

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Dimissioni volontarie: quello che c’è da sapere

L’atto con cui un dipendente comunica formalmente al datore di non voler più proseguire il rapporto di lavoro è rappresentato dalle dimissioni volontarie. Dal 12 marzo 2016 il lavoratore deve comunicare le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo attraverso una nuova procedura online. Si tratta di un’iniziativa che punta a combattere il fenomeno delle “dimissioni in bianco”.

Dimissioni volontarie con preavviso: quando vanno comunicate

Le dimissioni volontarie devono essere rassegnate per iscritto seguendo una procedura specifica che si trova online. Se si esegue l’accesso dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si viene comunque reindirizzati sul sistema di controllo accessi dell’INPS per l’autenticazione con le proprie credenziali. Sono valide le dimissioni volontarie con preavviso, comunicate, cioè, con un certo anticipo, affinché il dipendente non incorra in sanzioni. Quanto tempo prima? Questo dipende dal livello di inquadramento assegnato al lavoratore ed alla sua anzianità di servizio e stabilito di volta in volta dal contratto collettivo di categoria. Da chi può essere svolta la procedura telematica oltre al lavoratore interessato? Chiedi consiglio agli esperti dello Studio Riitano.

Dimissioni volontarie e contratto a tempo determinato

Il preavviso è un periodo di tempo successivo alla presentazione delle dimissioni volontarie da parte di un lavoratore in cui quest’ultimo continua a svolgere la propria attività lavorativa. È uno strumento che permette al datore di lavoro di individuare, assumere e formare un nuovo dipendente che prenderà posto del dimissionario. Cosa succede nel caso di dimissioni volontarie e contratto a tempo determinato? Il rapporto di lavoro può concludersi prima della data di scadenza del contratto – che prevede, appunto, una data conclusiva, un termine prestabilito – solo in caso di accordo di entrambe le parti. Cosa succede, invece, nel caso di dimissioni per giusta causa? Il lavoratore ha diritto a un’indennità? Contatta lo Studio Riitano.

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Dimissioni on line, ancora criticità

Dopo il primo mese di applicazione della nuova procedura telematica per le dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro, sono ancora tante le criticità irrisolte. Guardando i risultati dell’indagine sottoposta dalla Fondazione Studi ad un campione di 4 mila Consulenti del Lavoro, i maggiori ostacoli riguardano i tempi lunghi per ottenere il Pin dall’Inps, gli errori effettuati nell’inserire l’e-mail o la Pec del datore di lavoro, le incertezze sulla data di decorrenza delle dimissioni da indicare nel modulo, il trovare assistenza per poter eseguire la procedura e la poca dimestichezza con il pc, soprattutto tra gli over 55. Per il 92% degli intervistati la nuova procedura complica il processo di dimissioni dal rapporto di lavoro e non assicura l’autenticità del lavoratore che intende manifestare la volontà di dimettersi.

Inoltre, allo stato attuale emerge l’inesistenza di alcun riscontro oggettivo ufficiale che possa determinare la dimensione del fenomeno delle dimissioni in bianco. Mentre è certo che il numero delle dimissioni che avvengono ogni anno si attesta a circa 1,4 milioni. Secondo i Consulenti del Lavoro, solo una piccola parte, il 16%, è venuto a conoscenza di lettere di dimissioni in bianco. A dimostrazione che probabilmente la “cura” individuata rischia di essere peggiore del male che si intende combattere. “Era meglio la situazione precedente”, commenta sul Sole24OreRosario De Luca, Presidente di Fondazione Studi. “La convalida in calce alla comunicazione trasmessa per via telematica è un sistema snello, che andrebbe ripristinato, – commenta De Luca – insieme alla norma per chi abbandona il posto, evitando cosi che le aziende debbano licenziare i lavoratori e pagare anche il ticket all’Inps”.

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Dimissioni On line, sufficiente il PIN Inps

Dimissioni on line, lavoratore le presenta con il solo PIN Inps

Per le dimissioni on line in vigore da domani 12 marzo, in merito alla procedura svolta in autonomia dal lavoratore è sufficiente il possesso del Pin rilasciato dall’Inps, contrariamente a quanto affermato dal decreto del 15 dicembre 2015.

Dalla circolare n.12/16, dalle Faq e dal tutorial del Ministero, invece, le credenziali di Cliclavoro non sembrano essere necessarie.

Il PIN è il codice personale che consente di accedere ai servizi telematizzati dell’INPS, quello iniziale è composto da 16 caratteri. I primi 8 sono inviati via SMS, email o posta elettronica certificata; i secondi 8 con posta ordinaria all’indirizzo di residenza. Pertanto è consigliabile che il lavoratore provveda all’acquisizione del PIN in tempo utile per la presentazione delle dimissioni. Il preavviso decorrerà dalla data di presentazione on line delle stesse.

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Dimissioni, l’invio attraverso i canali dei consulenti del lavoro

Dal 12 marzo sarà possibile affidare le proprie dimissioni alle Commissioni di certificazione istituite anche presso le sedi dei Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro. Da tale data, infatti, a seguito del Jobs Act e del decreto ministeriale relativo, cambia (e si complica) radicalmente la procedura di invio delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Da cartacee con successiva convalida, infatti, le dimissioni tra pochi giorni si potranno presentare solo on line, su modello predefinito, in modo autonomo con i PIN necessari, oppure senza PIN tramite soggetti abilitati, tra i quali troviamo appunto i Consulenti del lavoro, nello specifico le Commissioni di certificazione degli Ordini provinciali.

Un aspetto importante del sistema telematico riguarda la verifica dell’identità del soggetto che effettua l’adempimento. L’accesso alle funzionalità, disponibili nel portale lavoro.gov.it, dedicate alla trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, è possibile solo se l’utente è  in  possesso  del  codice  personale  I.N.P.S.

L’accesso alle funzionalità di gestione della comunicazione avviene attraverso link specifici nel   portale lavoro.gov.it, il quale a  sua  volta  poggia  sull’anagrafica  delle utenze  di  ClicLavoro,  per  il   riconoscimento   della   tipologia dell’utente e sull’autenticazione tramite il PIN I.N.P.S. per il suo riconoscimento certo. Il possesso del PIN I.N.P.S. non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo  scopo  di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento.

La richiesta di emissione del PIN deve essere inoltrata all’I.N.P.S., accedendo al portale I.N.P.S. e attenendosi alla procedura per il rilascio del PIN.

Riepilogando: il lavoratore non assistito da un soggetto abilitato deve richiedere il codice PIN I.N.P.S. all’Istituto e anche creare un’utenza per l’accesso al portale ClicLavoro. Solo dopo questi passaggi potrà accedere al tramite il portale lavoro.gov.it: al form on-line per la trasmissione della comunicazione; alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l’invio di una revoca.

Il possesso dell’utenza ClicLavoro e del PIN I.N.P.S. non sono necessari nel caso in cui la trasmissione del modulo sia eseguita per il tramite di un soggetto abilitato come sopra evidenziato.

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Dimissioni e risoluzione consensuale, le nuove regole

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 dicembre 2015

Modalità di comunicazione  delle  dimissioni  e  della  risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

(GU n.7 del 11-1-2016)

Il decreto definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione  al  datore  di  lavoro  e  alla Direzione territoriale del lavoro competente, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del DLgs n. 151/15.

Le disposizioni, come previsto dall’art.26 comma 8 del DLgs n.151/15, trovano applicazione a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (12 gennaio 2016) e dalla  medesima  data  sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell’art. 4 della legge n. 92/12.

La piena operatività del DM è fissata per il 12 marzo 2016.