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Tfr

agevolazioni assunzioni per giovani e disabili
Assetti Organizzativi  ·  Career  ·  Life  ·  news
Guida alle agevolazioni assunzioni per il 2025, dai giovani ai disabili

Nel 2025 il panorama delle agevolazioni assunzioni si amplia grazie alle misure contenute nel Decreto Coesione. Si tratta di incentivi pensati per favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro, soprattutto di categorie più fragili o svantaggiate. L’obiettivo è agevolare i datori di lavoro privati attraverso esoneri contributivi e bonus mirati, sostenendo l’occupazione stabile.

Agevolazioni assunzioni giovani: il Bonus under 35

Uno dei principali interventi riguarda le agevolazioni assunzioni giovani. Il decreto prevede un esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumono, dal 31 gennaio al 31 dicembre 2025, lavoratori con meno di 35 anni mai occupati con contratto a tempo indeterminato. 

L’incentivo, valido per 24 mesi, esonera totalmente dai contributi previdenziali a carico del datore, fino a un massimo di 500 euro al mese. Il limite sale a 650 euro per assunzioni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’agevolazione è applicabile anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sono escluse le assunzioni di personale dirigenziale, domestico o in apprendistato. Inoltre, l’azienda deve essere in regola con i contributi, non avere effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti e mantenere il lavoratore per almeno sei mesi.

Agevolazioni assunzioni disabili e over 50

Accanto ai giovani, restano attive anche le agevolazioni assunzioni disabili. I datori di lavoro che assumono persone con disabilità riconosciuta possono beneficiare di incentivi economici e contributivi, proporzionali alla percentuale di invalidità e alla durata del contratto. Ad esempio, per contratti a tempo indeterminato con invalidità superiore al 67%, è previsto un contributo mensile fino a 500 euro per 36 mesi. Sono previsti vantaggi anche per le cooperative sociali e per chi assume attraverso convenzioni con i Centri per l’Impiego.

Anche le agevolazioni assunzioni over 50 rimangono operative. In presenza di un contratto a tempo indeterminato, i datori possono ottenere uno sgravio del 50% sui contributi per un periodo di 12 mesi, che può salire fino a 18 mesi se il lavoratore è disoccupato da oltre un anno.

Limiti di spesa e richiesta del beneficio

L’incentivo per le assunzioni giovanili è finanziato attraverso il Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027. La disponibilità complessiva è fissata a 458,3 milioni per il 2025. L’agevolazione assunzioni non è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa, ma resta compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro ai fini fiscali. È essenziale che la domanda venga presentata prima dell’assunzione tramite portale INPS, pena la perdita dell’incentivo. 

Per orientarti tra le varie agevolazioni assunzioni, evitare errori procedurali e sfruttare al meglio le opportunità normative, lo Studio Riitano offre consulenza del lavoro a Milano specializzata a imprese e professionisti su tutto il territorio.

buonuscita e tfr per dipendenti pubblici e privati
Assetti Organizzativi  ·  Career  ·  Life  ·  news
Cos’è e come funziona la buonuscita per dipendenti pubblici e privati

La buonuscita è un’indennità che spetta al termine del rapporto di lavoro, ma solo per determinate categorie. Viene spesso confusa con il TFR, ma riguarda esclusivamente una parte dei lavoratori del settore pubblico, secondo criteri precisi.

Buonuscita dipendenti pubblici: chi ne ha diritto

L’indennità di buonuscita spetta ai dipendenti civili e militari dello Stato assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000. Rientrano nel diritto anche coloro che, pur assunti dopo tale data, sono rimasti in regime di diritto pubblico, come previsto dal decreto legislativo 165/2001.

Per maturare la prestazione è necessario aver cessato il servizio e avere almeno un anno di iscrizione previdenziale. I lavoratori pubblici assunti dopo il 2000, invece, rientrano automaticamente nel regime TFR.

Come si calcola la buonuscita

La buonuscita dipendenti pubblici si calcola moltiplicando 1/12 dell’80% della retribuzione contributiva annua lorda per il numero di anni di servizio utili.

La retribuzione considerata include la tredicesima mensilità e, dal 2014, non può superare i 240.000 euro. Le frazioni superiori a sei mesi valgono come un anno, mentre quelle inferiori non si conteggiano.

Servizi utili e contribuzione

Sono validi ai fini del calcolo i servizi di ruolo, quelli non di ruolo della durata minima di un anno, i periodi ricongiunti secondo la normativa e il servizio militare prestato dal 1987 in poi. Rientrano anche i servizi prestati presso enti soppressi o fusi, poi passati sotto la gestione INPS.

L’indennità è finanziata da un contributo del 9,6% della retribuzione: il 7,1% a carico dell’ente e il 2,5% a carico del dipendente.

Buonuscita: come viene pagata

Non è necessario fare domanda per ricevere la buonuscita. Il pagamento avviene d’ufficio al termine del rapporto di lavoro, tramite accredito su conto corrente o carta dotata di IBAN.

Le modalità di pagamento variano in base all’importo:

  • sotto i 50.000 euro: in un’unica soluzione;
  • tra 50.000 e 100.000 euro: in due rate annuali;
  • oltre i 100.000 euro: in tre rate, distribuite su tre anni.

Il diritto alla buonuscita si prescrive dopo cinque anni, salvo interruzioni formali.

Buonuscita dipendenti privati: il TFR

La buonuscita dipendenti privati corrisponde al TFR, cioè il trattamento di fine rapporto. Viene calcolato ogni anno su una quota della retribuzione e rivalutato secondo gli indici stabiliti dalla legge.

Il TFR viene liquidato in un’unica soluzione alla cessazione del lavoro, a meno che il lavoratore non scelga di destinarlo a un fondo pensione.

Anche i lavoratori pubblici che aderiscono alla previdenza complementare passano al TFR. In questo caso, l’importo maturato come buonuscita viene integrato nei nuovi accantonamenti.

Se hai dubbi sul tuo diritto alla buonuscita, vuoi chiarimenti sul TFR o necessiti di assistenza per la gestione del fine rapporto, lo Studio Riitano è a disposizione per offrirti supporto qualificato e personalizzato.

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Indennità sostitutiva del preavviso e TFR: che cosa sono e come funzionano?

Il Codice civile stabilisce all’articolo 2118 il periodo di preavviso, ovvero il lasso di tempo previsto nei rapporti lavorativi tra la comunicazione di recesso alla controparte e l’ultimo giorno di vigenza del contratto. Se questo non sussiste e una parte vuole interrompere il rapporto di lavoro senza rispettare il periodo di preavviso scatta l’Indennità sostitutiva del preavviso: ma cosa c’entra il TFR?

In questo articolo approfondiamo il funzionamento di questo istituto e altri dettagli utili da sapere.

Indennità sostitutiva del preavviso: in cosa consiste 

Nel corso del preavviso il rapporto di lavoro prosegue e l’azienda continua a corrispondere la regolare retribuzione al lavoratore per l’attività svolta. Questo permette, nel caso delle dimissioni del lavoratore, la riorganizzazione dell’azienda oppure l’individuazione di un sostituto e per le situazioni di licenziamento al lavoratore di cercare un altro impiego. 

Se il periodo di preavviso non sussiste e il contratto di lavoro viene interrotto prima da una delle due parti, questa è obbligata a corrispondere alla controparte l’indennità sostitutiva di preavviso. 

Quindi, se la parte che recede dal contratto di lavoro non rispetta il periodo di preavviso, cessando subito il rapporto di lavoro, scatta l’indennità sostitutiva. Prevista dal Codice Civile, si tratta di un istituto che è anche regolato dalla contrattazione collettiva.  

Ci sono dei casi esclusi da questo istituto tra i quali le dimissioni del lavoratore o il recesso del datore per giusta causa. Dal preavviso sono anche esonerate le lavoratrici madri che si dimettono entro un anno di età del bambino. A queste situazioni si aggiungono la risoluzione consensuale, la risoluzione per mancata ripresa del servizio, dettata a seguito di reintegrazione conseguente a un licenziamento, e il recesso durante il periodo di prova o allo scadere del termine per i contratti a tempo determinato.

Indennità di mancato preavviso da parte del lavoratore: tutto quello da sapere 

Per le dimissioni senza preavviso del lavoratore si possono verificare due scenari. Se il datore non acconsente al recesso immediato il dipendente può tornare a lavorare per tutto il periodo del preavviso oppure, in caso contrario, subire una trattenuta di mancato preavviso in busta paga.

Accanto a queste situazioni, c’è anche la possibilità che il datore acconsenta al recesso, rinunciando alla trattenuta per mancato preavviso. 

Come abbiamo visto, le dimissioni per giusta causa non prevedono il periodo di preavviso: queste si verificano quando il lavoratore risolve il rapporto per via di un grave inadempimento da parte dell’azienda, tale da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra le possibilità troviamo il mancato o il ritardo del pagamento della retribuzione, l’omissione del versamento dei contributi, comportamenti ingiuriosi del superiore gerarchico, pretese relative a prestazioni illecite, molestie sessuali del datore di lavoro e mobbing.

Per le dimissioni per giusta causa il lavoratore non solo non è obbligato a rispettare il periodo di preavviso, ma ha diritto anche all’indennità sostitutiva in busta paga. 

In caso si verifichi la morte del lavoratore l’indennità sostitutiva di preavviso spetta agli eredi: questa viene liquidata nella busta paga ed è a carico del datore di lavoro.

Indennità di mancato preavviso del datore e TFR: cosa sapere

Se a recedere dal contratto senza preavviso è il datore di lavoro, quest’ultimo dovrà l’indennità di preavviso sostitutiva al lavoratore. 

Quindi il datore deve l’indennità sia che il lavoratore dia il suo consenso nel recesso immediato, sia in mancanza di questo elemento. In ogni caso il contratto si risolve subito e il datore deve erogare indennità sostitutiva. 

Per quanto riguarda il calcolo dell’indennità di mancato preavviso è necessario tenere in considerazione tutti gli elementi retributivi. Secondo la giurisprudenza l’indennità sostitutiva del mancato preavviso non fa parte del calcolo del TFR. Quest’ultimo consiste nel trattamento di fine rapporto, ovvero nella somma maturata durante l’arco del rapporto lavorativo che spetta al lavoratore, avente un contratto subordinato, sia indeterminato che determinato, nel momento in cui il rapporto di lavoro si conclude.

Conosciuto anche come liquidazione, il TFR spetta al lavoratore non solo per aver raggiunto la pensione, ma anche in caso di dimissioni, licenziamento e termine del contratto.

Per avere maggiori informazioni su l’indennità sostitutiva del preavviso e sul TFR rivolgetevi allo staff di Studio Riitano.

modello sr52
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Modello sr52 Inps: che cos’è e istruzioni per compilarlo

La domanda di Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TRF) deve riportare in allegato, in alcuni casi, il modello SR52 debitamente compilato o altri modelli specifici, in base alla situazione del datore di lavoro, e va presentata all’Inps.

Domanda al Fondo di Garanzia per TFR: modello SR52 Inps

Nel 1982 è stato istituito presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale quello che viene definito il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto. Per accedervi deve essere inoltrata una richiesta con alcuni documenti in allegato. Tra essi figurano anche il modello SR52 per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro e/o il modello SR95 per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare). Il modello SR52 Inps deve essere debitamente compilato e firmato dal responsabile della procedura concorsuale e va inserito nella documentazione relativa in caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta. Cosa succede in caso di concordato preventivo? Lo sottoscrive sempre il curatore fallimentare? Per simili dubbi fate riferimento agli esperti dello Studio Riitano, specializzati in diritto di lavoro per aziende, imprenditori, dipendenti e liberi professionisti.

Che cos’è e a cosa serve il Fondo di Garanzia per il TFR

Al termine di un rapporto di lavoro, può accadere che il lavoratore non riesca ad avere il pagamento del TFR dal proprio datore di lavoro. Se quest’ultimo ha dichiarato fallimento o risulta nullatenente, occorre allegare il modello SR52 alla domanda per richiedere l’intervento dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Il Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto è stato creato con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro che, per vari motivi, risulti insolvente e quindi provvedere al pagamento del TFR, e in parte anche degli ultimi stipendi mancanti, a favore del lavoratore. Come funziona in caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare un modello come quello in questione? A chi devono essere richieste le informazioni necessarie e quali documenti vanno esibiti? Contattate Studio Riitano.

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Richiesta di anticipo tfr: quando è possibile richiederlo

Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma di denaro corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro. In determinate condizioni previste dalla legge, tuttavia, è possibile fare una richiesta per l’anticipo del Tfr anche se il rapporto di lavoro è ancora in essere e non è stato concluso.

Come richiedere il tfr in anticipo: le condizioni

Quando si fa una richiesta tfr anticipato occorre che ci siano motivi specifici. Il tfr anticpiato può essere ottenuto dai dipendenti che lavorano in azienda da almeno 8 anni. Motivazioni valide sono ritenute le spese mediche, l’acquisto o la ristrutturazione di una casa per sé o per i propri figli, ulteriori motivi personali e congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua anche aziendale.

Si può fare la richiesta Tfr senza motivazione? SÌ, sempre a patto che siano trascorsi almeno 8 anni di contratto lavorativo e potendo ottenere un’anticipazione minore, pari al 30% della somma. In condizioni normali, invece, come viene determinato l’importo? Chiedete una consulenza legale agli esperti di Studio Riitano, specializzati in diritto del lavoro.

È possibile richiedere un anticipo Tfr per difficoltà economiche?

Il Tfr può essere lasciato in azienda o conferito a un fondo pensione. Il tfr anticipato può essere concesso una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. In ogni caso, i contratti collettivi o gli accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore possono prevedere delle condizioni di accesso all’anticipo più favorevoli per il dipendente.

Chiedere anticipo Tfr per difficoltà economiche di un lavoratore non è un’opzione ritenuta valida. Tuttavia si potrebbe richiedere anticipo tfr facendo rientrare l’esigenza in uno degli “ulteriori motivi personali” previsti dalla normativa in materia. È possibile chiedere all’azienda presso cui si lavora di anticipare mensilmente il Tfr? Contattate Studio Riitano, che assiste imprese, imprenditori, dipendenti e liberi professionisti.

 

 

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Dal 1 luglio stop al TFR in busta paga

Il Trattamento di Fine Rapporto, o TFR (com’è più comunemente conosciuto), è una parte della retribuzione del lavoratore subordinato che viene accantonata puntualmente per essere erogata in toto alla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Dal 3 aprile 2015, con il DCPM29/29015 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 65/2015, i lavoratori dipendenti delle aziende private avevano la possibilità di farsi liquidare sullo stipendio una parte del TFR. L’operazione “TFR in busta paga” entrava, dunque, nella fase operativa secondo il comma 26 dell’art. 1 della L. 190/2014.

 

Con la scadenza dei tre anni, termina la sperimentazione del TFR in busta paga, voluta dal governo Renzi.

 

Dal 1 luglio infatti i lavoratori del settore privato non vedranno più erogato mensilmente, insieme alla retribuzione, la quota di maturazione del trattamento di fine rapporto, al netto della quota dello 0,50% destinata al Fondo di Garanzia INPS. L’importo del TFR torna quindi ad essere accantonato o versato al Fondo di Tesoreria e soggetto a tassazione separata in caso di liquidazione o anticipazione. Per coloro che avevano aderito in precedenza a forme di previdenza integrativa riprenderanno i versamenti che la sperimentazione aveva sospeso.

 

Non sono stati i molti i lavoratori che hanno deciso nei tre anni sperimentali di aderire all’iniziativa: nel mese di febbraio erano 217mila, pari all’1,3% di circa 15 milioni di dipendenti. A inizio 2016 il numero era di 110mila adesioni e dal 2016 ad aprile 2018 sono stati più di 657 milioni gli euro incassati immediatamente, mentre i singoli lavoratori che hanno utilizzato l’iniziativa per almeno un mese sono stati 387.524. Un dato indicativo, anche se nel complesso molto basso.

 

Con il termine della sperimentazione, la situazione volge alla normalità anche per i datori di lavoro, che tornano a gestire la disponibilità finanziaria delle quote del TFR e dei versamenti delle quote al Fondo di Garanzia INPS. Dal 1 luglio dovranno quindi riprendere a seguire le scelte precedentemente effettuate dal dipendente, scegliendo tra:

  • versamento del TFR alla previdenza complementare prevista dal CCNL di riferimento o al FONDINPS;
  • versamento del TFR a una forma di previdenza complementare scelta dal lavoratore: in questo caso la quota di contribuzione aggiuntiva è deducibile dal reddito fino a 5.164,57 euro;
  • mantenimento del TFR presso l’azienda, se la stessa ha meno di 50 dipendenti.

 

Nel caso di imprese con più di 50 dipendenti, sarà necessario anche riprendere i versamenti al Fondo di tesoreria INPS. Il requisito riguardante la dimensione aziendale va definito per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 con riferimento all’anno 2006, e per le aziende costituite dal 1 gennaio 2007 in poi con riferimento all’anno solare di inizio attività.

 

Nel caso poi di piccole e medie imprese che abbiano goduto di agevolazioni per finanziamenti legate alla sperimentazione, la disponibilità creditizia utilizzata per l’erogazione dovrà essere rimborsata dal datore di lavoro in un’unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018. Si azzereranno e saranno escluse anche le misure compensative previste per i datori di lavoro e comprese nella proposta del TFR in busta paga.