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Ammortizzatori sociali

modulo sr41
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Modello sr41 INPS: che cos’è, quando e come va inviato

Il modello Sr41 è impiegato per il pagamento delle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga. Consiste in un invio telematico di dati utili alla liquidazione della prestazione e all’accredito della contribuzione.

Cassa integrazione, il modello Sr41: in cosa consiste  

Trasmesso in via telematica dal datore di lavoro, il modello Sr41 ha lo scopo di comunicare informazioni relative al pagamento corretto delle integrazioni salariali. Inoltre, permette di avere l’accredito sull’estratto contributivo del lavoratore della contribuzione figurativa.

Il modello IG Str Aut codice Sr41 è impiegato dall’Inps ai fini del pagamento della cassa integrazione ordinaria, straordinaria, FIS e della cassa integrazione in deroga ai lavoratori sospesi per via della mancanza di commesse oppure per eventuali emergenze nazionali. 

Composto da diversi dati del prestatore di lavoro, è necessario che quest’ultimo lo sottoscriva. Unici casi eccezionali sono le emergenze sanitarie nazionali, com’è accaduto durante il periodo pandemico. 

Il modello deve racchiudere i giorni, gli importi, le ore di sospensione, i dati del pagamento delle mensilità in più, la quattordicesima, la tredicesima e inoltre se il riquadro della modalità di pagamento è stato compilato correttamente.  

Modello Sr41: come si compila, tutto quello da sapere 

Il modello Sr41 va trasmesso all’Inps, in via telematica, dopo che l’azienda riceve dall’Istituto nazionale della previdenza sociale il decreto di concessione tramite PEC. 

Facciamo un esempio: se un’impresa con 4 dipendenti prevede la cassa integrazione in deroga deve prestare una richiesta specifica alla Regione, che ha tempo fino a 30 giorni per pubblicare sul suo sito l’elenco di tutte le azioni autorizzate. Di seguito il datore di lavoro riceve dall’Inps, tramite la pec, il decreto della concessione. A questo punto, il datore può passare all’invio del modello Sr41 che deve contenere i dati anagrafici del dipendente e del rapporto di lavoro in merito all’assunzione, l’orario, il codice di qualifica, il decreto di concessione e la matricola aziendale. 

Non devono mancare le indicazioni sulle mensilità correnti pagate e le modalità dei pagamenti.

Nel momento in cui il datore invia all’Inps il modello Sr141, il lavoratore entro un periodo che va dai 30 ai 45 giorni riceverà la cassa integrazione. Controllando il fascicolo previdenziale dell’Inps si potranno conoscere le date dei pagamenti della Cassa integrazione. 

In caso di mancata ricezione dell’integrazione salariale si dovranno chiedere informazioni al datore che dispone delle ricevute e del modulo trasmesso all’Inps. 

In merito al modello Sr141, negli ultimi anni è stato previsto un cambiamento. A seguito di una richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, accolta dall’Inps, il periodo transitorio per l’invio dei flussi di pagamenti tramite il modello Sr141 è stato spostato dal 19 ottobre al 31 dicembre. Quindi il modello vale fino a fine anno. In questo modo il superamento dell’attuale modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni avviene dal 1° gennaio del nuovo anno.  

Per tutte le richieste di pagamento con oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti dal gennaio 2022 è previsto come dovranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico “Uniemens-Cig”.

Per avere maggiori informazioni sul modello Sr41, oppure se cercate un consulente del lavoro, contattate studio Riitano, da decenni punto di riferimento del settore. 

contratto di solidarietà
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Contratto di solidarietà: cosa prevede, come funziona e differenza con cassa integrazione

Ammortizzatore sociale, il contratto di solidarietà è stato introdotto dalla Legge 19 dicembre 1984 n°863. Scopriamo insieme che cosa è, qual è la normativa che lo disciplina e come può essere utilizzato.

Contratto di solidarietà: come funziona

Strumenti di integrazione salariale, i contratti di solidarietà sono destinati a tutelare l’occupazione mediante la previsione di una riduzione dell’orario di lavoro senza che avvenga la perdita totale della retribuzione.

Ma quanto si prende con il contratto di solidarietà? La parte di retribuzione persa a causa della contrazione lavorativa viene compensata con un contributo Inps che è pari all’80% dello stipendio non corrisposto. 

Tuttavia la riduzione massima prevista dal contratto di solidarietà non può superare il 60% in rapporto all’orario giornaliero, settimanale e mensile. Il contributo è anticipato dal datore di lavoro e viene versato in busta paga anche se in alcuni casi l’Inps eroga l’ammortizzatore direttamente al lavoratore.

Per quanto riguarda la durata, i contratti di solidarietà sono stipulati per un massimo di 24 mesi e possono essere prorogati per altri 24 mesi.  

In generale, l’obiettivo di questa riduzione dell’orario è evitare del tutto (o in parte) il licenziamento. 

Come la cassa integrazione questi contratti sono ammortizzatori sociali, ma sono applicabili solo in caso di crisi. L’accesso alla cassa integrazione, invece, è possibile anche in caso di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale.

Tipologie e dettagli

I CDS sono stati introdotti dalla Legge n.863/1984: si tratta di accordi stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali. La legislatura ne prevede due differenti quali:

    • contratti di solidarietà difensivi, inerenti la riduzione dell’orario di lavoro volta al mantenimento dell’occupazione in caso di una crisi aziendale. In questo modo si evita che l’impresa sia costretta a ridurre il personale;
    • contratti di solidarietà espansivi, ovvero accordi aventi oggetto la riduzione dell’orario di lavoro per favorire all’interno dell’azienda nuove assunzioni, anche se questa opzione non è molto usata.

In merito alle tipologie esistono altre distinzioni:

    • contratti di solidarietà di Tipo A, per le imprese che rientrano nel campo di applicazioni della disciplina in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e spettano a tutto il personale dipendente a esclusione di dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni e lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
    • contratti di solidarietà di Tipo B, possono essere usati per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e per le aziende artigiane in cui sono comprese imprese con più di 15 dipendenti esclusi dalla normativa in materia di CIGS e che abbiano avviato la procedura di mobilità, imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali, imprese alberghiere nonché aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali.

In fatto di ferie, queste sono previste se maturate durante il contratto di solidarietà: a stabilirlo è la circolare Inps n° 2749 del 1986. Anche malattia e maternità sono diritti che trovano applicazione in questo ammortizzatore sociale. Inoltre, sono previste anche tredicesima e quattordicesima.

Per avere maggiori dettagli sul contratto di solidarietà o se si è alla ricerca di un consulente del lavoro contattate Studio Riitano.

ammortizzatori sociali
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Ammortizzatori sociali, tutte le novità della Riforma nella Legge di Bilancio 2022

L’INPS ha illustrato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di ammortizzatori sociali, ovvero gli strumenti a cui devono ricorrere le aziende in stato di crisi e per le quali occorre una riorganizzazione della struttura e conseguentemente un ridimensionamento dei costi.

Riforma degli ammortizzatori sociali: principali novità

Nella Circolare Inps n. 18 del 1° febbraio 2022 sono riportate nuove disposizioni che riguardano gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Sono inoltre riportate nuove norme in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 7) in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

La riforma degli ammortizzatori sociali prevede innanzitutto un ampliamento della platea dei destinatari delle integrazioni salariali. Nello specifico strumenti come la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS sono estesi anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti.

Inoltre, viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell’integrazione. Come ci si regola per l’importo dei trattamenti per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa? Vi spiegano tutto gli esperti dello Studio Riitano che offrono numerosi servizi in materia di diritto del lavoro.

Legge di Bilancio 2022, le principali novità

L’espressione “ammortizzatori sociali” fa riferimento a una serie di misure che mirano a offrire sostegno economico ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. La loro riforma, contenuta nella Legge di Bilancio 2022, prevede che le modifiche apportate producano effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022.

Nel calcolo della dimensione aziendale devono essere compresi tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.

Sono introdotte alcune novità per CIGO e, soprattutto, per CIGS, sia per quanto riguarda datori di lavoro e alcune tipologie di imprese sia per la platea di lavoratori che possono beneficiarne. Viene inoltre ridefinita la riorganizzazione aziendale relativamente alla causale ammessa e al programma di recupero occupazionale relativo. Contattate Studio Riitano.

Mobilità-in-deroga
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Che cos’è la mobilità in deroga e a chi spetta

Il decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 ha definito i criteri da adottare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga – come la mobilità in deroga – alla normativa vigente. Il riferimento è a periodi concessi con accordi stipulati dal giorno della data di pubblicazione del decreto medesimo (4 agosto 2014), in sede regionale per le imprese ubicate nel territorio di una singola regione e in sede governativa per le imprese pluriregionali.

INPS mobilità in deroga: ultime notizie 2021

Sull’argomento relativo alla mobilità in deroga, l’INPS ha predisposto la circolare n. 107 del 27 maggio 2015 (mobilità in deroga 2015) e la circolare n. 56 del 29 marzo 2016. Si tratta di un’indennità che garantisce ai lavoratori licenziati, che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo della retribuzione. Chi può beneficiarne?

I lavoratori licenziati, individuati in specifici decreti regionali o interministeriali, provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese così come individuate dall’articolo 2082 del codice civile. Sono soggetti per i quali non sussistono le condizioni di accesso a ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.

Come indicano le ultime notizie 2021, non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi, mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, o dopo un periodo di fruizione della NASPI, né può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non ne ha fatto richiesta. Per chiarimenti rivolgitevi agli esperti di Studio Riitano, specializzati nel diritto del lavoro.

A chi spetta e quali sono gli importi

I lavoratori subordinati, inclusi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione, individuati con i decreti/delibere/provvedimenti regionali di concessione della mobilità in deroga e i lavoratori delle aziende pluriregionali, con i Decreti Interministeriali, sono coloro a cui spetta la mobilità in deroga.

Per inoltrare la domanda occorre consultare i singoli accordi quadro fra Regione e parti sociali per verificare le eventuali specifiche disposizioni della Regione competente, ovvero i decreti interministeriali per i lavoratori delle aziende pluriregionali. Ai fini della pagamento mobilità in deroga 2021, il lavoratore deve presentare anche un’istanza all’INPS, a pena di decadenza.

Quali sono le tempistiche da rispettare per beneficiare della mobilità in deroga? A quanto ammonta l’importo e come si calcola? Contattate Studio Riitano.

Cassa integrazione Covid-19
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Cassa integrazione per emergenza Covid 19

La cassa integrazione da Covid 19 è un ammortizzatore sociale previsto per decreto governativo. Rappresenta una prestazione economica erogata con lo scopo di integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori nel periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in seguito alla pandemia. Come è cambiata la situazione con la pandemia?

Cassa integrazione in deroga: come funziona

A causa dell’epidemia da Coronavirus, il governo, di recente, ha prorogato di altre nove settimane la cassa integrazione per Covid 19, di cui quattro utilizzabili da settembre. Sono stati introdotti, inoltre, alcuni meccanismi per velocizzare la procedura. È stata prorogata, contestualmente a quella ordinaria, anche la cassa integrazione in deroga (CIGD). Si tratta di un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all’origine da tale tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. Da chi è gestita e da chi viene pagata? Sei a capo di un’impresa e ti stai chiedendo se puoi rientrare in una misura di questo genere? Vuoi saperne di più? I professionisti di Studio Riitano offrono servizi di consulenza del lavoro sia per privati sia per aziende e imprenditori.

CIGD e Decreto Cura Italia: sostegno economico straordinario

Il provvedimento, denominato Cura Italia, varato dal governo a fronte della pandemia, si è posto, come obiettivo generale, il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, connesse all’emergenza epidemiologica. In questo quadro normativo rientra la cassa integrazione Covid 19. A fronte della necessità e dell’urgenza di garantire ai lavoratori che si trovano difficoltà misure e risposte in tempi rapidi, il governo ha approvato una serie di misure per la semplificazione di alcune procedure burocratiche legate anche alla CIGD del Decreto Cura Italia. A quali lavoratori subordinati la misura di sostegno può essere concessa o prorogata? Come funziona nel caso degli apprendisti? Per queste e ulteriori domande rivolgiti a esperti di consulenza del lavoro come quelli di Studio Riitano. Contattali ora.

cassa integrazione
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La cassa integrazione ordinaria e in deroga 2020

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un ammortizzatore sociale, fruito in costanza di rapporto di lavoro. Suo obiettivo è sostenere economicamente il salario dei lavoratori di imprese in situazioni di difficoltà, a fronte delle quali richiedono una riduzione o una sospensione del rapporto di lavoro.

Cassa integrazione ordinaria 2020

C’è un tipo di cassa integrazione che può essere richiesto al verificarsi di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato. La transitorietà implica la previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa. Si tratta della cassa integrazione ordinaria (CIGO), che prevede un’integrazione salariale avviene a fronte di una sospensione dell’attività o di una semplice riduzione dell’orario di lavoro. La cassa integrazione può essere concessa per soli 3 mesi che variano in funzione del comparto e che sono però, prorogabili in casi eccezionali, fino a un massimo di 12 mesi. Vuoi sapere quali aziende sono ammesse alla cassa integrazione ordinaria, in base ai settori di appartenenza? E quali proroghe sono state previste per le imprese che se ne avvalgono, a fronte dell’emergenza nazionale Coronavirus? Lo Studio Riitano ti offre vari servizi di consulenza in ambito lavorativo.

Cassa integrazione in deroga

Con la crisi economica aggravata dall’emergenza Coronavirus, il governo italiano ha rafforzato interventi di sostegno come la cassa integrazione, nei confronti non soltanto delle aziende e dei lavoratori subordinati ed autonomi nelle zone rosse (prima che lo diventasse tutto il territorio nazionale), ovvero Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. In particolare sembra incentivata la cassa integrazione in deroga (CIGD), uno strumento introdotto a partire del 2005, per garantire un sostegno economico a lavoratori di quelle imprese che non possono beneficiare degli ordinari interventi d’integrazione salariale. In linea di massima la CIGD è stabilita negli accordi territoriali o nei provvedimenti di concessione. Quali aziende e quali lavoratori vi rientrano? E come cambia in seguito alle linee guida del nuovo decreto economico del Governo Conte, in accordo con l’Europa? Contatta lo Studio Riitano.

Ammortizzatori sociali 2019
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Come accedere agli ammortizzatori sociali: novità 2019

Quello degli ammortizzatori sociali 2019 è un tema centrale nelle novità previste per l’anno in corso. La legge di bilancio ha previsto un’ulteriore proroga CIGS 2019 riguardo gli ammortizzatori sociali. L’accordo CIGS 2019, è un accordo di ricollocazione dei lavoratori di circostanza che ha come obiettivo quello di limitare il ricorso al licenziamento dopo aver portato a termine la cassa integrazione straordinaria. Vediamo insieme come accedere agli ammortizzatori sociali.

Ammortizzatori sociali: cosa sono

Gli ammortizzatori sociali sono quelle misure adottate dagli organi di governo per sostenere economicamente tutte quelle persone prive di occupazione.  Gli ammortizzatori sociali quindi sono un’integrazione economica alla retribuzione del lavoratore che ne “ammortizza la perdita”. Rientrano in questa categoria: la cassa integrazione, i contratti di solidarietà e l’indennità di disoccupazione.

Ammortizzatori sociali 2019: gli importi

L’Inps nella Circolare numero 5/2019 ha indicato gli importi massimi ed è possibile notare come crescono leggermente gli importi degli ammortizzatori sociali nel 2019. Le misure, entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, riguardano:

  • i trattamenti di integrazione salariale
  • l’assegno ordinario e l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito
  • l’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo
  • l’indennità di disoccupazione NASPI
  • l’indennità di disoccupazione DIS-COLL
  • l’indennità di disoccupazione agricola
  • l’assegno per le attività socialmente utili.

Come fare richiesta per accedere agli ammortizzatori sociali

Per accedere agli ammortizzatori sociali è necessario inviare richiesta per via telematica attraverso il sito dell’INPS. La procedura potrebbe risultare ostica se non si ha dimistichezza con l’utilizzo di portali online. Lo Studio Riitano può offrirti il giusto supporto per procedere correttamente nell’invio della richiesta. Scrivici e sarai ricontattato da un nostro consulente.

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Ammortizzatori sociali in deroga per il 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato stampa del 5 gennaio 2016, in merito alla Legge n. 208 del 29 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), all’art. 1, comma 304, relativamente agli Ammortizzatori sociali in deroga di cui all’art. 2, commi 64, 65 e 66 della Legge n.92/2012, ha evidenziato che:

“Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi”.

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Ammortizzatori sociali: ecco cosa cambia

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: ecco cosa cambia con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015.

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria sono preordinate da regole comuni che rendono più oneroso il ricorso al sostegno reddituale da parte delle imprese. Aumenta il contributo addizionale, correlato all’effettivo utilizzo delle integrazioni. Modificato il periodo di durata massima della cassa, ridotto a 24 mesi – incrementati a 36 tramite il ricorso al contratto di solidarietà – in un quinquennio che diventa mobile. I lavoratori per i quali venga programmata una contrazione dell’orario in termini superiori al 50% dovranno aderire a misure di politica attiva per ottenere il diritto al ristoro economico. Accorciati i termini per la presentazione della domanda di Cigo per cui sono concessi 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività. Sostanziali modificazioni si individuano per la cassa straordinaria che viene circoscritta a tre causali – riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà – rivisitate nella strutturazione tecnico-giuridica. La causale della cessazione dell’attività produttiva resterà vigente per il solo 2015 salvo deroghe in sede ministeriale. La domanda dovrà essere presentata entro 7 giorni dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale e scandirà l’inizio della contrazione dell’orario che non potrà avvenire prima di 30 giorni dal suo adempimento.

Ritoccata la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterale. Dal 1° gennaio 2016 il sostegno al reddito per i datori di lavoro non soggetti alla cassa integrazione, con più di cinque dipendenti, sarà assicurato, tra gli altri, dal nuovo Fondo di integrazione salariale (FIS), da istituire presso l’INPS, che andrà a sostituire il c.d. Fondo di solidarietà residuale.

Sono altresì previste due nuove tipologie di prestazione a carico della bilateralità: l’assegno ordinario d’integrazione salariale e l’assegno di solidarietà il quale, di fatto, andrà a sostituire il contratto di solidarietà in deroga.

Rivitalizzato anche il contratto di solidarietà offensivo, selezionato quale strumento utile a garantire il turn-over per favorire l’occupazione in una prospettiva di ricambio generazionale.

Vengono infine abrogate esplicitamente ed implicitamente tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle recate dal Decreto.

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Il programma nazionale per le politiche attive

 

Le politiche attive come strumento di recupero dell’occupabilità, formazione, ricerca attiva del lavoro e coaching e non più solo come meri incentivi fiscali alle imprese che assumono: questa sembra finalmente essere la direzione delle politiche del lavoro che l’Italia intende intraprendere.

 

Si tratta di una direzione necessaria, sulla quale l’Italia ha un ritardo di almeno un decennio rispetto agli altri paesi europei. Diverse sono le norme contenute nella legge n. 183 del 2014, Jobs Act, e nei decreti attuativi, che sembrano andare in questa direzione. Le disposizioni che riguardano gli ammortizzatori sociali e la nuova indennità di disoccupazione denominata Naspi richiedono che in via obbligatoria ogni disoccupato, ma anche ogni inoccupato che acceda a programmi di sostegno, sia preso in carico da un servizio per il lavoro pubblico o accreditato e sia destinato ad un intervento di attivazione al lavoro. Non solo, ma la mancata adesione ad un programma di politica attiva comporta il venir meno dell’indennità di sostegno al reddito.

Per il coordinamento delle politiche attive del lavoro nazionali è stata creata l’Anpal, l’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che opera anche attraverso il supporto operativo di Italialavoro, che è l’agenzia in house dell’Anpal, che a sua volta trasferisce nella propria struttura il personale del Ministero del Lavoro che operava presso le direzioni preposte alle politiche attive ed ai servizi per il lavoro. La novità che chiude il cerchio deriva dalla Riforma del Titolo V, che ha previsto il trasferimento alla legislazione esclusiva dello Stato delle competenze sulle politiche attive, che vengono così tolte dalla legislazione concorrente con le Regioni.  L’approvazione del decreto legislativo di riforma delle politiche attive e la costituzione dell’agenzia Anpal,  pochi mesi prima dell’approvazione definitiva della riforma del Titolo V, costituiscono quindi il nuovo scenario di riferimento dentro cui operano queste riforme attese da anni.

 

A cura di Romano Benini su Consulentidellavoro.it