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Novità normative

Welfare dipendenti: quali sono i pro e contro
Assetti Organizzativi  ·  Consulenza HR  ·  Finanza Agevolata  ·  Gestione del personale  ·  news  ·  Payroll management
Welfare dipendenti: quali sono i pro e contro

Che cosa si intende per welfare dipendenti

Il welfare dipendenti è l’insieme di beni, servizi e prestazioni non monetarie che l’azienda mette a disposizione dei lavoratori per integrare la retribuzione tradizionale e migliorare la qualità della vita personale e professionale. Non si tratta quindi di un aumento salariale, ma di strumenti con finalità sociale che sostengono il reddito, favoriscono la conciliazione tra lavoro e famiglia e rafforzano il benessere complessivo delle persone, contribuendo anche al miglioramento degli assetti organizzativi aziendali.

Dal punto di vista normativo, queste misure possono essere erogate in natura oppure sotto forma di rimborso spese e, a determinate condizioni, sono escluse in tutto o in parte dal reddito da lavoro dipendente..

Quali servizi rientrano nel welfare dipendenti

Il welfare può assumere forme molto diverse, ma tutte accomunate dalla finalità di utilità sociale e di supporto alla vita quotidiana del lavoratore e dei suoi familiari. Tra gli strumenti più consigliati dai consulenti del lavoro si trovano buoni acquisto, assistenza sanitaria integrativa, rimborsi per spese scolastiche, servizi di assistenza ai familiari, previdenza complementare, agevolazioni per il trasporto pubblico, attività culturali e ricreative o servizi di mensa.

La possibilità di utilizzo può riguardare direttamente il dipendente oppure il suo nucleo familiare, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale e dal piano aziendale adottato. In molti casi l’erogazione avviene tramite piattaforme digitali dedicate, attraverso le quali il lavoratore può scegliere autonomamente i servizi più adatti alle proprie esigenze, contribuendo a rafforzare la qualità e la sostenibilità dei rapporti lavorativi all’interno dell’azienda.

I vantaggi fiscali del welfare dipendenti

Uno dei motivi principali della diffusione del welfare dipendenti è il trattamento fiscale particolarmente favorevole. Le somme destinate a welfare, se rispettano i requisiti previsti dalla legge, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non sono soggette a contribuzione previdenziale. Questo consente al lavoratore di beneficiare integralmente del valore del servizio ricevuto, senza le trattenute tipiche della retribuzione monetaria.

Nel triennio 2025-2027 la normativa ha confermato soglie di esenzione rilevanti per i fringe benefit, come sintetizzato nella seguente tabella.

Tipologia di lavoratore

Soglia annua esente

Dipendenti senza figli a carico

1.000 €

Dipendenti con figli fiscalmente a carico

2.000 €

Questo meccanismo consente di aumentare il potere d’acquisto reale senza incrementare il costo fiscale del lavoro, rendendo il welfare uno strumento particolarmente efficiente sotto il profilo economico.

I benefici per le aziende

Per l’impresa, il welfare aziendale non rappresenta solo un’iniziativa di carattere sociale ma una vera leva strategica di gestione delle risorse umane. Le spese sostenute per prestazioni di welfare sono generalmente deducibili dal reddito d’impresa e contribuiscono a ottimizzare il costo del lavoro. Allo stesso tempo, l’introduzione di questi strumenti consente di migliorare la motivazione, ridurre il turnover e rafforzare la capacità di attrarre nuovi talenti.

L’effetto non è solo economico, ma anche organizzativo e reputazionale: il welfare migliora l’employer branding, aumenta il senso di appartenenza e contribuisce alla costruzione di una cultura aziendale orientata alla sostenibilità e alla centralità della persona.

Chi può beneficiare del welfare dipendenti

Affinché le agevolazioni fiscali siano applicabili, il welfare deve essere destinato alla generalità dei dipendenti oppure a categorie omogenee individuate secondo criteri oggettivi, come livello contrattuale, mansione o area aziendale. Non è possibile attribuire benefit individuali in modo discrezionale mantenendo il regime di esenzione fiscale, poiché in tal caso verrebbero considerati retribuzione imponibile. In questo senso, il welfare aziendale rientra tra gli strumenti di finanza agevolata che consentono alle imprese di ottimizzare il costo del lavoro nel rispetto della normativa.

Il piano può includere lavoratori a tempo indeterminato, determinato, part-time, tirocinanti o lavoratori in somministrazione, purché rientrino nelle categorie previste dal regolamento aziendale o dall’accordo collettivo.

I pro e contro del welfare dipendenti a confronto

Per comprendere davvero l’impatto del welfare dipendenti è utile osservare in modo comparativo i principali vantaggi e le possibili criticità.

Aspetti positivi

Possibili criticità

Aumento del potere d’acquisto senza maggiore tassazione

Necessità di progettazione strutturata e conforme alla normativa

Miglioramento del work-life balance e della qualità della vita

Minore flessibilità rispetto a un premio monetario

Riduzione del costo contributivo per azienda e lavoratore

Gestione amministrativa più articolata

Maggiore fidelizzazione e riduzione del turnover

Rischio di scarso utilizzo se i servizi non sono calibrati sui bisogni reali

Rafforzamento dell’immagine aziendale e attrazione di talenti

Vincolo di destinazione collettiva per mantenere i benefici fiscali

Il successo di un piano di welfare dipende quindi dalla capacità dell’azienda di analizzare i bisogni delle persone e costruire un sistema realmente utilizzabile e percepito come valore.

Come si introduce un piano di welfare dipendenti

L’introduzione del welfare può avvenire attraverso contratti collettivi, accordi aziendali, regolamenti interni o iniziative volontarie del datore di lavoro. In ogni caso è necessario rispettare i requisiti previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi affinché le misure possano beneficiare dell’esenzione fiscale e contributiva, con una corretta integrazione anche nei processi di payroll management aziendale.

Welfare dipendenti: una scelta strategica per il futuro del lavoro

Il welfare dipendenti si sta affermando come uno degli strumenti più efficaci per coniugare sostenibilità economica, benessere organizzativo e competitività aziendale. Non è più soltanto un insieme di benefit accessori, ma una componente strutturale delle politiche di gestione del personale, capace di incidere sulla qualità del lavoro, sulla produttività e sulla reputazione dell’impresa.

In un contesto in cui le persone ricercano sempre più equilibrio tra vita privata e professionale, il welfare rappresenta una risposta concreta alle nuove esigenze del mercato del lavoro, trasformandosi da semplice incentivo a vero modello di valorizzazione del capitale umano.

TFR INPS e Fondo di Tesoreria - le nuove regole dal 2026
Assetti Organizzativi  ·  news
TFR INPS e Fondo di Tesoreria: le nuove regole dal 2026

Il tema della richiesta del TFR torna centrale con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, che interviene in modo profondo sulla disciplina del conferimento del trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria. Per oltre quindici anni il sistema è rimasto sostanzialmente immutato, fondato su criteri “cristallizzati” nel tempo. Dal 1° gennaio 2026, invece, il modello cambia radicalmente: il requisito dimensionale diventa dinamico e coinvolge progressivamente un numero sempre maggiore di imprese.

A questo nuovo impianto si affianca una novità di grande rilievo operativo: per le aziende neo costituite dal 2026 si applicano doppie regole, con un primo anno ancora disciplinato dal regime previgente e, dal secondo anno, l’ingresso nel nuovo sistema. Una distinzione che incide direttamente sulla gestione del personale, sulla pianificazione finanziaria e sugli adempimenti contributivi.

Comprendere oggi come funziona il TFR INPS è quindi essenziale per evitare errori, ritardi e impatti imprevisti sulla liquidità aziendale.

Cos’è il Fondo di Tesoreria INPS e come funzionava fino al 2025

Il Fondo di Tesoreria INPS è stato istituito dalla Legge n. 296/2006 per accogliere il TFR maturando dei lavoratori che non aderiscono a forme di previdenza complementare, nelle aziende sopra una determinata soglia dimensionale.

Fino al 31 dicembre 2025 il perimetro delle imprese obbligate era estremamente ristretto. L’obbligo riguardava, in concreto:

  • le aziende che avevano superato i 50 dipendenti al 31 dicembre 2006;
  • le imprese nate successivamente che superavano la soglia nel primo anno di attività.

Per tutte le altre realtà, anche in caso di crescita significativa dell’organico negli anni successivi, il TFR restava in azienda. Il sistema, di fatto, congelava al passato la platea degli obbligati, rendendo irrilevante l’evoluzione dimensionale dell’impresa nel tempo.

TFR INPS dal 2026: il nuovo modello “dinamico”

Con l’art. 1, comma 204, della Legge di Bilancio 2026, questo assetto viene superato. Dal 1° gennaio 2026 il criterio non è più storico, ma dinamico.

Devono versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS tutte le aziende che raggiungono o superano la soglia dimensionale prevista nell’anno di riferimento, indipendentemente dalla data di costituzione o dalla storia dell’organico.

Le soglie sono progressive:

  • 60 dipendenti nel 2026 e 2027
  • 50 dipendenti dal 2028 al 2031
  • 40 dipendenti dal 2032

Il requisito dimensionale diventa quindi una variabile da verificare annualmente. Il superamento della soglia in un determinato anno comporta l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Il TFR INPS non è più legato a una fotografia del passato, ma alla reale evoluzione dell’impresa.

Le “doppie regole” per le aziende neo costituite dal 2026

Un chiarimento fondamentale è stato fornito dall’INPS in occasione del Forum Lavoro/Fiscale della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro:
per le aziende neo costituite dal 2026, nel primo anno di attività continuano ad applicarsi le regole previgenti.

Questo significa che:

  • nel primo anno di vita resta valida la soglia dei 50 dipendenti medi;
  • la verifica deve essere effettuata nell’anno di costituzione;
  • se la soglia viene raggiunta, l’obbligo di versamento del TFR INPS decorre dal primo mese di attività.

Solo dal secondo anno anche le newco entrano nel nuovo regime dinamico, con le soglie progressive previste dalla riforma e con decorrenza dell’obbligo dall’anno successivo al superamento del limite.

Esempio:
un’azienda costituita a gennaio 2026 dovrà verificare la media occupazionale del 2026. Se raggiunge almeno 50 dipendenti, sarà obbligata a versare il TFR al Fondo Tesoreria già da gennaio 2026. Se non raggiunge tale soglia, dal 2027 dovrà applicare le nuove regole, verificando il superamento della soglia vigente in quell’anno.

Aziende già esistenti: cosa cambia davvero

La riforma incide in modo diretto sulle aziende già operative che, fino a oggi, erano escluse dall’obbligo.

Un’impresa costituita, ad esempio, nel 2015, che nel 2025 raggiunge 60 dipendenti medi, dal 1° gennaio 2026 dovrà conferire al Fondo di Tesoreria INPS il TFR maturando dei lavoratori non iscritti alla previdenza complementare.

Per molte realtà si tratta di un vero cambio di paradigma: quote di TFR che per anni sono rimaste in azienda dovranno ora essere trasferite all’INPS, con effetti immediati sulla gestione finanziaria.

Una volta scattato l’obbligo, la partecipazione al Fondo è definitiva: anche se in futuro l’organico dovesse scendere sotto la soglia, l’azienda continuerà a versare il TFR al Fondo Tesoreria.

Come si calcola la soglia dei dipendenti

Il nuovo impianto non modifica i criteri di calcolo della forza lavoro, che restano quelli già noti nell’ordinamento:

  • lavoratori subordinati;
  • apprendisti;
  • lavoratori con contratto a tempo determinato;
  • lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Il dato rilevante è la media annua dei dipendenti. Ciò che cambia non è il “come” si calcola, ma il peso giuridico della verifica, che diventa un adempimento periodico imprescindibile per tutte le aziende.

Decorrenza dell’obbligo e istruzioni operative INPS

Sotto il profilo operativo, le imprese dovranno continuare a utilizzare il codice autorizzativo 1R, ma per l’effettivo smobilizzo del TFR INPS al Fondo di Tesoreria si attendono le istruzioni INPS, che introdurranno nuovi codici da esporre nel flusso UniEmens.

È attesa inoltre la conferma della non applicazione di sanzioni per chi si regolarizzerà entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare ufficiale.

In questa fase di transizione, il monitoraggio costante dell’organico e la corretta interpretazione delle soglie assumono un ruolo decisivo.

TFR INPS e Fondo di Tesoreria: perché oggi è una variabile strategica per le imprese

Il TFR INPS passa da regola storica a variabile strategica nella gestione aziendale. La riforma del 2026 trasforma il Fondo di Tesoreria da sistema chiuso a meccanismo dinamico, destinato ad ampliarsi nel tempo seguendo la crescita delle imprese.

Per le aziende già operative, questo significa riconsiderare equilibri finanziari consolidati. Per le nuove realtà, comporta la necessità di distinguere tra primo anno e regime ordinario. In entrambi i casi, il tema de TFR non può più essere trattato come un adempimento marginale, ma come un elemento strutturale della pianificazione.

In un contesto normativo che diventa più fluido e complesso, il supporto consulenziale è fondamentale per governare correttamente gli obblighi, prevenire errori e trasformare una nuova imposizione in un processo gestito in modo consapevole e sostenibile.

Formazione finanziata - come progettare corsi efficaci per le aziende
Assetti Organizzativi  ·  Finanza Agevolata  ·  news
Formazione finanziata: come progettare corsi efficaci per le aziende

Nel 2026 la formazione continua per le aziende non è più un “extra” per ruoli qualificati: è un presidio di competitività e stabilità organizzativa. In un mercato del lavoro attraversato da transizioni digitali, green e demografiche, l’obiettivo non è “fare corsi”, ma collegare l’apprendimento a risultati concreti: produttività, qualità, sicurezza, mobilità interna, riduzione del mismatch e maggiore capacità di trattenere competenze.

Il tema è diventato ancora più attuale anche perché, a gennaio 2026, sono state pubblicate nuove Linee guida sui Fondi paritetici interprofessionali (Decreto direttoriale n. 8 del 9 gennaio 2026), che aggiornano il quadro di riferimento su attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi.

Di seguito una lettura orientata all’operatività: cosa significa formazione continua per un’azienda, quali canali utilizzare (e quando), e un metodo pratico per progettare percorsi davvero spendibili.

Che cos’è la formazione continua (davvero) e perché nel 2026 è centrale

La formazione continua è un processo di apprendimento che consente di mantenere competenze aggiornate, evitare l’obsolescenza e rendere le persone “spendibili” nel tempo, anche quando cambiano strumenti, mansioni e modelli di business.

Il punto chiave è l’occupabilità: non coincide più con la “stabilità del posto”, ma con la capacità di restare adeguati al mercato, integrando nuove competenze e riposizionandosi quando un settore rallenta o cambia. È una prospettiva che riguarda direttamente anche le imprese: senza percorsi di sviluppo strutturati, l’innovazione rischia di diventare una perdita di capitale umano.

I dati internazionali confermano la direzione: secondo il World Economic Forum, entro il 2027 il 44% delle competenze core dei lavoratori sarà “disrupted” e 6 lavoratori su 10 avranno bisogno di formazione prima del 2027 (con un accesso ancora diseguale alle opportunità).

Cosa cambia nel 2026: Linee guida sui Fondi interprofessionali

Il 9 gennaio 2026 il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 8/2026 che adotta le nuove Linee Guida per i Fondi paritetici interprofessionali, sostituendo le precedenti indicazioni (Circolare ANPAL n. 1/2018).

Per le aziende, la traduzione operativa è semplice: la formazione finanziata richiede ancora più attenzione a:

  • coerenza tra fabbisogno e progetto formativo;
  • tracciabilità e correttezza della gestione (dalla progettazione alla rendicontazione);
  • qualità e spendibilità (attestazioni, standard, applicazione pratica).

In altre parole: nel 2026 conviene progettare meno “catalogo” e più percorsi costruiti su obiettivi misurabili.

I canali principali per finanziare la formazione continua in azienda

1) Fondi interprofessionali

Sono tra gli strumenti più utilizzati per finanziare piani formativi aziendali. La logica è quella di trasformare un’esigenza (aggiornare competenze) in un percorso sostenibile, con regole e procedure che vanno gestite con precisione.

Nella pratica, la differenza la fa il metodo: analisi dei fabbisogni, progetto coerente, calendario compatibile con la produzione, e output verificabili.

2) Fondo Nuove Competenze (FNC)

Il Fondo Nuove Competenze riconosce contributi ai datori di lavoro privati che stipulano accordi collettivi di rimodulazione dell’orario destinando ore di lavoro a percorsi formativi; il Fondo rimborsa il costo del lavoro dedicate alla frequenza della formazione.

Quando è particolarmente utile:

  • riorganizzazioni e introduzione di nuove tecnologie;
  • nuove procedure (qualità, compliance, cyber di base);
  • transizioni di ruolo (upskilling/reskilling) senza fermare l’operatività.

3) Politiche attive e integrazione formazione-lavoro

La formazione “funziona” di più quando è integrata a servizi e percorsi che riducono il mismatch: orientamento, accompagnamento, matching domanda-offerta, e raccordo territoriale (enti, filiere, servizi, accreditamenti).

Formazione continua che produce risultati: il metodo operativo in 6 step

Step 1 — Mappare il fabbisogno (non “a sensazione”)

Partire da 3 domande:

  • quali processi stanno cambiando nei prossimi 6–12 mesi?
  • quali ruoli sono a rischio obsolescenza (strumenti, standard, procedure)?
  • quali competenze servono per sostenere nuovi obiettivi (qualità, commerciale, digital, sicurezza, lingua, gestione)?

Output consigliato: una mappa sintetica “ruolo → gap → priorità”.

Step 2 — Scegliere la strategia: upskilling e reskilling

  • Upskilling: potenziare competenze per fare meglio lo stesso lavoro (es. data entry → gestione dati e strumenti collaborativi).
  • Reskilling: riqualificare verso compiti/ruoli diversi (es. mansione produttiva → controllo processi automatizzati).

Step 3 — Progettare “per applicazione”

Una formazione efficace ha sempre:

  • un obiettivo operativo (cosa cambia “da lunedì”);
  • esercitazioni e casi reali (project work);
  • evidenze misurabili (test, output, check di processo).

Step 4 — Rendere la formazione sostenibile per l’azienda

Qui rientrano:

  • scelta del canale (Fondi, FNC, percorsi regionali);
  • pianificazione su turni/produzione;
  • definizione di attestazioni e tracciamenti.

Step 5 — Erogare in modalità “ibrida”

Aula, training on the job e moduli digitali possono convivere: il punto non è il formato, ma la coerenza e la riconoscibilità del percorso.

Step 6 — Misurare l’impatto (KPI semplici)

Esempi di KPI pratici:

  • riduzione errori su processo X;
  • tempi medi di lavorazione;
  • non conformità qualità/sicurezza;
  • autonomia su tool/procedura;
  • mobilità interna (ruoli coperti con risorse già presenti).

Due casi-tipo di riqualificazione (utili per ragionare “per scenari”)

Caso 1: da ruolo amministrativo a competenze digitali operative
Percorso breve, mirato e applicativo (strumenti, analisi base, gestione contenuti, processi digitali). Il salto avviene quando c’è un progetto pratico (portfolio/standard interno) e un contesto che assorbe le nuove competenze.

Caso 2: da mansione produttiva a profilo tecnico su processi automatizzati
Formazione modulare su automazione di base, controllo e procedure. Funziona quando la domanda è reale (in azienda o nella filiera) e quando le competenze sono agganciate a standard e attestazioni spendibili

Errori frequenti (che fanno “sprecare” budget e tempo)

  1. formazione non collegata a un processo reale;
  2. contenuti troppo generici, senza output;
  3. assenza di tracciamento e prove di apprendimento;
  4. nessuna strategia post-corso (applicazione, affiancamento, obiettivi);
  5. accesso diseguale: formare sempre “i soliti”, lasciando indietro ruoli più esposti al cambiamento.

Come può supportare lo Studio Riitano

Lo Studio Riitano  affianca le imprese nella progettazione e gestione di percorsi di formazione continua collegati a fabbisogni reali, anche attraverso l’uso di strumenti finanziati e canali dedicati. 

Per un’azienda, questo significa avere un unico presidio che aiuta a:

  • definire obiettivi e fabbisogni;
  • scegliere il canale più coerente (Fondi/FNC/altro);
  • costruire un piano formativo tracciabile e misurabile;
  • ridurre tempi e rischi di gestione amministrativa.

Vuoi capire quale percorso di formazione continua è più adatto alla tua organizzazione? Lo Studio Riitano, con i suoi consulenti del lavoro a Milano, può valutare fabbisogni e fattibilità e impostare una roadmap operativa a partire da ruoli, processi e obiettivi aziendali.

Buoni pasto deducibili - il nuovo regime fiscale 2026
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Buoni pasto deducibili: il nuovo regime fiscale 2026

La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina dei buoni pasto, modificando il regime fiscale applicabile a uno degli strumenti di welfare aziendale più diffusi. Le nuove disposizioni, introdotte dall’art. 1, comma 14, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, incidono in modo diretto sulle soglie di esenzione IRPEF e sul trattamento dell’eventuale eccedenza, con effetti concreti sia per i lavoratori sia per le imprese.

Il tema dei buoni pasto deducibili torna quindi centrale nella gestione del costo del lavoro e nelle politiche di welfare aziendale, soprattutto per quelle realtà che utilizzano il ticket restaurant come alternativa alla mensa o come beneficio riconosciuto anche in presenza di smart working e part-time.

Comprendere cosa cambia dal 2026, quali importi restano esenti e quali diventano imponibili, è fondamentale per impostare correttamente le scelte aziendali ed evitare errori in busta paga o nella contabilizzazione dei costi.

Cosa sono i buoni pasto e perché rientrano nei fringe benefit

I buoni pasto rientrano nella categoria dei fringe benefit, ossia compensi in natura che il datore di lavoro eroga al dipendente in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Non esiste una definizione legislativa unitaria, ma il D.M. 122/2017 li qualifica come documenti, cartacei o elettronici, che attribuiscono al titolare il diritto di ottenere un servizio sostitutivo di mensa presso esercizi convenzionati.

Dal punto di vista giuridico, i buoni pasto:

  • non sono cedibili né convertibili in denaro;
  • non sono commercializzabili;
  • sono utilizzabili esclusivamente dal titolare;
  • danno diritto alla somministrazione di alimenti e bevande o prodotti pronti per il consumo.

La giurisprudenza ha più volte chiarito che si tratta di prestazioni di carattere assistenziale, estranee alla retribuzione lorda ordinaria. Questo elemento è determinante sia sotto il profilo fiscale, sia nella gestione delle assenze tutelate, come ferie, malattia o congedi.

Il regime fiscale prima del 2026

Fino al 31 dicembre 2025, l’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR prevedeva che i buoni pasto non concorressero al calcolo del reddito netto da lavoro dipendente entro i seguenti limiti giornalieri:

  • 4,00 euro per i buoni pasto in formato cartaceo;
  • 8,00 euro per i buoni pasto in formato elettronico.

L’eventuale eccedenza rispetto a tali soglie veniva interamente assoggettata a tassazione e contribuzione in capo al lavoratore. La differenziazione tra cartaceo ed elettronico era stata introdotta già con la Legge di Bilancio 2020, con l’obiettivo di favorire la diffusione dei sistemi digitali.

Le novità della Legge di Bilancio 2026

Con la riforma introdotta dalla Legge n. 199/2025, il legislatore interviene nuovamente sull’art. 51 del TUIR, modificando il meccanismo di tassazione nelle buste paga dei buoni pasto elettronici.

Dal 1° gennaio 2026:

  • il limite di esenzione per i buoni pasto elettronici sale a 10,00 euro giornalieri;
  • resta invariato il limite di 4,00 euro per i buoni cartacei;
  • in caso di superamento della soglia, viene tassata esclusivamente la parte eccedente.

Questo significa che, ad esempio, un buono elettronico da 12 euro non sarà interamente imponibile: solo i 2 euro eccedenti la soglia di esenzione concorreranno alla formazione del reddito.

La novità rende il sistema più coerente e meno penalizzante per il lavoratore, rafforzando al tempo stesso il ruolo del buono pasto elettronico come strumento privilegiato di welfare.

Buoni pasto deducibili per l’azienda: cosa cambia davvero

Per il datore di lavoro, l’acquisto dei buoni pasto continua a rappresentare un costo integralmente deducibile. A differenza delle spese di vitto e alloggio, soggette al limite del 75%, il costo dei ticket restaurant è considerato come acquisizione di un servizio complesso e non come semplice somministrazione di alimenti.

In termini pratici:

  • il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni pasto è interamente deducibile dal reddito d’impresa;
  • non subisce i limiti tipici delle spese di rappresentanza o di vitto;
  • consente di ottimizzare il costo del lavoro mantenendo elevato il valore percepito dal dipendente.

L’innalzamento della soglia di esenzione per i buoni elettronici rafforza ulteriormente questo strumento, rendendolo una leva fiscale e organizzativa ancora più efficace.

A chi possono essere riconosciuti

I buoni pasto devono essere riconosciuti alla generalità dei lavoratori o a categorie omogenee di dipendenti. Possono beneficiarne:

  • lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale;
  • collaboratori con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • lavoratori in smart working;
  • dipendenti anche in assenza di una pausa pranzo formalmente prevista.

È essenziale che l’erogazione non avvenga in modo arbitrario o selettivo, pena la perdita del regime di favore e l’assoggettamento integrale a tassazione.

Mensa diffusa e indennità sostitutiva: le alternative

Accanto ai buoni pasto, il datore di lavoro può adottare sistemi alternativi di ristorazione:

  • Mensa aziendale interna o interaziendale, con totale esclusione dal reddito;
  • Mensa diffusa, basata su badge o app utilizzabili presso esercizi convenzionati, con costo interamente a carico dell’azienda;
  • Indennità sostitutiva di mensa, erogata in busta paga, che costituisce retribuzione a tutti gli effetti ed è quindi soggetta a tassazione e contribuzione.

A differenza dei buoni pasto, l’indennità economica entra pienamente nella base retributiva, incidendo anche sul calcolo di ferie non godute, TFR e istituti indiretti.

Buoni pasto, ferie e assenze: cosa dice la giurisprudenza

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Corte di Cassazione hanno chiarito che durante le ferie il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria, in modo da non essere disincentivato all’esercizio del diritto al riposo.

Tuttavia, gli elementi destinati a coprire spese occasionali o accessorie non rientrano in tale concetto. I buoni pasto, qualificati come prestazioni assistenziali, sono quindi esclusi dal trattamento economico spettante in caso di ferie, malattia o altre sospensioni tutelate.

Diverso è il caso dell’indennità sostitutiva di mensa, che, essendo parte della retribuzione, continua a essere riconosciuta anche durante le assenze protette.

Buoni pasto deducibili e regime fiscale 2026: sintesi e consigli operativi

Il nuovo regime 2026 rende i buoni pasto deducibili uno strumento ancora più strategico per le imprese. L’innalzamento della soglia di esenzione a 10 euro per i buoni elettronici consente di aumentare il valore del beneficio senza incidere sul reddito imponibile del lavoratore, mantenendo al contempo la piena deducibilità del costo aziendale.

Per le aziende, questo significa poter:

  • contenere il costo del lavoro;
  • rafforzare le politiche di welfare;
  • offrire un beneficio concreto e fiscalmente efficiente;
  • evitare distorsioni tra retribuzione e prestazioni assistenziali.

In un contesto normativo in continua evoluzione, la corretta impostazione dei sistemi di welfare richiede competenze tecniche e aggiornamento costante. Affidarsi a consulenti del lavoro a Milano consente di trasformare le novità fiscali in opportunità reali per l’organizzazione, evitando rischi e valorizzando al meglio gli strumenti messi a disposizione dalla legge.

Detassazione aumenti contrattuali: cosa sono e come funzionano
Assetti Organizzativi  ·  news
Detassazione aumenti contrattuali: cosa sono e come funzionano

Cos’è la detassazione degli aumenti contrattuali introdotta nel 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una misura di forte impatto per il mondo del lavoro: la detassazione degli aumenti contrattuali riconosciuti ai lavoratori dipendenti. In concreto, gli incrementi retributivi erogati nel corso del 2026 in conseguenza di rinnovi contrattuali possono beneficiare di un’imposta sostitutiva pari al 5%, in luogo della normale tassazione IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

Si tratta di un’agevolazione che opera esclusivamente sul piano fiscale: la contribuzione previdenziale resta invariata. L’obiettivo dichiarato del legislatore è quello di rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori in una fase di rinnovi contrattuali diffusi, alleggerendo il carico tributario sugli aumenti salariali.

Per le aziende, però, questa misura non rappresenta solo un’opportunità: è anche una fonte di complessità applicativa, perché la norma presenta zone d’ombra che richiedono interpretazioni tecniche e decisioni operative consapevoli.

Chi può beneficiare della detassazione

L’agevolazione riguarda i lavoratori subordinati del settore privato che, nel 2025, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. La soglia reddituale è quindi un primo elemento che l’azienda deve verificare con precisione prima di applicare il regime agevolato.

La detassazione si applica agli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 a seguito di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

Questo perimetro temporale ampio è uno dei punti di maggiore interesse per le imprese, ma anche una delle principali fonti di incertezza: non tutti gli aumenti che transitano in busta paga nel 2026 sono automaticamente agevolabili.

Quali aumenti rientrano realmente nell’agevolazione

Il dato normativo parla di “incrementi retributivi corrisposti nel 2026”. In ambito fiscale, tuttavia, vale il principio di cassa: ciò che conta è il momento del pagamento. Potrebbe quindi sembrare che qualsiasi aumento pagato nel 2026 possa rientrare nella detassazione.

Questa interpretazione introduce un discrimine fondamentale tra:

  • aumenti “nuovi”, derivanti da rinnovi effettivamente operativi nel periodo agevolato;
  • aumenti già maturati, ma scaglionati nel tempo.

Per l’azienda, la differenza è sostanziale: applicare la detassazione in modo improprio può generare esposizioni fiscali e contenziosi.

Il nodo della contrattazione: nazionale, territoriale o aziendale?

La norma fa riferimento ai “rinnovi contrattuali” senza specificarne il livello. In assenza di chiarimenti legislativi, la formulazione sembrerebbe includere:

  • contratti collettivi nazionali;
  • accordi territoriali;
  • contratti aziendali.

Questo passaggio è particolarmente delicato per le imprese strutturate, che spesso utilizzano strumenti di contrattazione aziendale per governare politiche retributive e sistemi premianti. In mancanza di indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, ogni scelta applicativa comporta un margine di rischio.

Aumenti già erogati e principio di cassa

Un ulteriore punto critico riguarda gli aumenti già corrisposti nel biennio precedente ma pagati anche nel 2026 in forza di piani pluriennali. Secondo l’interpretazione attuale, questi importi non rientrerebbero nell’agevolazione, nonostante transitino materialmente nelle buste paga del 2026.

La distinzione tra “nuovo aumento” e “aumento in prosecuzione” non è sempre immediata, soprattutto nei contesti aziendali complessi. È proprio in questi casi che la gestione tecnica della norma diventa una leva strategica, non un semplice adempimento amministrativo.

Superminimi assorbibili: cosa cambia davvero

Molti datori di lavoro si interrogano su un altro scenario frequente: quello dei superminimi assorbibili. In presenza di un aumento contrattuale, il superminimo può neutralizzare l’effetto economico per il lavoratore, lasciando invariata la retribuzione complessiva.

La norma non disciplina esplicitamente questo caso. La questione è interpretativa: la detassazione deve applicarsi anche quando l’aumento viene “assorbito”? Una lettura restrittiva penalizzerebbe proprio quei lavoratori che non beneficiano di incrementi reali in busta paga.

È auspicabile che l’Agenzia delle Entrate adotti un orientamento elastico, che consenta l’applicazione dell’imposta sostitutiva indipendentemente dalla scelta aziendale in materia di assorbimento. In assenza di chiarimenti, però, ogni azienda deve valutare attentamente il proprio assetto retributivo.

Una tantum e arretrati: rientrano nella detassazione?

Nei rinnovi contrattuali è frequente la previsione di somme “una tantum” a compensazione dei ritardi negoziali. Questi importi, se qualificabili come aumenti retributivi, potrebbero teoricamente rientrare nell’agevolazione.

Il punto è rilevante perché tali somme sono spesso soggette a tassazione separata. L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% modificherebbe radicalmente il trattamento fiscale, con effetti immediati sul netto in busta.

Anche in questo caso, la norma non offre certezze operative: l’interpretazione sarà determinante per orientare le scelte aziendali.

Perché le aziende devono muoversi con cautela

La detassazione degli aumenti contrattuali non è una misura “automatica”. Richiede:

  • verifica puntuale dei requisiti soggettivi;
  • corretta qualificazione degli incrementi retributivi;
  • valutazione del livello di contrattazione;
  • coerenza tra gestione retributiva e applicazione fiscale.

Per le aziende con più dipendenti, ogni errore può tradursi in rettifiche, sanzioni o disparità di trattamento tra lavoratori. In questo contesto, la norma non va subita, ma governata.

Il ruolo strategico del consulente del lavoro

La detassazione degli aumenti contrattuali non è solo una questione di busta paga. È una leva che incide su:

  • politiche retributive;
  • clima aziendale;
  • sostenibilità dei costi del lavoro;
  • compliance fiscale.

Affidarsi a un consulente del lavoro significa trasformare una norma complessa in uno strumento di gestione consapevole. Lo Studio Riitano affianca le aziende nella lettura tecnica della disciplina, nell’interpretazione delle aree grigie e nella costruzione di soluzioni operative coerenti con la struttura organizzativa e contrattuale dell’impresa.

Dimissioni per fatti concludenti: quadro normativo, procedura e punti critici per le aziende
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Dimissioni per fatti concludenti: quadro normativo, procedura e punti critici per le aziende

L’istituto delle dimissioni per fatti concludenti è una delle novità più rilevanti introdotte negli ultimi anni per la gestione dei rapporti di lavoro, soprattutto quando un dipendente si rende irreperibile o si assenta senza alcuna giustificazione per un periodo prolungato. L’obiettivo è contrastare una prassi che, in passato, ha spesso costretto le aziende a ricorrere al licenziamento per chiudere situazioni di assenza “strategica”, con conseguenze economiche e amministrative significative.

Oggi il legislatore ha previsto un meccanismo che consente, in presenza di presupposti precisi e con una procedura formale, di considerare il rapporto risolto per volontà del lavoratore, anche in assenza delle dimissioni telematiche. Per un decision maker, tuttavia, la questione non è solo “cosa dice la norma”, ma come applicarla senza esporsi a contenziosi. Le prime pronunce del 2025 hanno già mostrato che non si tratta di un automatismo e che una gestione affrettata può trasformare un’opportunità in un rischio.

Che cosa sono le dimissioni per fatti concludenti e perché sono state introdotte

L’obiettivo del legislatore

Le dimissioni per fatti concludenti consentono di desumere la volontà di recesso del lavoratore da un comportamento inequivoco: l’assenza ingiustificata protratta nel tempo. L’istituto nasce per evitare che il datore di lavoro sia costretto a licenziare in situazioni di irreperibilità prolungata, sostenendo oneri economici e amministrativi che derivano da una cessazione formalmente imputabile all’azienda.

La ratio è chiara: riequilibrare il sistema, disincentivando condotte opportunistiche e offrendo alle imprese uno strumento di gestione più coerente con la realtà dei fatti. Tuttavia, la norma non elimina la necessità di una valutazione attenta: l’assenza, da sola, non basta. Serve una gestione consapevole, documentata e coerente.

Riferimenti normativi: Collegato Lavoro e art. 26 D.Lgs. 151/2015

La disciplina è stata introdotta dalla Legge 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro), in vigore dal 12 gennaio 2025, che ha modificato l’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 inserendo il comma 7-bis. La norma prevede che, quando il lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo superiore a quindici giorni (o per un termine diverso previsto dal CCNL commercio), il datore di lavoro debba comunicarlo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competente.

In presenza di tali presupposti, il rapporto può considerarsi risolto per volontà del lavoratore anche senza dimissioni telematiche, salvo che quest’ultimo dimostri l’impossibilità di prestare attività per forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

La Circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative, chiarendo che l’effetto risolutivo non è automatico: si verifica solo se il datore decide di darvi rilievo attivando la procedura. È proprio su questi passaggi che si innestano le principali criticità applicative.

Quando scatta: assenza ingiustificata, soglia temporale e ruolo del CCNL

La soglia dei quindici giorni e il computo

La norma individua una soglia di quindici giorni e consente alla contrattazione collettiva di prevedere un termine diverso. La circolare ministeriale ha indicato che, in assenza di previsioni specifiche, i giorni sono da considerarsi di calendario, salvo diversa indicazione del CCNL. Tuttavia, la giurisprudenza del 2025 ha mostrato orientamenti differenti, in particolare sul tema “calendario vs lavorativi”.

Per l’azienda questo significa una cosa molto concreta: il calcolo del termine non può essere improvvisato. Un errore su questo punto può rendere illegittima l’intera procedura.

CCNL e ambiguità interpretative

Secondo il Ministero, il termine previsto dal CCNL è applicabile solo se più ampio rispetto ai 15 giorni legali. Alcune pronunce, però, hanno valorizzato in modo più incisivo l’autonomia collettiva. In assenza di un orientamento consolidato, l’approccio prudenziale impone una valutazione caso per caso del contratto applicato e dell’organizzazione del lavoro.

Procedura operativa per le aziende: cosa fare e in che ordine

Verifica dell’assenza e raccolta delle evidenze

Il primo passo è accertare che l’assenza sia realmente ingiustificata. Anche comunicazioni informali, messaggi o documentazione tardiva possono assumere rilievo in giudizio. Ogni elemento deve essere acquisito e valutato, evitando decisioni basate su ricostruzioni incomplete.

Comunicazione all’INL e adempimenti conseguenti

Una volta maturato il termine, l’azienda può procedere con la comunicazione all’INL territorialmente competente (di regola, in base al luogo di svolgimento della prestazione). La comunicazione, da trasmettere via PEC o con protocollazione, deve contenere:

  • dati anagrafici e recapiti del lavoratore;
  • indicazione dell’ultimo giorno di lavoro effettivo;
  • ogni informazione utile alla verifica.

Contestualmente, il lavoratore va informato. La comunicazione all’INL rappresenta il dies a quo per il termine di 5 giorni entro cui effettuare la comunicazione di cessazione tramite modello Unilav. La sequenza e la coerenza degli adempimenti sono decisive per la tenuta della procedura.

Procedura INL o disciplinare? La scelta che incide sul rischio

La legge non impone di utilizzare l’istituto. Il datore di lavoro può sempre optare per la via disciplinare: contestazione dell’addebito e applicazione della sanzione prevista dal CCNL, fino al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

La scelta non è neutra. In alcuni casi la procedura per fatti concludenti è più efficiente; in altri, il percorso disciplinare offre un impianto difensivo più lineare. Le prime sentenze mostrano che un’attivazione prematura o basata su presupposti fragili può esporre l’azienda a esiti molto onerosi, inclusa la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni arretrate.

Prime sentenze del 2025: cosa sta emergendo

Il Tribunale di Trento (sent. n. 87/2025) ha escluso il computo di assenze anteriori al 12 gennaio 2025, richiamando il principio di irretroattività. Ha inoltre chiarito che, se la presunzione non è maturata, il rifiuto datoriale del rientro può integrare una risoluzione per fatti concludenti imputabile all’azienda.

Il Tribunale di Milano (sent. n. 4953/2025) ha valorizzato il ruolo del CCNL, ritenendo che il termine contrattuale possa prevalere sulla soglia legale. È un orientamento che invita alla prudenza: non tutti i contratti e non tutti i contesti consentono applicazioni “brevi” senza rischi.

Il Tribunale di Bergamo (sent. n. 837/2025) ha interpretato i quindici giorni come lavorativi, distinguendo le soglie disciplinari da quelle presuntive. Il Tribunale di Ravenna (sent. n. 441/2025) ha censurato l’attivazione al quattordicesimo giorno, ribadendo che assenza disciplinare e volontà dimissionaria non coincidono. Per le aziende il messaggio è chiaro: anticipare i tempi può costare più di una gestione prudente.

Punti di attenzione e criticità

Il primo nodo è il calcolo del termine: calendario o lavorativi, ruolo del CCNL, esclusione di festivi e periodi non rilevanti. Un criterio errato compromette l’intera procedura.

Il secondo riguarda la coerenza della condotta datoriale. Fino alla maturazione certa dei presupposti, respingere un tentativo di rientro può essere letto come iniziativa risolutiva dell’azienda.

Il terzo è la gestione delle giustificazioni. PEC, e-mail, messaggi, certificazioni mediche devono essere conservati e valutati con metodo. La differenza tra una procedura difendibile e una fragile sta spesso nella qualità dell’archivio documentale.

Effetti sulla NASpI: cosa valutare

In caso di licenziamento disciplinare, anche per assenze ingiustificate, il lavoratore può accedere alla NASpI se ne ricorrono i requisiti. La procedura per fatti concludenti non è automatica né obbligatoria: è una scelta datoriale.

È inoltre possibile che il lavoratore presenti dimissioni per giusta causa, che interrompono la procedura presuntiva e consentono, in presenza dei requisiti, l’accesso alla NASpI. Anche questo profilo va considerato nella strategia complessiva.

Casi di esclusione

L’istituto non si applica nelle ipotesi in cui la legge prevede la convalida obbligatoria delle dimissioni presso l’Ispettorato, come durante la gravidanza o nei primi anni di vita del figlio (o in caso di adozione e affidamento). In questi casi la gestione deve seguire i canali dedicati.

Come ridurre il rischio: perché conviene una gestione consulenziale

Perché lo strumento funzioni davvero, la procedura deve essere difendibile. Questo richiede ricostruzione cronologica dei fatti, calcolo corretto dei termini, valutazione delle giustificazioni, predisposizione della comunicazione INL e coordinamento con gli adempimenti successivi.

I consulenti del lavoro dello Studio Riitano supportano le aziende in tutte queste fasi: analisi del CCNL applicato, verifica dei presupposti, costruzione del fascicolo documentale e definizione della strategia più sicura tra procedura presuntiva e via disciplinare, con l’obiettivo di evitare errori che possono trasformarsi in contenziosi

L’intelligenza artificiale può portare al licenziamento giustificato per motivo oggettivo?
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L’intelligenza artificiale può portare al licenziamento giustificato per motivo oggettivo?

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali non è più una prospettiva futura: è una realtà già operativa in molte imprese italiane. Automatizzazione, riduzione dei tempi di produzione, ottimizzazione delle risorse e contenimento dei costi sono obiettivi sempre più centrali nelle strategie di crescita e riorganizzazione.

Ma cosa accade quando l’adozione dell’AI incide direttamente sull’organico?
È legittimo sopprimere una posizione di lavoro perché le mansioni vengono assorbite da altre figure che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale?

Una recente sentenza del Tribunale di Roma (19 novembre 2025) offre una risposta chiara e apre uno scenario giuridico di grande interesse per imprenditori, HR manager e decision maker aziendali.

Intelligenza artificiale e riorganizzazione aziendale: il quadro giuridico

Nel diritto del lavoro italiano, il licenziamento per giusta causa oggettiva è legittima quando è fondato su ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro o il suo regolare funzionamento.

Tradizionalmente, questo tipo di licenziamento è connesso a:

  • crisi aziendali,
  • riduzioni di costi,
  • riorganizzazioni interne,
  • soppressione di una funzione o di un reparto.

La novità introdotta dalla sentenza del Tribunale di Roma consiste nell’aver riconosciuto che anche l’introduzione dell’intelligenza artificiale può rientrare tra le scelte organizzative legittime, quando incide in modo strutturale sull’assetto produttivo dell’impresa.

Non si tratta, quindi, di “sostituire una persona con una macchina”, ma di dimostrare che l’azienda ha modificato realmente il proprio modello organizzativo, rendendo superflua una determinata posizione.

Il caso esaminato dal Tribunale di Roma

Il procedimento riguardava una società operante nel settore della sicurezza informatica, che aveva licenziato una dipendente con mansioni di grafica per soppressione del posto di lavoro.

La lavoratrice contestava il licenziamento sostenendo che il suo ruolo fosse ancora necessario per il core business aziendale.
L’azienda, invece, dimostrava che:

  • era in corso una riorganizzazione interna orientata alla riduzione delle attività non strettamente produttive;
  • le mansioni prima svolte dalla grafica erano state redistribuite ad altre figure interne;
  • tali figure operavano con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale;
  • l’uso dell’AI consentiva un miglioramento qualitativo delle prestazioni e una drastica riduzione dei tempi di produzione;
  • il nuovo assetto garantiva un concreto risparmio economico.

Dalla prova testimoniale è emerso che l’impresa aveva effettivamente modificato la propria struttura organizzativa, avviando un processo di razionalizzazione fondato sull’uso sistematico di strumenti di AI.

Perché il licenziamento è stato ritenuto legittimo

Il Tribunale di Roma ha valorizzato un principio centrale:
la soppressione del posto di lavoro è reale e legittima quando le mansioni del dipendente in esubero vengono riassegnate ad altre figure che operano in un nuovo assetto organizzativo, anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

In particolare, il giudice ha riconosciuto che:

  • l’adozione dell’AI rientra tra le scelte imprenditoriali insindacabili nel merito;
  • il mutamento delle esigenze aziendali può essere provato attraverso la riorganizzazione delle funzioni;
  • in presenza di un contrasto tra l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto e quello dell’impresa a espellere figure non più funzionali, prevale l’interesse datoriale, se supportato da elementi oggettivi e verificabili.

L’AI, quindi, non è la “causa diretta” del licenziamento, ma diventa parte integrante di un nuovo modello produttivo che rende non più necessario un determinato ruolo.

Cosa devono sapere le aziende

Questa pronuncia non legittima licenziamenti senza preavviso automatici basati sull’introduzione di una tecnologia. Al contrario, impone alle imprese un elevato livello di rigore nella gestione del processo.

Perché un licenziamento sia considerato legittimo in un contesto di trasformazione digitale, è necessario che:

  • la riorganizzazione sia reale e documentabile;
  • la soppressione del posto di lavoro sia effettiva;
  • le mansioni siano realmente redistribuite;
  • l’uso dell’AI sia parte di un nuovo assetto organizzativo e non un pretesto;
  • sia dimostrabile il mutamento delle esigenze aziendali.

In assenza di questi elementi, il rischio di contenzioso resta elevato.

Per questo motivo, ogni progetto di riorganizzazione che coinvolga automazione e intelligenza artificiale dovrebbe essere accompagnato da una valutazione preventiva in ambito giuslavoristico, capace di tradurre l’innovazione tecnologica in un impianto organizzativo giuridicamente sostenibile.

AI e diritto del lavoro: un nuovo equilibrio

La sentenza del Tribunale di Roma segna un passaggio culturale prima ancora che giuridico.
L’intelligenza artificiale entra ufficialmente tra i fattori che possono incidere sulla struttura dell’impresa e sulle scelte organizzative legittime.

Per le aziende, questo significa poter innovare senza essere paralizzate dal timore di ogni cambiamento.
Per i lavoratori, significa che la tutela non è più legata alla mera esistenza di una mansione, ma alla coerenza e trasparenza delle scelte imprenditoriali.

Il diritto del lavoro si muove così verso un nuovo equilibrio, in cui tecnologia, organizzazione e responsabilità giuridica devono dialogare in modo strutturato.

Il ruolo della consulenza del lavoro nelle riorganizzazioni digitali

In un contesto in cui l’innovazione tecnologica incide in modo diretto sull’organizzazione delle risorse umane, il ruolo dei consulenti del lavoro assume una valenza sempre più strategica.
Non si tratta semplicemente di applicare correttamente le norme, ma di affiancare l’impresa in scelte che hanno un impatto strutturale sul suo futuro:

  • progettare riorganizzazioni sostenibili nel tempo;
  • prevenire contenziosi e criticità giuslavoristiche;
  • accompagnare l’azienda in percorsi di trasformazione complessi;
  • garantire che ogni decisione sia coerente con il quadro normativo vigente.

Affrontare una riorganizzazione che coinvolge l’intelligenza artificiale senza il supporto di consulenti del lavoro qualificati significa esporsi consapevolmente a rischi legali, economici e reputazionali che possono compromettere la stabilità dell’impresa.



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Videosorveglianza autorizzazioni: come si possono usare telecamere pubbliche a fini disciplinari

Nell’era della trasformazione digitale, il confine tra tutela della sicurezza e rispetto della privacy è sempre più sottile. Per le aziende questo equilibrio diventa ancora più delicato, perché ogni strumento tecnologico utilizzato all’interno o nei pressi dei luoghi di lavoro può trasformarsi, se gestito in modo improprio, in una fonte di rischio legale.

Il provvedimento n. 628/2025 del Garante per la protezione dei dati personali offre un chiarimento netto: le immagini raccolte da telecamere installate sulla pubblica via per finalità di sicurezza urbana non possono essere utilizzate dal datore di lavoro per accertare violazioni disciplinari dei dipendenti. Nemmeno quando il comportamento del lavoratore appare irregolare o potenzialmente fraudolento.

Il caso riguarda un Comune che ha incrociato le immagini delle telecamere esterne con i dati del badge per licenziare una dipendente ritenuta assenteista. L’Autorità ha censurato l’intera condotta, affermando un principio che interessa direttamente anche il mondo delle imprese: la videosorveglianza non può essere “riconvertita” a fini di controllo dell’attività lavorativa in assenza delle garanzie previste dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

Videosorveglianza e lavoro: cosa prevede davvero la normativa

L’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere installati solo:

  • per esigenze organizzative e produttive, di controllo sicurezza del lavoro o di tutela del patrimonio aziendale;
  • previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure
  • in mancanza di accordo, previa autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.

Questa disciplina non è una formalità burocratica, ma una garanzia sostanziale. Serve a impedire che strumenti tecnologici legittimi nella loro funzione primaria diventino mezzi occulti di sorveglianza dell’attività lavorativa.

Il Garante ha chiarito che anche una telecamera installata per finalità lecite – come la sicurezza urbana o la prevenzione di atti vandalici – non può essere utilizzata per finalità disciplinari se non nel rispetto delle garanzie previste dalla legge. L’uso “secondario” delle immagini per controllare i dipendenti costituisce un trattamento incompatibile con la finalità originaria e viola i principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità previsti dal GDPR.

Il caso Curtarolo: perché il licenziamento si fonda su prove illegittime

Nel caso esaminato dall’Autorità, il Comune ha utilizzato le immagini delle telecamere installate sulla pubblica via per verificare le presunte uscite non registrate di una dipendente. Parallelamente, un collaboratore è stato incaricato di filmarla durante un periodo di malattia, realizzando riprese poi trasmesse al cellulare privato della sindaca.

Secondo il Garante:

  • l’impianto di videosorveglianza era privo dei necessari presupposti di liceità;
  • mancava una base giuridica adeguata;
  • non era stata svolta una valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 35 del GDPR;
  • non erano state fornite le corrette informative agli interessati.

Ma soprattutto, l’uso delle immagini a fini disciplinari è stato ritenuto illegittimo perché non preceduto da accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato. Ancora più grave è stata considerata l’attività investigativa svolta dal collaboratore, in violazione del divieto di indagini su fatti non rilevanti ai fini professionali previsto dall’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori.

Il risultato è stato duplice: una sanzione complessiva di 15.000 euro e l’ordine di pubblicazione del provvedimento.

Quali conseguenze per le aziende private

Questo caso non riguarda solo la Pubblica Amministrazione. Il principio affermato dal Garante è pienamente estensibile al settore privato e impatta direttamente sulla gestione del personale in azienda.

Un datore di lavoro che utilizzi immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza in modo non conforme:

  • espone l’azienda a sanzioni amministrative rilevanti;
  • compromette la validità delle prove raccolte;
  • indebolisce l’intero impianto disciplinare in caso di contenzioso;
  • rischia che il giudice del lavoro consideri inutilizzabile il materiale probatorio.

L’inutilizzabilità delle immagini non comporta automaticamente l’illegittimità del licenziamento, ma incide in modo significativo sul quadro probatorio. In altre parole, anche un comportamento realmente scorretto del lavoratore può diventare difficilmente dimostrabile se le prove sono state acquisite in violazione delle norme.

Privacy, controllo e tecnologia: una questione strategica per chi decide

Il provvedimento del Garante ribadisce un concetto chiave per ogni decision maker: la tecnologia non è neutra dal punto di vista giuridico. Ogni strumento che consente, anche indirettamente, un controllo sull’attività lavorativa deve essere inserito in un perimetro normativo chiaro, trasparente e proporzionato.

Contrastare abusi, assenteismo o comportamenti scorretti è legittimo. Farlo attraverso strumenti non correttamente autorizzati espone però l’azienda a rischi ben più gravi di quelli che si intendono prevenire.

Per questo motivo, la gestione della videosorveglianza non può essere affidata a soluzioni improvvisate o a prassi “di buon senso”. Serve un approccio strutturato che tenga insieme:

  • diritto del lavoro,
  • normativa privacy,
  • organizzazione aziendale,
  • strategia di gestione del personale.

Quando è necessario il supporto di un consulente del lavoro

Ogni impresa che utilizza – o intende introdurre – sistemi di videosorveglianza dovrebbe partire da una valutazione preliminare essenziale: questo strumento può, anche solo potenzialmente, incidere sull’attività dei lavoratori?

Quando la risposta è affermativa, diventa necessario analizzare con metodo:

  • la base giuridica del trattamento dei dati;
  • l’eventuale obbligo di accordo sindacale o di autorizzazione amministrativa;
  • le modalità di informazione ai dipendenti;
  • la reale coerenza tra la finalità dichiarata e l’uso concreto delle immagini.

È in questo spazio che l’intervento dei consulenti del lavoro assume un valore determinante. Non solo per garantire la conformità formale, ma per progettare un sistema di controllo che sia realmente efficace, sostenibile nel tempo e difendibile in sede giudiziaria.

Prevenire oggi significa ridurre drasticamente il rischio di contenziosi domani e, soprattutto, tutelare l’impresa da decisioni che, pur animate da buone intenzioni, possono trasformarsi in un grave boomerang legale.




agevolazioni assunzioni per giovani e disabili
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Guida alle agevolazioni assunzioni per il 2025, dai giovani ai disabili

Nel 2025 il panorama delle agevolazioni assunzioni si amplia grazie alle misure contenute nel Decreto Coesione. Si tratta di incentivi pensati per favorire l’inserimento stabile nel mercato del lavoro, soprattutto di categorie più fragili o svantaggiate. L’obiettivo è agevolare i datori di lavoro privati attraverso esoneri contributivi e bonus mirati, sostenendo l’occupazione stabile.

Agevolazioni assunzioni giovani: il Bonus under 35

Uno dei principali interventi riguarda le agevolazioni assunzioni giovani. Il decreto prevede un esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumono, dal 31 gennaio al 31 dicembre 2025, lavoratori con meno di 35 anni mai occupati con contratto a tempo indeterminato. 

L’incentivo, valido per 24 mesi, esonera totalmente dai contributi previdenziali a carico del datore, fino a un massimo di 500 euro al mese. Il limite sale a 650 euro per assunzioni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’agevolazione è applicabile anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sono escluse le assunzioni di personale dirigenziale, domestico o in apprendistato. Inoltre, l’azienda deve essere in regola con i contributi, non avere effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti e mantenere il lavoratore per almeno sei mesi.

Agevolazioni assunzioni disabili e over 50

Accanto ai giovani, restano attive anche le agevolazioni assunzioni disabili. I datori di lavoro che assumono persone con disabilità riconosciuta possono beneficiare di incentivi economici e contributivi, proporzionali alla percentuale di invalidità e alla durata del contratto. Ad esempio, per contratti a tempo indeterminato con invalidità superiore al 67%, è previsto un contributo mensile fino a 500 euro per 36 mesi. Sono previsti vantaggi anche per le cooperative sociali e per chi assume attraverso convenzioni con i Centri per l’Impiego.

Anche le agevolazioni assunzioni over 50 rimangono operative. In presenza di un contratto a tempo indeterminato, i datori possono ottenere uno sgravio del 50% sui contributi per un periodo di 12 mesi, che può salire fino a 18 mesi se il lavoratore è disoccupato da oltre un anno.

Limiti di spesa e richiesta del beneficio

L’incentivo per le assunzioni giovanili è finanziato attraverso il Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027. La disponibilità complessiva è fissata a 458,3 milioni per il 2025. L’agevolazione assunzioni non è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa, ma resta compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro ai fini fiscali. È essenziale che la domanda venga presentata prima dell’assunzione tramite portale INPS, pena la perdita dell’incentivo. 

Per orientarti tra le varie agevolazioni assunzioni, evitare errori procedurali e sfruttare al meglio le opportunità normative, lo Studio Riitano offre consulenza del lavoro a Milano specializzata a imprese e professionisti su tutto il territorio.

Pasqua e 25 aprile così in busta paga
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Pasqua e 25 aprile così in busta paga

Domenica 20 aprile ricorre la Santa Pasqua e il 21 aprile il lunedì dell’Angelo. Quest’ultima è considerata per legge festività infrasettimanale. Si ricorda altresì che nel mese di aprile, oltre a queste festività religiose, ricorre anche la festività infrasettimanale civile che celebra la ricorrenza della Liberazione (25 aprile). I datori di lavoro osservano le disposizioni di legge, oltre che a quelle della contrattazione collettiva di categoria, che consiglia sempre di verificare ove presenti trattamenti eventualmente diversi e in melius. Di seguito alcune note di carattere operativo per gli uffici di amministrazione del personale e/o dei professionisti che assistono i datori di lavoro pubblici e/o privati. Quando le festività sono godute, quindi senza prestazione lavorativa, deve essere corrisposta ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (in taluni casi operai e/o lavoratori somministrati) un trattamento economico di festività rapportato a 1/6 della retribuzione settimanale. La festività che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto la festività è già compresa nello stipendio mensile. Si rammenta che la giornata di ricorrenza della Pasqua (che è una festività mobile), pur essendo coincidente sempre con la domenica, non comporta quote aggiuntive della retribuzione. Come prima ricordato, si consiglia di verificare sempre la disciplina del Ccnl o di eventuali contrattazioni territoriali o aziendali, che possono prevedere una disciplina migliorativa, nel senso che si può prevedere il pagamento anche di tale giornata. Infatti, e solo a titolo esemplificativo, si ricorda la disciplina di alcuni contratti che hanno diverse declinazioni applicative. Per i servizi di pulizia delle aziende artigiane, la ricorrenza del giorno di Pasqua è considerata giorno festivo. Nel caso in cui le ricorrenze festive cadano in giornata di riposo settimanale spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile:

    • per gli alimentari settore industria olearia e margariniera, a fronte del giorno di Pasqua, è prevista la concessione di un giorno aggiuntivo di ferie.
    • per la gomma plastica delle aziende industriali, in occasione della Pasqua, ove non vi sia uno spostamento, viene corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di 1/25° della retribuzione mensile, calcolata con riferimento agli elementi e alle modalità previsti dall’articolo 19 del medesimo contratto.
    • per i servizi di pulizia delle aziende industriali, nel caso in cui la Pasqua cada in giornata di riposo settimanale spetta, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile.
Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva, viene riconosciuto, oltre al compenso spettante di cui sopra, anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato e nei contratti collettivi nazionali di lavoro: si fa pertanto rinvio alla loro consultazione.
Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di fruizione di integrazioni salariali , la retribuzione prevista per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa, perché a carico dell’azienda, per i lavoratori: a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana; sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:

– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

In sintesi:

  • retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall’inizio della Cig/Fis. Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell’Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche.
  • Cig a orario ridotto: a carico del datore di lavoro.

Si ricorda che dal 1° marzo 2022 è in vigore l’assegno unico universale pagato direttamente da Inps. In tal caso vige la nuova disciplina a carico dell’istituto, fatti salvi i casi residuali in cui è a carico del datore.
La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell’imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell’imponibile fiscale su quanto percepito dal lavoratore nel mese di riferimento.
L’inosservanza della disciplina delle festività e del lavoro festivo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro (articolo 6 della legge 260/1949) a carico del datore di lavoro inadempiente.

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